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LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1984, n. 1
G.U.R.S. 7 gennaio 1984, n. 1

Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i
nuclei di industrializzazione della Sicilia.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 15/2008 e annotato al
6/2/2006)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
Titolo I
Natura, composizione, scopi e mezzi finanziari
Art.
1
Ambito normativo
Nel
quadro degli indirizzi della programmazione e del decentramento
amministrativo, la Regione Siciliana svolge la propria attività di
intervento nell'ambito delle areee destinate ad insediamenti
industriali attraverso i consorzi per le aree di sviluppo
industriale e per i nuclei di industrializzazione, istituiti in
Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978,
n. 218,
e della legge regionale
27 febbraio 1965, n. 4,
i quali sono tutti regolati dalle norme della presente legge.
Su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, di concerto
con gli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i
lavori pubblici, sentita la competente commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto del Presidente della
Regione, possono essere istituiti nuovi agglomerati industriali che
saranno regolati dalle disposizioni della presente legge.
Art.
2
Natura giuridica e composizione
I consorzi di cui alla presente legge sono enti di diritto pubblico
non economici sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Assessore
regionale per l'industria, che la esercita ai sensi della presente
legge.
Ai consorzi possono partecipare, oltre alla Regione Siciliana, enti
locali, enti pubblici, enti economici o finanziari sia pubblici che
privati, nonchè associazioni di rappresentanza degli industriali.
Art.
3
Scopi
I consorzi mirano a favorire l'insediamento di piccole e medie
imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli
organi regionali all'uopo preposti.
Per il conseguimento di tale scopo i consorzi provvedono a:
a) predisporre i piani regolatori delle aree e dei nuclei;
b) acquisire e cedere terreni per la costruzione di stabilimenti
industriali;
c) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i
servizi sociali e tecnologici, i rustici industriali da cedere anche
in locazione finanziaria alle imprese e tutte le altre opere di
interesse generale al servizio dell'industria ovvero atte a
favorirne la localizzazione;
d) svolgere tutti gli altri compiti loro assegnati da particolari
leggi regionali e dalle leggi nazionali.
Art.
4
Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti:
a) dai contributi a carico del bilancio regionale di cui all'art. 29
della presente legge;
b) dai contributi versati dagli altri enti ed organismi consorziati
nella misura determinata negli statuti;
c) dai fondi concessi da enti od organismi nazionali ed
internazionali per contributi di funzionamento ovvero per la
realizzazione di opere infrastrutturali interessanti gli agglomerati
industriali o connesse con l'attuazione di progetti speciali;
d) dai fondi concessi dalla Regione per la realizzazione delle opere
di cui alla presente legge o per l'espletamento di particolari
compiti d'interesse regionale;
e) dai proventi derivanti dalla vendita delle aree e dalla vendita o
dalla locazione finanziaria dei rustici;
f) dai proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture, opere e
servizi collettivi alle industrie insediate nelle aree e nei nuclei;
g) da interessi su depositi bancari riferentisi a fondi diversi da
quelli versati dalla Regione Siciliana;
h) da eventuali altri contributi, lasciti o donazioni da parte sia
di enti che di privati.
Titolo II
Organi consortili e controlli
Art.
5
Enumerazione e durata
Organi dei consorzi sono:
a) il consiglio generale;
b) il comitato direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori.
Gli
organi consortili durano in carica cinque anni.
(1)
Art.
6
Consiglio generale
(2)
Il consiglio generale è costituito dai rappresentanti degli enti o
associazioni consorziate e della Regione Siciliana.
Ciascun ente locale consorziato partecipa al consiglio con tre
rappresentanti eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato ad
uno, con il rispetto, in ogni caso, della rappresentanza delle
minoranze in seno allo stesso; gli altri enti partecipano con un
loro rappresentante.
La Regione Siciliana partecipa con due rappresentanti nominati
dall'Assessore regionale per l'industria.
Al consiglio generale partecipano con voto deliberativo quattro
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative in campo nazionale, tre rappresentanti
delle associazioni degli industriali, di cui due designati dalle
associazioni provinciali degli industriali ed uno dall'associazione
piccole e medie industrie, competenti per territorio, e tre
rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentantive.
Il consiglio generale elegge nel suo seno il presidente del
consorzio nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e
con la presenza di almeno due terzi dei componenti il consiglio
medesimo.
Qualora nessuno ottenga tale maggioranza o non sia raggiunto il
quorum richiesto, nella seduta successiva si procederà ad una
seconda votazione nella quale risulterà eletto chi otterrà la
maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, il cui
numero dovrà in ogni caso, essere non inferiore alla metà più uno
dei componenti il consiglio generale. Tale quorum sarà, peraltro,
necessario per la validità di tutte le deliberazioni del comitato
direttivo.
Per la validità di tutte le altre deliberazioni del consiglio
generale è richiesta la presenza dei due quinti dei componenti in
carica.
Se anche nella seconda votazione il presidente non dovesse essere
eletto, si procederà, entro 7 giorni dalla prima votazione, ad uno
nuovo scrutinio per il quale sarà sufficiente la maggioranza
relativa dei voti.
Art.
7
Partecipazione dei comuni
I comuni i cui territori ricadono nel perimetro dei consorzi e delle
aree di sviluppo industriale hanno diritto alla rappresentanza di
cui all'art. 6 della presente legge.
Art.
8
Compiti del consiglio generale
Il consiglio generale:
a) adotta lo statuto del consorzio, in conformità allo statuto-tipo
di cui al successivo art. 14;
b) adotta il piano regolatore dell'area del consorzio;
c) approva i programmi triennali di intervento di cui al successivo
art. 22;
d) approva i bilanci ed i conti consuntivi predisposti dal comitato
direttivo e, in sede di approvazione di bilancio, procede
all'aggiornamento annuale dei programmi di intervento previsto dal
quarto comma dell'art. 22 della presente legge;
e) ratifica le delibere del comitato direttivo sulla ammissione di
altri enti al consorzio. La ratifica dovrà avvenire entro 60 giorni
dalla trasmissione della delibera al consiglio generale; trascorso
infruttuosamente tale termine, la delibera diventa esecutiva;
f) delibera in materia di regolamento organico del personale e di
regolamento di servizi;
g) esercita, inoltre, tutte le altre funzioni previste dalla
presente legge e da ogni altra legge statale o regionale concernente
la materia.
Art.
9
Comitato direttivo
(modificato dall'art. 49, comma 1, della
L.R. 9/86)
Il comitato direttivo è costituito dal presidente del consorzio, da
tre rappresentanti del consiglio generale eletti dallo stesso nel
suo seno con voto limitato a due e dai tre rappresentanti delle
associazioni degli industriali di cui al quarto comma dell'art. 6.
Uno dei rappresentanti della Regione Siciliana ed uno della
provincia designati a far parte del consiglio generale sono membri
di diritto del comitato direttivo.
Quest'ultimo elegge nel suo seno un vice presidente nella prima
seduta, con le stesse modalità di cui al quinto, sesto e ottavo
comma dell'art. 6.
Qualora dovesse essere eletto alla carica di presidente uno dei tre
rappresentanti delle associazioni degli industriali o dei due
rappresentanti della Regione Siciliana, il comitato direttivo
risulterà composto, diversamente da quanto disposto dal primo e dal
secondo comma del presente articolo, da 7 componenti più il
presidente.
Art.
10
Compiti del comitato direttivo
Il comitato direttivo è l'organo esecutivo del consorzio.
In particolare:
a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio
regionale;
b) esegue le deliberazioni del consiglio generale, delegandone
l'attuazione al presidente del consorzio;
c) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree conformemente a
quanto stabilito dal quinto e sesto comma del successivo art. 23 ed
approva, tenuto conto di tali criteri, la graduatoria delle istanze
per l'assegnazione e la susseguente vendita dei terreni dandone
comunicazione al consiglio generale;
d) determina la quota annuale di contributo a carico degli enti
consorziati, fissando anche misure differenziate per tipo di ente;
e) delibera sull'ammissione di altri enti al consorzio, sottoponendo
tale deliberazione alla ratifica del consiglio generale, secondo
quanto stabilito dalla lett. e del precedente art. 8;
f) delibera sui rapporti con le imprese insediate, compresi quelli
di carattere finanziario;
g) delibera sui rapporti finanziari con la Regione Siciliana, con la
Cassa per il Mezzogiorno e con ogni altro ente finanziatore
dell'attività del consorzio, nonchè con gli enti consorziati;
h) formula le richieste annuali di finanziamento previste dal
secondo comma del successivo art. 27, nel rispetto delle previsioni
di cui al terzo comma del medesimo articolo;
i) adotta il regolamento di cui al terzo comma del successivo art.
32;
l) nomina il direttore del consorzio;
m) adotta ogni altro provvedimento riguardante l'attività
amministrativa interna ed istituzionale del consorzio, salve le
specifiche competenze del consiglio generale.
Art.
11
Presidente
Il presidente è il legale rappresentante del consorzio.
Presiede il consiglio generale ed il comitato direttivo e dà
esecuzione alle deliberazioni adottate dagli stessi.
In caso di assenza od impedimenti del presidente, le sue funzioni
sono esercitate dal vice presidente eletto dal comitato direttivo a
norma del terzo comma dell'art. 9 della presente legge.
Art.
12
Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore
regionale per l'industria ed è composto da tre componenti:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno
supplente, scelti dall'Assessore regionale per l'industria fra gli
iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti da almeno 5 anni;
b) un membro effettivo ed uno supplente scelti dall'Assessore
regionale per l'industria fra i funzionari in servizio presso il
medesimo Assessorato;
c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze scelti rispettivamente fra i
dirigenti e gli assistenti del ruolo tecnico in servizio presso il
medesimo Assessorato.
Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla
gestione del consorzio. Si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi;
partecipa alle riunioni del consiglio generale e può assistere alle
riunioni del comitato direttivo.
Art.
13
Direttore del consorzio
Il direttore del consorzio assiste gli organi di cui all'art. 5
della presente legge e partecipa alle riunioni degli stessi
curandone la segreteria. Coordina, altresì, l'organizzazione
consortile e i relativi servizi.
Art.
14
Norme statutarie
L'Assessore regionale per l'industria predisporrà, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, uno statuto-tipo cui
dovranno adeguarsi i singoli consorzi entro 90 giorni
dall'insediamento dei nuovi organi.
Lo statuto-tipo dovrà, fra l'altro, specificare le competenze dei
diversi organi nel rispetto delle disposizioni contenute negli
articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della presente legge, nonchè le procedure
atte a regolamentare le attività degli organi medesimi.
Lo statuto-tipo è approvato con decreto dell'Assessore regionale per
l'industria, previo parere della competente commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana.
Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria,
sentita la Giunta regionale.
I consorzi acquistano di diritto personalità giuridica pubblica con
l'approvazione del loro statuto.
Art.
15
Controlli
(sostituito dall'art. 52, comma 1, della
L.R. 17/2004)
1. Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal
comitato direttivo sono trasmesse all'Assessorato regionale
dell'industria entro 15 giorni dall'adozione.
2.
Le deliberazioni concernenti lo statuto delle ASI e sue
modificazioni, i programmi triennali delle opere pubbliche e degli
interventi di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio
1984,
n. 1,
i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi ed
i regolamenti possono essere annullate dall'Assessorato regionale
dell'industria entro 15 giorni dalla loro ricezione, fatto salvo il
termine previsto dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale
7 marzo 1997,
n. 6
e
successive modifiche ed integrazioni per l'acquisizione, ove
richiesto, del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze; trascorsi detti termini, le deliberazioni di cui al
presente comma si intendono approvate ed esecutive.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione delle deliberazioni,
l'Assessorato regionale dell'industria dispone la sospensione con
richiesta motivata di chiarimenti, che può essere esercitata solo
una volta. Nei 10 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti
può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità.
4. Tutte le deliberazioni diverse da quelle del comma 2, se adottate
con il parere positivo di legittimità del direttore del consorzio,
che può avvalersi della facoltà di richiedere appositi pareri
all'organo tutorio, sono immediatamente esecutive; nel caso di
parere negativo del direttore, le suddette deliberazioni sono
soggette alla procedura di approvazione prevista dal comma 2 del
presente articolo.
Art.
16
Compensi
I
compensi al presidente e ai componenti il consiglio generale, il
comitato direttivo ed il collegio dei revisori, nonchè i compensi ai
commissari straordinari eventualmente nominati ai sensi del
successivo art. 17, sono determinati con decreto dell'Assessore
regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 5 della legge regionale
16 maggio 1978, n. 5.
Art.
17
Interventi sostitutivi
L'Assessore regionale per l'industria, quando accerti persistenti
violazioni di legge o riscontri gravi irregolarità amministrative
nel funzionamento del consorzio, può sciogliere, previa
contestazione, sentita la Giunta regionale, gli organi consortili e
procedere alla nomina di un commissario, scelto fra i dirigenti in
servizio dell'Amministrazione regionale, per la gestione dell'ente
fino al rinnovo del consiglio generale.
Il commissario è nominato per un periodo non superiore a 6 mesi;
trascorso tale termine, tutti gli atti compiuti sono nulli.
L'Assessore regionale per l'industria, in caso di inadempimento da
parte degli organi consortili di atti obbligatori per legge o per
statuto, può procedere alla nomina di un commissario ad acta allo
scopo di provvedere all'immediata adozione dei provvedimenti in
relazione ai quali l'ente si è reso inadempiente.
Titolo III
Piani regolatori, espropriazioni ed insediamenti industriali
Art.
18
Efficacia dei piani regolatori
(integrato dall'art. 49, comma 2, della
L.R. 9/86)
In
applicazione dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1,
nell'ambito della Regione Siciliana, agli effetti dell'art. 52 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978,
n. 218,
i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e
dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di
10 anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione. Decorso
tale termine, il piano diventa inefficace per la parte in cui non
abbia avuto attuazione.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai piani
regolatori delle aree di sviluppo industriale già previsti dall'art.
12 della legge regionale 27 febbraio 1965,
n. 4.
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio
hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore
della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio
conservano efficacia fino al compimento del decennio e comunque per
un periodo non inferiore al triennio dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Eventuali proposte di variante sono subordinate alla preventiva
autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, che la concede, sentito il Consiglio regionale
dell'urbanistica, in caso di sopravvenute motivate ragioni tecniche
e/o economiche che richiedano la modifica del piano.
I piani e le eventuali proposte di variante sono sottoposti al
parere del consiglio della provincia regionale competente per
territorio.
Art.
19
Approvazione dei piani regolatori e misure di salvaguardia
Ferma restando la procedura di formazione prevista dall'art. 51 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978,
n. 218,
e nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
legge regionale 27 dicembre 1978,
n. 71
i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale,
ivi compresi quelli già previsti dall'art. 21 della legge 29 luglio
1957, n. 634, e dall'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965,
n. 4,
sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale
dell'urbanistica, entro 6 mesi dalla loro presentazione.
Qualora i piani regolatori siano restituiti privi di approvazione,
il consorzio è tenuto a provvedere alla rielaborazione totale o
parziale entro il termine rispettivamente di otto e quattro mesi.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente è tenuto a provvedere in via sostitutiva
mediante la nomina di un commissario ad acta.
Le
spese per gli interventi sostitutivi rimangono a carico dei
consorzi. Conformemente a quanto disposto dal terzo comma dell'art.
51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218,
a decorrere dalla data di pubblicazione del piano regolatore, ai
sensi del secondo comma del medesimo articolo, i sindaci dei comuni
interessati adottano le misure di salvaguardia previste
dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952,
n. 1902,
e successive modificazioni.
Il piano regolatore deve prevedere aree da destinare ad insediamenti
artigianali, la cui attività sia prevalentemente svolta in relazione
agli insediamenti industriali presenti nella zona, sia come indotto,
sia come prestazione di servizi e manutenzioni.
La quota di aree prevista al comma precedente non può superare il 15
per cento della superficie complessiva.
I piani regolatori vigenti saranno adeguati alle norme del presente
articolo entro 120 giorni dalla costituzione degli organi
consortili.
Art.
20
Efficacia delle licenze di costruzione e delle concessioni
edilizie per impianti industriali o artigianali
L'art. 1 della legge regionale
15 novembre 1982, n. 133,
è così sostituito:
"Le licenze di costruzione e le concessioni edilizie, rilasciate per
la realizzazione di impianti industriali o artigianali, hanno
efficacia, ai fini del rilascio del certificato di conformità
richiesto per poter usufruire dei benefici di cui alla legge 2
maggio 1976, n. 183, e al decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1976, n. 902, purchè i relativi lavori risultino ultimati,
almeno al rustico, alla data di pubblicazione della presente legge".
Art.
21
Espropriazioni
Tutte le opere occorrenti per l'attuazione da parte dei consorzi
industriali delle iniziative di cui alla presente legge sono
dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili,
equivalendo a tal fine il decreto di finanziamento di ciascuna
opera.
Le
espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere e quelle
preordinate agli insediamenti industriali sono predisposte a cura
dei consorzi industriali, con le procedure previste dall'art. 53 del
testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218.
Tutti i provvedimenti espropriativi sono di competenza
dell'Assessore regionale per l'industria.
L'espropriazione delle aree destinate ad insediamenti industriali è
completata dal consorzio entro un triennio dalla data di
approvazione definitiva del piano regolatore e, per i consorzi i cui
piani regolatori risultino approvati alla data di entrata in vigore
della presente legge, entro un triennio da tale data.
Art.
22
Programmi di intervento
Entro tre mesi dall'approvazione definitiva del piano regolatore, il
consorzio adotta un programma triennale di interventi che trasmette
all'Assessorato regionale dell'industria e che contiene:
1) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per essere
destinate ad insediamenti industriali;
2) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per l'esecuzione
delle relative opere ed infrastrutture;
3) l'indicazione delle opere, infrastrutture e servizi tecnologici e
sociali da realizzare.
Nella prima applicazione della presente legge i programmi di cui al
comma precedente sono adottati dai consorzi entro 6 mesi dalla data
di insediamento dei nuovi organi statutari.
I programmi di intervento di cui al presente articolo sono formulati
in rapporto ai tipi di insediamento industriale prevedibile, tenuto
conto delle domande che risultino già presentate, delle
caratteristiche degli insediamenti industriali esistenti nella zona,
della ricettività e delle prospettive di sviluppo della zona
medesima e della realtà territoriale circostante.
I programmi di cui al presente articolo vengono aggiornati
annualmente in rapporto alle domande di insediamento presentate
nonchè all'evoluzione delle condizioni e prospettive di sviluppo di
cui al precedente comma.
Su richiesta motivata di più imprese insediate, il programma di
intervento di cui al presente articolo, anche in occasione degli
aggiornamenti annuali, può prevedere la realizzazione di ulteriori
infrastrutture, impianti o servizi anche ad uso polivalente, al
servizio di più imprese, che risultino commisurati alle esigenze
delle imprese insediate, tenuto conto delle caratteristiche e
dell'entità degli insediamenti medesimi, nonchè delle concrete
possibilità di utilizzazione.
Art.
23
Assegnazione e vendita dei terreni
Le istanze per l'assegnazione ed il susseguente acquisto dei terreni
sono presentate al consorzio il quale provvede ogni due mesi agli
adempimenti di cui ai successivi commi.
Il consorzio provvede, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di
ogni bimestre, a formare apposita graduatoria approvata con delibera
del comitato direttivo di cui sarà data comunicazione agli
interessati.
Nello stesso termine e con le stesse modalità sono adottati
eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.
Entro i 30 giorni successivi chiunque ne abbia interesse può
proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al secondo comma
all'Assessore regionale per l'industria.
Nella formazione della graduatoria dovrà tenersi conto, oltre che
dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, della
conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalla
programmazione regionale, dei riflessi sull'occupazione diretta ed
indiretta degli investimenti previsti ed infine dei finanziamenti
già ottenuti.
Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, sono preferite
nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che
presentano più elevati indici di occupazione.
Gli
atti di vendita dei terreni dovranno prevedere l'impegno
dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione
dell'insediamento all'attività di produzione industriale, nonchè
termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello
stabilimento; tali termini potranno essere prorogati, una sola volta
e per non più di 18 mesi, con delibera motivata del comitato
direttivo, in caso di comprovata impossibilità obiettiva
dell'impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di
costruzione dello stabilimento siano già iniziati.
(3)
Gli atti di vendita dei terreni dovranno, altresì, prevedere
espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di
mancato rispetto dell'impegno e dei termini di cui al comma
precedente.
Al
verificarsi della condizione risolutiva anzidetta, con delibera del
comitato direttivo del consorzio, dovrà essere disposta la revoca
della vendita e la restituzione alla ditta acquirente di una somma
pari al 75 per cento del prezzo pagato. La delibera di revoca
esplica tutti gli effetti e assume la medesima efficacia del
provvedimento con il quale veniva dichiarata la vendita come non
avvenuta ai sensi dell'art. 22 della legge regionale
21 aprile 1953, n. 30.
Essa sarà pubblicata, a cura del consorzio, presso la conservatoria
dei registri immobiliari con annotazione a margine dell'atto di
vendita revocato.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle
vendite di terreno nelle zone industriali regionali intervenute
anteriormente al trasferimento della gestione delle zone stesse ai
consorzi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale
26 marzo 1982, n. 23,
ferma restando la misura percentuale del prezzo pagato, da
restituire in caso di risoluzione, prevista nei relativi contratti.
Art.
24
Contributi di urbanizzazione e costo di costruzione
Ai
sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge regionale
18 aprile 1981, n. 70,
gli insediamenti industriali realizzati all'interno delle aree e dei
nuclei di cui alla presente legge sono esonerati dal pagamento degli
oneri di urbanizzazione di cui all'art. 45 della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71.
Gli
insediamenti industriali di cui al comma precedente sono, altresì,
esonerati dal costo di costruzione previsto dall'art. 3 della legge
28 gennaio 1977,
n. 10.
Art.
25
Prezzo dei terreni
Il
prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato annualmente
con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei criteri
stabiliti dalla legislazione nazionale per la determinazione della
indennità di espropriazione.
(4)
Art.
26
Acquisizione dei terreni
(5)
(6) (7)
L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai
consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti
all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per
l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali.
Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge l'Assessore regionale per l'industria, di concerto
con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a
regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione
delle somme anticipate.
Art.
27
Infrastrutture ed altre opere
(8)
(9)
L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a provvedere al
finanziamento di:
a) opere infrastrutturali previste dai piani regolatori dei
consorzi, anche in concorso con altri enti pubblici;
b) servizi sociali e tecnologici nell'ambito delle aree e dei
nuclei;
c) ulteriori infrastrutture, impianti o servizi di cui all'ultimo
comma dell'art. 22 della presente legge;
d) progetti per la realizzazione di rustici industriali all'interno
delle aree e dei nuclei;
e) iniziative nel campo della ricerca scientifica e tecnologica atte
a favorire lo sviluppo industriale.
Il finanziamento delle opere di cui alle lettere a, b e c del
precedente comma avverrà sulla base di un piano regionale di
interventi che l'Assessore regionale per l'industria predisporrà
annualmente sulla scorta delle richieste di finanziamento che
ciascun consorzio dovrà inoltrare all'Assessorato medesimo entro il
30 aprile di ogni anno.
Le richieste di finanziamento di cui al comma precedente dovranno
rientrare nelle previsioni dei programmi triennali di intervento di
cui all'art. 22 della presente legge o dei loro aggiornamenti
annuali.
Il piano regionale di interventi di cui al secondo comma del
presente articolo sarà trasmesso alla competente commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana al fine di acquisirne
il parere.
Per il primo anno di applicazione della presente legge, l'Assessore
regionale per l'industria potrà concedere i finanziamenti richiesti
senza tener conto delle procedure di cui ai commi precedenti, previo
parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana.
Art.
27 bis
(introdotto dall'art. 10 della
L.R. 15/2008)
1. Gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani, che abbiano
subito danni ai beni immobili di pertinenza delle loro attività in
conseguenza di attentati o azioni criminose messi in atto dalla
mafia o dalla criminalità organizzata, hanno la precedenza
nell'assegnazione in concessione a titolo gratuito di aree
consortili, artigianali o di infrastrutture di cui alla presente
legge.
2. La precedenza di cui al comma 1 si applica a condizione che gli
immobili risultino danneggiati in maniera tale da compromettere il
prosieguo dell'attività e che gli esercenti abbiano sporto
dettagliata denuncia all'autorità giudiziaria.
Art.
28
Manutenzione straordinaria
L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a finanziare
opere di manutenzione straordinaria delle infrastrutture delle aree
e dei nuclei realizzate tanto con fondi regionale, quanto con fondi
di enti o di organismi statali, nonchè interventi che abbiano il
carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità.
Art.
29
Contributi
(10)
(modificato dall'art. 38 della L.R. 15/93, integrato e modificato
dall'art. 29, comma 2, della
L.R. 10/99
e modificato dall'art. 72 della
L.R. 6/2001)
L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai
consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi:
a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo
di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli
imprenditori ai sensi del precedente art. 25;
b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione
dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati
risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del
consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori
in misura non superiore al 90 per cento delle spese correnti, con
particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi,
per il personale in servizio ed in quiescenza;
c)
-------------------------- (lettera abrogata)
(11)
d)
contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di
infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per
cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti
fruitori la restante parte.
(12)
Art.
30
Provvidenze per insediamenti artigiani
Tutte le provvidenze previste dalla presente legge in favore degli
insediamenti industriali sono estese agli insediamenti artigiani.
Titolo IV
Realizzazione delle opere e gestione delle infrastrutture
Art.
31
Esecuzione delle opere
All'esecuzione delle opere consortili provvedono i consorzi con le
modalità di cui all'art. 21 della legge regionale
31 marzo 1972, n. 19,
e successive modifiche ed integrazioni.
Art.
32
Gestione delle infrastrutture
La gestione delle infrastrutture, servizi ed impianti consortili
necessari all'attrezzatura delle aree e dei nuclei, ivi compresi gli
impianti consortili di depurazione, spetta al consorzio; restano
salve le gestioni consortili tra enti pubblici, consorzi ed imprese
private esistenti all'atto di entrata in vigore della presente
legge.
L'Assessore regionale per l'industria, con modalità da determinarsi
in apposito decreto, provvede annualmente ad approvare i costi di
gestione sostenuti dal consorzio nell'anno precedente ed
adeguatamente documentati.
Il comitato direttivo del consorzio determina con apposito
regolamento le modalità di pagamento degli oneri a carico delle
imprese fruitrici di cui alla lett. d dell'art. 29 della presente
legge.
I consorzi possono autorizzare le imprese utilizzatrici ad istituire
servizi associati di interesse interaziendale per la gestione di
particolari attività quali quelle previste all'ultimo comma
dell'art. 22 della presente legge.
Per la gestione di tali servizi le imprese associate devono
garantire agli organi consortili una gestione finanziaria autonoma
ed autosufficiente.
Rimane attribuita al consorzio la funzione di controllo in ordine
alla compatibilità di detti servizi con i fini generali propri del
consorzio medesimo.
Art.
33
Contributi per servizi consortili
L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere i
contributi previsti dalla lett. d dell'art. 29 ai consorzi per le
aree di sviluppo industriale anche per la gestione di servizi
consortili svolti da società fra enti pubblici ed imprese private,
esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge,
comprese quelle previste dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1971, n.
853.
La misura del contributo non potrà superare la percentuale di
partecipazione del consorzio.
Gli organici debbono essere mantenuti, dalle società di gestione dei
servizi, nel numero di dipendenti accertato alla data del 30
novembre 1983 ed alla stessa data in servizio presso gli impianti.
Art.
34
Finalità della società costituita in attuazione dell'art. 53
della legge regionale
n. 105
del 1982
Nell'ambito della Regione Siciliana la società costituita in
attuazione dell'art. 53 della legge regionale
5 agosto 1982, n. 105,
persegue le seguenti finalità:
a) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i
rustici industriali e tutte le opere atte a favorire la
localizzazione degli investimenti produttivi;
b) prestare servizi specializzati alla produzione, organizzazione e
gestione delle piccole e medie imprese.
Per il raggiungimento delle suddette finalità il fondo di dotazione
dell'ESPI è incrementato della somma di lire 10.000 milioni per il
triennio 1984-86, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio
finanziario 1984.
Detto incremento è destinato esclusivamente all'aumento della quota
del capitale sociale della società di cui al primo comma del
presente articolo, cui deve corrispondere un aumento di pari importo
da parte della FIME.
Art.
35
Realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della legge
regionale 6 giugno 1975,
n. 42
Per
la realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della
legge regionale
6 giugno 1975, n. 42,
e all'art. 55 della legge regionale
5 agosto 1982, n. 105,
è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 mila milioni per il
biennio 1984-85, di cui lire 50 mila milioni per l'esercizio
finanziario 1984 e lire 35 mila milioni per l'esercizio finanziario
1985, da destinare ad interventi finanziari per il completamento
delle opere di infrastrutturazione.
La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente comma è
disposta con decreto dell'Assessore regionale per l'industria,
sentita la competente commissione legislativa permanente
dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle esigenze di
completamento delle singole aree in relazione ai processi di
industrializzazione in corso o prevedibili.
Titolo V
Norme transitorie e finali
Art.
36
Adeguamento alle nuove norme e rinnovo degli organi statutari
Gli
organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i
nuclei di industrializzazione istituiti in Sicilia ai sensi del
D.P.R. 6 marzo 1978,
n. 218,
e della legge regionale
27 febbraio 1965, n. 4,
restano in carica soltanto per l'ordinaria amministrazione e per
provvedere agli adempimenti per la costituzione degli organi di cui
all'art. 5 della presente legge entro e non oltre il termine di sei
mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Scaduto detto termine, l'Assessore regionale per l'industria
provvederà alla nomina di commissari, scelti tra i dirigenti in
servizio dell'Amministrazione regionale, che provvederanno, in via
sostitutiva e per un periodo non superiore a due mesi, ai suddetti
adempimenti nonchè alla ordinaria gestione dei consorzi.
Gli atti compiuti dagli organi dei consorzi di cui al primo comma e
dai commissari, in data successiva alla scadenza dei termini
previsti nei precedenti due commi, sono nulli.
Gli enti partecipanti sono tenuti a provvedere alla designazione dei
propri rappresentanti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge e, in prosieguo, dalla normale scadenza degli organi
statutari o dallo scioglimento di cui al precedente art. 17.
Scaduto detto termine, provvede, in via sostitutiva, per ciò che
concerne gli enti pubblici, l'Assessore regionale competente per
materia, su richiesta del presidente, del commissario o del
presidente uscente in sede di normale, periodico rinnovo.
In caso di mancata designazione da parte di enti od assocazioni
private, si procederà ugualmente, scaduto il termine di cui al
quarto comma, alla costituzione degli organi statutari.
Art.
37
Personale dei consorzi
I consorzi dovranno adottare nuovi regolamenti organici del
personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di apposito
regolamento-tipo predisposto dall'Assessore regionale per
l'industria.
Art.
38
Contabilità e servizi di cassa e tesoreria
I consorzi di cui alla presente legge sono tenuti ad adottare
bilanci-tipo predisposti dall'Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze di concerto con l'Assessore regionale dell'industria,
nonchè ad applicare le norme di contabilità regionali e, in quanto
compatibili, quelle statali.
E' fatto divieto agli organi dei consorzi di fare ricorso ad
anticipazioni di cassa.
In caso di violazione del divieto di cui al comma precedente gli
oneri finanziari delle anticipazioni restano a carico dei
responsabili.
Per l'attuazione del primo comma del presente articolo l'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire
una commissione di quattro componenti che assicuri la partecipazione
di due funzionari in rappresentanza dell'Assessorato regionale
dell'industria.
A tutti i componenti della commissione di cui al precedente comma
saranno corrisposti i compensi nella misura determinata dalla Giunta
regionale su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze.
Art.
39
Trasferimento dei beni patrimoniali delle zone industriali
regionali
(sostituito dall'art. 33 della
L.R. 34/88)
I
beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali
istituite con legge regionale 21 aprile 1953,n.
30,
e la zona industriale ex statale di Messina, istituita con decreto
luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, ove non ancora ceduti a
fini industriali, sono trasferiti ai consorzi per le aree di
sviluppo industriale della Sicilia competenti per territorio.
Le relative opere infrastrutturali, eseguite o in corso di
esecuzione con fondi del bilancio regionale, vengono trasferite ai
predetti enti che cureranno l'espletamento delle procedure
espropriative eventualmente non ultimate.
Ai trasferimenti di cui sopra si provvede con decreto dell'Assessore
regionale per l'industria, che costituisce, ad ogni effetto di
legge, titolo traslativo della titolarità.
Art.
40
Norme abrogate
Sono
abrogati l'art. 12 della legge regionale
27 febbraio 1965, n. 4,
e gli articoli 11 e 12 della legge regionale
11 aprile 1981, n. 65.
Art.
41
Disposizioni finanziarie
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il biennio
1984-85, la spesa indicata a fianco di ciascun articolo di cui alla
seguente tabella:
Anni
1984 1985
(in milioni di lire)
Art. 26
21.000 25.000
Art. 27, lett. a, b, d, e 75.000
50.000
Art. 27, lett. c
3.500 4.000
Art. 28
2.700 2.500
Art. 29, lett. a
5.050 5.000
Art. 29, lett. b
3.250 4.000
Art. 29, lett. c
4.000 5.000
Art. 29, lett. d 3.000
4.000
Art. 34
4.000 3.000
Art. 35 50.000
35.000
Totale
171.500 137.500
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli
anni 1984 e 1985, previsti, rispettivamente, in lire 171.500 milioni
per l'esercizio finanziario 1984 e in lire 137.500 milioni per
l'esercizio finanziario 1985, trovano riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi destinati al
finanziamento di altri interventi", mediante riduzione di pari
importo delle relative disponibilità.
Gli
oneri successivi all'anno finanziario 1985 saranno determinati, ai
sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47,
in relazione all'effettivo fabbisogno.
Art.
42
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 gennaio 1984.
NICITA |