REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

 

 

FODEP/ME

 

Edizione definitiva approvata con deliberazione commissariale, adottata con i poteri del Consiglio Generale, n.  70 del 14 Settembre 2007  

 

 

 

 

     Redazione a cura di

             Dr. Arch. Salvatore Giacobbe

 

IL DIRETTORE  GENERALE

F.to Dr. Ing. Serafino Bruca

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to  Dr. Ing. Venerando Lo Conti

 

                                                                                    

 

INDICE

 

                  PREMESSA

 

Titolo I          DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

 

ART. 1             SOGGETTI INTERESSATI AL PRESENTE REGOLAMENTO, AMBITO DI VALIDITÀ

ART. 2             SCOPO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 3             definizioni

ART.4             SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO NELLE  RETI FOGNANTI E RELATIVE DISPOSIZIONI GENERALI AUTORIZZAZIONI E AUTORITÀ COMPETENTE AL LORO RILASCIO, CONTRATTO DI SERVIZIO

ART. 5             OBBLIGHI E DIVIETI

 

TITOLO II         AUTORIZZAZIONI ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA

                 

ART. 6             DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO  ED ALLO SCARICO

ART. 7             DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO

ART. 8             ONERI ISTRUTTORIA

ART. 9             RILASCIO, DURATA E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 10            DINIEGO E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 11            INSTALLAZIONE DI CONTATORI

ART. 12            ACCERTAMENTI E CONTROLLI

ART. 13           TRASFERIMENTO, DISDETTA DELL’AUTORIZZAZIONE E SUA DECADENZA PER CESSAZIONE DI ATTIVITA’

 

TITOLO III        LIMITI DI ACCETTABILITA’ DEGLI SCARICHI E RELATIVI CONTROLLI

 

ART. 14            SCARICHI AMMESSI

ART. 15            DISCONFORMITa’ TEMPORANEA E/O DI EMERGENZA

ART. 16            IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

ART. 17            DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI

ART. 18            ACQUE DI LAVAGGIO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

ART. 19            CONTROLLO DEGLI SCARICHI

ART. 20            CAMPIONATORI E RELATIVA GESTIONE

 

TITOLO IV                   MODALITA’ TECNICHE DI ALlACCIO

 

ART. 21            GENERALITA’ SULL’ALLACCIAMENTO ALLE RETI FOGNANTI

ART. 22            PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALL’ALLACCIAMENTO ALLE RETI FOGNANTI

 

TITOLO V        GESTIONE DELLE RETI FOGNANTI E DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE

 

ART. 23           GESTIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI FOGNANTI E DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE

 

TITOLO VI                   CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI

 

ART. 24            CONFERIMENTI AMMESSI

ART. 25            LUOGO DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARICO

ART. 26            CAUTELE PER LE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E TRASPORTO

 

TITOLO VII      REGIME SANZIONATORIO

 

ART. 27            SANZIONI

 

TITOLO VIII     DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

ART. 28            GENERALITA’ SUI CANONI

ART. 29            TARIFFE

ART. 30            CANONI

ART. 31            MODALITA’ DI ADDEBITO

 

TITOLO IX       DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

ART. 32          PENALI PER RITARDO PAGAMENTO

ART. 33          SOGGETTI COLLEGATI ALLE RETI FOGNANTI DELL’AGGLOMERATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE

                      DEL  PRESENTE REGOLAMENTO ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO 

ART. 34          AZIENDE NON INSEDIATE NELL'AGGLOMERATO

ART. 35          ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 36          CONTROVERSIE

ART. 37          RINVIO

 

           RIFERIMENTI LEGISLATIVI

 

 

 

 

PREMESSA

 

L’Agglomerato Industriale di Milazzo/Giammoro, ricadente nel territorio dei Comuni di Torregrotta, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Pace del Mela, San Filippo del Mela e Milazzo, è servito da reti separate atte a raccogliere, convogliare ed allontanare le acque meteoriche nonché i reflui provenienti dagli opifici ivi operanti.

La rete destinata all’allontanamento delle acque nere consiste in un complesso di condotte interrate di vario diametro posate con opportuna pendenza e nelle quali, pertanto, il deflusso avviene per gravità.

In alcune sezioni sono installate stazioni di sollevamento per il superamento di quote inibitrici, equipaggiate con elettropompe sommerse.        

Le acque nere raccolte dalla rete vengono convogliate ad un impianto di depurazione dal quale, dopo trattamento, vengono, attualmente scaricate in mare.

Sono in corso di appalto lavori di potenziamento ed ammodernamento dell’impianto che prevedono, fra l’altro, in alternativa allo scarico in mare, il recupero dell’effluente depurato ai fini della successiva distribuzione per usi industriali.

 

Alla rete fognante nera e, quindi, all’impianto di depurazione, sono, attualmente, collegati le fognature urbane dei Comuni di San Pier Niceto, Condrò, San Filippo del Mela, Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò.

Nel PARF (Programma di Attuazione della Rete Fognante) dell’Agglomerato Industriale di Milazzo/Giammoro, approvato dall’ARTA (Assessorato Regionale per il Territorio e l’Ambiente) con provvedimento D.D.G. n. 1448 del 18.12.2006, è previsto il collegamento del Comune di Monforte San Giorgio.

 

La raccolta e lo smaltimento delle acque bianche sono realizzati con un sistema di canalizzazioni, generalmente a cielo aperto, che recapitano le acque convogliate in mare o direttamente o per il tramite di corsi d’acqua superficiali correnti nell’Agglomerato.

 

Il presente regolamento, che fin da ora sarà denominato con la sigla FODEP/ME, è stato adottato a complemento del sopra citato PARF dell’Agglomerato Industriale di Milazzo/Giammoro, in esecuzione delle disposizioni recate dal relativo decreto di approvazione.

 

L’esercizio delle reti fognanti e dell’impianto di depurazione, sopra sommariamente descritti, persegue l’irrinunciabile finalità della salvaguardia dei corpi idrici superficiali, delle acque sotterranee e del corpo idrico ricettore degli scarichi che, come  detto, è il mare.

Di conseguenza, la redazione del presente regolamento, è stata informata, da una parte, all’esigenza di disciplinare gli scarichi di ogni tipo da convogliare obbligatoriamente nelle fognature e, dall’altra, all’obiettivo di garantire le risorse necessarie alla gestione del sistema.

 

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TITOLO I

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

 

 

ART. 1

 SOGGETTI INTERESSATI AL PRESENTE REGOLAMENTO  

 AMBITO DI VALIDITÀ 

 

1.1.  I soggetti interessati al presente regolamento sono i seguenti:

 

A) il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina, Ente di Diritto Pubblico, che fin da ora, nel prosieguo e nei documenti allegati sarà denominato semplicemente e indifferentemente Consorzio o ASI;

 

B) il Gestore delle reti fognanti e dell’impianto di depurazione, ovvero il soggetto che potrà essere incaricato dal Consorzio della gestione delle reti e dell’impianto o che potrà subentrare al Consorzio nella loro gestione per disposizione di legge;

 

C)  i soggetti fruitori delle reti e dell’impianto di depurazione, che, nel seguito, potranno essere denominati semplicemente soggetti, e, precisamente:

 

C.a)  le aziende operanti o che intendono insediarsi nell’Agglomerato Industriale di  Milazzo/Giammoro, che, nel presente testo, saranno denominate semplicemente Azienda/e, indipendentemente dall’attività svolta, dalla loro dimensione economica,  dalla provenienza ed estensione del terreno o dell’opificio nel quale esercitano l’attività; tra queste si intendono, senz’altro, incluse, le aziende concessionarie di rustici industriali siti nell’Agglomerato di Milazzo/Giammoro;

 

C.b)   i Comuni collegati o collegandi alla rete fognante nera dell’Agglomerato, che fin da ora, nel prosieguo e nei documenti allegati saranno denominati semplicemente Comune/i;

 

C.c)  i cantieri di lavoro operanti nell’Agglomerato; 

 

C.d) i soggetti che, ai sensi del successivo Titolo VI, potranno essere autorizzati dal Consorzio  a conferire all’impianto di depurazione reflui  autotrasportati;  

 

C.e) I soggetti che, benché non insediati nell’Agglomerato, potranno essere autorizzati dal Consorzio al collegamento alle reti ed all’impianto alle condizioni del successivo art. 34.

 

1.2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento il Consorzio è anche il Gestore delle reti e dell’impianto.

Pertanto, fatta salva la possibilità di eventuali future variazioni, che formeranno oggetto di formale comunicazione ai soggetti fruitori, nel presente testo le dizioni Consorzio, ASI o Gestore significano indifferentemente il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina.

 

1.3. Il presente regolamento è valido per l’Agglomerato Industriale di Milazzo/Giammoro, denominato fin da ora semplicemente Agglomerato.

Esso supera e sostituisce precedenti regolamenti e/o disposizioni relativi alla stessa materia che, pertanto, cessano, di avere efficacia all’atto della sua entrata in vigore.

La sua estensione ad altri ambiti dovrà essere appositamente deliberata dal Comitato Direttivo del Consorzio.

 

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ART. 2

SCOPO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

2.1.           Il presente regolamento ha lo scopo di:

 

§     stabilire la disciplina per gli scarichi di ogni tipo che devono obbligatoriamente recapitare nelle reti fognanti dell’Agglomerato;

 

§     stabilire la disciplina di eventuali conferimenti di liquami autotrasporti all’impianto di depurazione;

 

§     stabilire, per ogni soggetto fruitore della o delle reti fognanti e dell’impianto di depurazione a servizio dell’Agglomerato, i criteri di determinazione dei canoni dovuti per tale uso, nonché le modalità dei relativi addebito e pagamento;

 

§     specificare gli obblighi dei soggetti fruitori e del Gestore per l’uso e l’esercizio delle reti e dell’impianto.

 

2.2.           Formano oggetto del presente regolamento:

 

§     la definizione del procedimento di autorizzazione del recapito degli scarichi di qualsiasi tipo e natura nelle reti fognanti, bianca o nera, a servizio dell’Agglomerato;

 

§     le norme tecniche di allacciamento e/o collegamento alle reti;

 

§     la specificazione delle modalità di controllo degli scarichi ai fini della verifica di rispondenza delle loro caratteristiche ai limiti di accettabilità imposti dalla legge o dall’autorizzazione di cui sopra;

 

§     la specificazione dei criteri per la determinazione dei canoni d’uso delle reti e dell’impianto dovuti dai soggetti fruitori;

 

§     la specificazione dei metodi di misura della quantità e della qualità degli scarichi anche ai fini dell’applicazione dei detti canoni.

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ART. 3

 DEFINIZIONI

 

3.1.  Nel presente regolamento e nei documenti allegati, i termini di seguito riportati assumono il significato accanto a ciascuno di essi specificato:

 

§     SCARICO/CHI, REFLUO/I, ACQUE REFLUE: indicano indifferentemente le acque provenienti da insediamenti nei quali si svolgono attività umane.

 

A seconda del tipo di insediamento, gli scarichi  si distinguono in:

 

§     SCARICO/CHI DOMESTICO/I, REFLUO/I DOMESTICO/I, ACQUE REFLUE DOMESTICHE: significano indifferentemente le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi ed attività di tipo domestico e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano;

 

§     SCARICO/CHI INDUSTRIALE/I, REFLUO/I INDUSTRIALE/I, ACQUE REFLUE INDUSTRIALI:  significano indifferentemente qualsiasi tipo di acque, distinte dalle acque bianche appresso definite, provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività industriali, e, cioè, di trattamento e trasformazione di materie, commerciali o di servizi alla produzione industriale e, comunque, diverse dalle attività domestiche;

 

§     ACQUE NERE: significa le acque reflue domestiche o le acque reflue industriali o miscuglio di esse;

 

§     ACQUE BIANCHE: significa le acque meteoriche;

 

§     RETE FOGNANTE NERA, RETE NERA, FOGNATURA NERA: significano indifferentemente il complesso di tubazioni, generalmente interrate, pozzetti ed altri manufatti ed impianti di sollevamento atti alla raccolta ed al convogliamento di scarichi di acque nere; nel presente testo questi termini, se non seguiti da particolari attributi, indicano, senz’altro, la rete nera a servizio dell’Agglomerato;  

 

§     RETE FOGNANTE BIANCA, RETE BIANCA, FOGNATURA BIANCA: significano indifferentemente il complesso di canalizzazioni e/o tubazioni  atte alla raccolta, al convogliamento ed all’allontanamento di acque bianche; nel presente testo questi termini, se non seguiti da particolari attributi, significano, senz’altro, la rete bianca a servizio dell’Agglomerato;

 

§     RETE NERA INTERNA: significa il complesso di tubazioni, interrate o no, pozzetti ed altri manufatti ed eventuali impianti di sollevamento realizzati all’interno dell’area di competenza di ciascuna Azienda, e, pertanto, di proprietà e nella gestione di questa, per la raccolta, il convogliamento ed il conferimento alla rete nera dell’Agglomerato delle acque reflue industriali;

 

§     RETE BIANCA INTERNA: significa il complesso di tubazioni, interrate o no, canalizzazioni, pozzetti ed altri manufatti ed eventuali impianti di sollevamento realizzati all’interno dell’area di competenza di ciascuna Azienda, e, pertanto, di proprietà e nella gestione di questa, per la raccolta, il convogliamento ed il conferimento alla rete bianca  dell’Agglomerato delle acque meteoriche;

 

§     BOD5: (Biological Oxigen Demand) acronimo indicante la quantità di ossigeno, misurata in [mg x l-1], necessaria per ossidare biologicamente (in 5 giorni a 20 °C) le sostanze organiche presenti in un refluo;

 

§     COD: (Chemical Oxigen Demand) acronimo indicante la quantità di ossigeno, misurata in [mg x l-1], necessaria per ossidare chimicamente le sostanze organiche presenti in un refluo;

 

§     ACQUE DI LAVAGGIO: acque provenienti da operazioni di lavaggio di automezzi, apparecchiature o manufatti in genere, quando tali operazioni vengano effettuate su superfici impermeabili, oppure acque di lavaggio di aree o piazzali impermeabili a servizio di insediamenti;

 

§     ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: acque di pioggia battente nei primi minuti di una precipitazione atmosferica; convenzionalmente si assume che la quantità di tali acque corrisponda a 5 mm di pioggia.

 

3.2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

 

§     IMPIANTO DI DEPURAZIONE, IMPIANTO: significano indifferentemente l’impianto di depurazione a servizio dell’Agglomerato Industriale di Milazzo/Giammoro - sia nell’attuale assetto, che nell’assetto dopo la realizzazione di eventuali progetti di ammodernamento e potenziamento - nel quale vengono realizzati i processi epurativi dei reflui ad esso convogliati prima dello scarico nel corpo ricettore finale (mare); nel presente testo i reflui convogliati all’impianto potranno essere indicati genericamente con il termine influente;

 

§     PROCESSO EPURATIVO: significa l’insieme delle operazioni fisiche e chimiche cui è sottoposto l’influente dell’impianto di depurazione e consistenti in una serie di trattamenti la cui realizzazione dà luogo ad una fase liquida, indicata con il termine effluente, ed una fase solida indicata con il termine fango o fanghi; i trattamenti sono sommariamente descritti nel seguito;         

 

§     TRATTAMENTO PRIMARIO: significa il complesso dei trattamenti di natura fisica consistenti, essenzialmente e generalmente, nelle seguenti operazioni: equalizzazione,  dissabbiatura  e sedimentazione primaria;

 

§     TRATTAMENTO SECONDARIO: significa il complesso dei trattamenti di natura fisica e chimica consistenti, essenzialmente e generalmente, nelle seguenti operazioni: trattamento biologico, sedimentazione secondaria, mineralizzazione, ispessimento, disidratazione ed essiccamento dei fanghi;

 

§     TRATTAMENTO TERZIARIO: significa il complesso delle operazioni fisiche e chimiche cui è sottoposto l’effluente dell’impianto di depurazione anche ai fini della sua eventuale riutilizzazione;

 

§     IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO: significa l’eventuale impianto realizzato all’interno dell’area di una Azienda - e, pertanto, nella proprietà e nella gestione di questa -, destinato al trattamento dei reflui prima dello scarico nella rete fognante consortile al fine di adeguarne le caratteristiche ai limiti di immissione prescritti dalle norme e dal presente regolamento;

 

§     INQUINAMENTO: termine indicante l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana di qualsivoglia natura, di sostanze nell'acqua o nel terreno che possano nuocere alla salute o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri;

 

§     ABITANTI EQUIVALENTI (AE): unità di misura convenzionale qui utilizzata per indicare il carico inquinante di uno scarico; per convenzione 1 AE  corrisponde  ad una portata giornaliera (carico idraulico) di 200 [l x (giorno)-1]  con BOD5 di 60 [mg x l-1 ] e COD di 120 [mg x l-1];

 

§     SAZ: acronimo indicante la superficie aziendale lorda di ciascuna Azienda insediata o insedianda nell’Agglomerato.

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, SAZ è pari all’area della superficie risultante dagli atti pubblici di provenienza del terreno occupato.

In ogni caso, essa comprenderà l’area della superficie occupata da opifici, edifici ed impianti, l’area della superficie destinata a piazzali e/o parcheggi, l’area della superficie di proprietà o pertinenza dell’Azienda non edificata o non edificabile per vincolo di piano regolatore, l’area della superficie utilizzata a qualunque titolo dall’Azienda ancorché non di sua proprietà (es.: concessione in uso da parte del Consorzio, concessione demaniale o da parte di altro Ente ecc.).

Per le Aziende concessionarie di rustici industriali, SAZ è pari all’area della superficie del rustico e della superficie di pertinenza.

Sempre ai fini dell’applicazione del presente regolamento, rileva la distinzione tra l’area della superficie lorda aziendale impermeabile, che sarà indicata con il simbolo SAZ(NP) , e l’area della superficie aziendale lorda permeabile che sarà indicata con il simbolo SAZ(P).

 

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ART. 4

 SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO NELLE  RETI FOGNANTI E RELATIVE DISPOSIZIONI GENERALI 

 AUTORIZZAZIONI E AUTORITÀ COMPETENTE AL LORO RILASCIO

CONTRATTO DI SERVIZIO

 

4.1. Tutte le Aziende, nessuna esclusa, operanti nelle zone dell’Agglomerato servite da reti di fognatura, bianca e nera, hanno l’obbligo di collegarsi ad esse, previa formale autorizzazione del Consorzio.

 

4.2. Il collegamento alle reti dovrà essere realizzato secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento ed, in particolare, in conformità a quanto riportato nel successivo Titolo IV.

 

4.3. Le reti di acque bianche e nere interne  dovranno essere allacciate alle fognature corrispondenti, previa verifica della loro idoneità da parte del Consorzio ed eventuale adeguamento alle previsioni del presente regolamento o alle altre prescrizioni che potranno essere impartite dal Consorzio.

 

4.4. Quando sia tecnicamente impossibile sversare i reflui nelle reti consortili per gravità, le Aziende sono tenute ad installare idonei impianti di sollevamento la cui idoneità al servizio dovrà essere preventivamente verificata dal Consorzio.

 

4.5. Al fine di evitare l’inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, è prescritto il conferimento alle reti fognanti dei reflui dei cantieri di lavoro operanti nell'Agglomerato.

Laddove possibile e ove il cantiere interessi la manutenzione o la costruzione di un opificio industriale, potranno essere utilizzati gli allacciamenti esistenti o quelli che saranno realizzati per il collegamento in via definitiva del costruendo stabilimento.

 

4.6. I rapporti conseguenti alle autorizzazioni all’allacciamento ed allo scarico nelle reti fognanti consortili saranno disciplinati da apposito contratto di servizio soggetto a registrazione da effettuarsi a cura e spese dei soggetti autorizzati.

 

4.7. Le disposizioni dei precedenti commi valgono anche per i Comuni che intendono collegare le proprie fognature alla rete fognante nera consortile. 

 

4.8. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico è il Presidente del Consorzio o Dirigente o Funzionario all’uopo espressamente e formalmente delegato.

I contratti di servizio disciplinanti i rapporti tra il Consorzio ed i soggetti fruitori per l’uso delle reti fognanti e dell’impianto di depurazione saranno sottoscritti per il Consorzio dal Direttore Generale.   

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ART. 5

 OBBLIGHI E DIVIETI

 

5.1. Nella zone dell’Agglomerato servite da reti fognanti, bianca e nera, non sono ammessi scarichi di acque bianche o nere aventi recapito diverso dalle rispettive reti.

 

5.2. Sono tassativamente vietati lo sversamento nel terreno di scarichi o di acque comunque accumulate o il loro recapito nel sottosuolo.

Di conseguenza, è fatto obbligo alle aziende di rendere impermeabile le superfici del terreno di loro competenza ed, al contempo, è fatto loro divieto di adibire le superfici permeabili a deposito, anche temporaneo, di materiali e/o manufatti, di materie prime, di prodotti o di sottoprodotti del ciclo di lavorazione che a contatto con acqua possano provocare fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di sostanze inquinanti potenzialmente nocive al terreno o alle acque sotterranee.

E’, altresì, assolutamente vietato effettuare operazioni di lavaggio di automezzi, di apparecchiature, di manufatti e di materie in genere su terreni permeabili.  

 

5.3. È tassativamente vietato immettere nelle reti fognanti sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette, nonché gli altri insediamenti allacciati.

In particolare, è tassativamente vietata l’immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possano aderire alle pareti delle condotte o possano provocare depositi ed ostruzioni delle stesse  (ad es.: immondizie, stracci, letame, scarti di macellazione, di cucina, di lavorazione della frutta e verdura o altre materie solide).

Le spese degli interventi di pulizia, di riparazione e/o sostituzione conseguenti alle immissioni sopra vietate saranno a carico del o dei soggetti trasgressori, ferma restando l’applicazioni delle sanzioni previste nel successivo Titolo VII.

 

5.4. Per tutta l’area dell’Agglomerato si applica il divieto di cui all’art. 108 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152.

5.5. Il Consorzio procederà alla revoca dell’autorizzazione allo scarico dei soggetti che violassero una o più delle precedenti disposizioni.

 

5.6. Tutti i soggetti collegati o che intendano recapitare i propri scarichi nelle reti fognanti consortili sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua di cui allegato 2 della delibera C.I.T.A.I. 04.02.1977, nonché la normativa integrativa e di attuazione, di cui al punto d) dell’art. 2 della L. 10.05.1976, n.  319 e s.m.i.

In particolare essi dovranno:

§     attuare scelte razionali dell’approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, diversificandone, ove possibile, le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;

§     limitare progressivamente l’impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando ove e allorquando disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;

§     limitare il consumo di acqua di falda per i processi di raffreddamento previsti dal ciclo di lavorazione, tramite il suo riciclo o, dove possibile, il suo impiego per altri usi;

§     controllare costantemente la funzionalità delle reti di scarico;

§     provvedere, per quanto possibile, al recupero o al riutilizzo, anche parziale, delle acque usate;

§     adottare tutte le misure atte ad evitare l’inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica;

§     predisporre, sulle reti interne, adeguati sistemi di sicurezza atti ad ovviare tempestivamente all’inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell’impianto di depurazione

 

L’adeguamento ai criteri di cui al presente comma dovrà essere attuato progressivamente e, comunque, entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

 

Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare l’ottemperanza alle disposizioni del presente comma.

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TITOLO II

 

AUTORIZZAZIONI ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA

 

 

ART. 6

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO

 

6.1. Tutte le Aziende ed i Comuni sono tenuti a richiedere al Consorzio l’autorizzazione all’allacciamento ed allo scarico nelle reti fognanti.

 

6.2. Le Aziende non ancora insediate nell’Agglomerato o che abbiano in programma l’ampliamento dell’attività dovranno presentare la richiesta prima dell’inoltro della domanda di concessione edificatoria al Comune territorialmente competente.

 

ART. 7

 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO

 

7.1. Le Aziende dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione all’allacciamento ed allo scarico nelle reti fognanti allegando, in duplice copia, la seguente documentazione:

 

§ planimetria generale del terreno di pertinenza aziendale, in scala 1:500, nella quale devono essere, chiaramente ed inequivocabilmente, indicate l’estensione della superficie aziendale lorda (SAZ) così come definita al precedente art. 3, comma 3.2, l’estensione della superficie coperta da costruzioni ed impianti, l’estensione della superficie non coperta ed impermeabile, l’estensione della superficie coperta o non coperta e permeabile;

 

§ planimetria, in  scala 1:100,  delle reti fognanti interne, bianca e nera, con indicazione della lunghezza, diametro e profondità di posa delle condotte, dei canali a cielo aperto, nonché del o dei pozzetti di immissione nelle rispettive reti consortili;

 

§ planimetria e sezioni, in scala 1:50, dei pozzetti di raccolta dei reflui subito a monte delle immissioni nelle reti consortili, bianca e nera;

 

§ disegni dettagliati, in scala 1:50, di eventuali impianti di sollevamento, di cui al precedente art. 4, comma 4.5, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l’allontanamento delle acque sia bianche che nere;

 

§ relazione illustrativa nella quale, facendo riferimento agli elaborati di cui sopra, vengano fornite almeno le seguenti indicazioni:

§  area complessiva della proprietà (SAZ);

§  area delle superfici coperte;

§  area delle superfici impermeabili;

§  area delle superfici permeabili;

§  area delle superfici occupate da edifici e relativa cubatura;

§  area delle superfici occupate da impianti;

§  area delle superfici destinate a parcheggio di automezzi;

§  area delle superfici destinate a verde;

§  la tipologia dello scarico e relative caratteristiche chimico-fisiche presunte in sede progettuale;

§  caratteristiche del o degli eventuali impianti di sollevamento di cui al precedente art. 4, comma 4.4, con indicazione del tipo e della portata della o delle pompe installate nonché dei relativi dispositivi di emergenza;

§  descrizione del processo produttivo o del ciclo di lavorazione con indicazione delle materie prime, dei semilavorati impiegati e dei prodotti finiti;

§  numero dei turni lavorativi al giorno e numero delle giornate lavorative all’anno;

§  indicazione delle  fonti di approvvigionamento idrico, dei prelievi medi orari e dei volumi medi prelevati annualmente;

§  volumi annui di acque nere scaricate;

§  volumi annui di acque bianche scaricate;

§  descrizione dell’eventuale impianto di pretrattamento;

§  le allegate schede tecniche  da compilare in ogni loro parte.

 

Tutti gli elaborati di cui sopra, comprese le schede tecniche, dovranno essere sottoscritti dal legale Rappresentante dell’Azienda, il quale dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n.445, la veridicità delle informazioni e dei dati con essi forniti.

 

7.2. I Comuni dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione all’allacciamento ed allo scarico allegando, in duplice copia, la seguente documentazione:

§ relazione tecnica riferente sulla fognatura comunale con indicazione della tipologia della stessa (se mista o separata);

§ numero degli abitanti, risultanti dal censimento più recente, collegati alla fognatura comunale;

§ presenza di scarichi in fognatura comunale provenienti da attività industriali o artigianali e comunque diverse da quelle domestiche;

§ indicazione delle eventuali misure adottate per inibire l’immissione in fognatura di scarichi vietati ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 152/2006;

§ planimetria e sezioni, in scala 1:50 del o dei pozzetti di immissione nella o nelle reti consortili;

§ caratteristiche del o degli eventuali impianti di sollevamento di cui al precedente art. 4, comma 4.4, con indicazione del tipo e della portata della o delle pompe installate nonché dei relativi dispositivi di emergenza;

§ volumi di acqua erogata dall’acquedotto o dagli acquedotti a servizio del Comune e volumi di acqua fatturati;

§ nel caso di Comune con rete fognante mista, area della superficie comunale tributaria di acque meteoriche alla fognatura;

§ copia del regolamento comunale del servizio di fognatura e depurazione;

§ le allegate schede tecniche  compilate in ogni loro parte interessante il Comune richiedente .

 

Tutti gli elaborati di cui sopra, comprese le schede tecniche, dovranno essere firmati dal Sindaco o dal Funzionario Comunale responsabile di settore, il quale dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la veridicità delle informazioni e dei dati con essi forniti.

 

7.3. I cantieri di lavoro da installare nell’area dell’Agglomerato dovranno richiedere ed ottenere dal Consorzio formale autorizzazione all’inizio dell’attività.

Il Consorzio, entro trenta giorni dalla domanda, comunicherà la relativa decisione con indicazione delle prescrizioni minime atte a garantire la salvaguardia ambientale.

Il legale Rappresentante della ditta titolare del cantiere è tenuto a corredare la domanda con una relazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, riferente sui seguenti punti:

§ Azienda per la quale il cantiere andrà installato;

§ natura e tipo di lavorazioni da effettuare;

§ natura e quantità di eventuali materie e manufatti da tenere in deposito durante l’attività del cantiere;

§ indicazione delle  eventuali superfici da adibire a deposito;

§ indicazione di eventuali baracche per il ricovero di mezzi e per i servizi delle maestranze (es.: mense e servizi igienici);

§ numero medio giornaliero di persone addette al cantiere;

§ numero di turni di lavoro nelle 24 ore e durata di ciascun turno di lavoro;

§ fonti di approvvigionamento idrico previste;

§ previsione della quantità giornaliera di acqua da prelevare e del relativo impiego.

 

Valutate le superiori informazioni, il Consorzio deciderà se e come il cantiere debba collegarsi alla o alle reti fognanti ed il relativo canone.

 

L’attività potrà iniziare solo dopo le comunicazioni del Consorzio in esito alla richiesta.

 

7.4. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti di cui ai commi precedenti ulteriori elaborati o informazioni, rilievi e documentazione di vario tipo e di svolgere eventuali ulteriori indagini anche dopo l’avvenuta autorizzazione allo scarico.

 

7.5. Unitamente alle richieste di cui sopra, tutti i soggetti dovranno versare al Consorzio, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, le somme a copertura degli oneri di istruttoria come determinate al successivo art. 8. 

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ART. 8

 ONERI DI ISTRUTTORIA

 

8.1. Le spese occorrenti per l’istruttoria delle domande di autorizzazione all’allacciamento ed allo scarico nelle reti fognanti e, cioè, quelle necessarie per l’analisi della documentazione, l’effettuazione di eventuali sopralluoghi e rilievi e per gli accertamenti ed i controlli analitici sono a carico del richiedente.

 

8.2. La somma, al netto di I.V.A. (che sarà computata con l’applicazione dell’aliquota del 10 %),  che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, viene determinata come segue:

 

§     per le Aziende, in base alla superficie aziendale lorda SAZ:

 

  SAZ  ≤  2.500  m2  €    100,00 (Euro cento/00)
2.500 m2   < SAZ  ≤ 5.000  m2  €    150,00 (Euro centocinquanta/00)
5.000 m2   < SAZ  ≤ 10.000  m €     200,00 (Euro duecento/00)
10.000 m2 < SAZ  ≤ 20.000  m €     300,00 (Euro trecento/00)
20.000 m2 < SAZ  ≤ 50.000  m2  €    500,00 (Euro cinquecento/00)
  SAZ  > 50.000  m2  €    700,00 (Euro settecento/00)

 

§     per i Comuni:                                             €   0,20/ab        (Euro zero e centesimi venti per ogni abitante

 

§     per i cantieri di lavoro                                € 25,00/add.     (Euro venticinque/00 per addetto)

 

§     tutti gli altri soggetti di cui al precedente art. 1 lett C), la somma sarà determinata dal Consorzio di volta in volta.

 

8.3. Completata l’istruttoria, il Consorzio provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute che il richiedente, a fronte di analitica rendicontazione, sarà tenuto a rimborsare prima del rilascio dell’autorizzazione.

 

8.4. La somma di cui al comma 8.2 potrà essere aggiornata dal Consorzio, con cadenza biennale,  con apposita deliberazione del Comitato Direttivo.

 

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ART. 9

 RILASCIO, DURATA E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

 

9.1. L’autorizzazione all’allacciamento sarà rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda.

L’autorizzazione all’allacciamento conterrà tutte le indicazioni e le prescrizioni tecniche per la realizzazione del collegamento con le reti fognanti consortili o, nel caso di collegamenti esistenti, per l’adeguamento alle previsioni del presente regolamento.

 

9.2. Entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda  sarà rilasciata l’autorizzazione allo scarico.

Quest’ultima sarà rilasciata in forma provvisoria e per un massimo di tre mesi, e solo dopo l’accertamento analitico dello scarico, in forma definitiva.

In ogni caso, l’autorizzazione avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione della contratto di servizio di cui all’art. 4, comma 4.7.

 

9.3. Le autorizzazioni avranno validità quadriennale e non sono automaticamente rinnovabili.

Pertanto, alla scadenza dovranno essere rilasciate ex novo.

 

9.4. Le richieste di rinnovo devono essere presentate sei mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione nelle forme, alle condizioni e con la produzione della documentazione di cui al precedente art. 7.

 

9.5. I soggetti che non intendono rinnovare l’autorizzazione devono darne comunicazione formale al Consorzio, sei mesi prima della cessazione.

A seguito di tale comunicazione, alla scadenza, il Consorzio provvederà, a spese dell’Azienda, alla intercettazione dello o degli scarichi.

La mancata richiesta di rinnovo dell’autorizzazione o la mancata comunicazione di disdetta, sarà, senz’altro, considerata come intenzione di non rinnovare l’autorizzazione e, pertanto, il Consorzio, alla scadenza, provvederà, previo avviso, alla intercettazione dello o degli scarichi, a spese dell’Azienda.   

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ART. 10

 DINIEGO E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

 

10.1.   L’autorizzazione definitiva allo scarico potrà essere denegata quando ricorrano uno o più dei seguenti motivi:

§     per mancata realizzazione delle opere di allacciamento;

§     per realizzazione delle opere di allacciamento in difformità alle prescrizioni del presente regolamento e/o alle altre eventualmente date in sede di relativa autorizzazione;

§     per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con le portata delle rispettive reti fognanti consortili e/o con il carico idraulico dell’impianto di depurazione;

§     per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento e riportati nell’Allegato 5/Tabella 3  del  D. Lgs. 03.04.2006, n. 152.

 

10.2.   L’autorizzazione allo scarico può essere revocata, temporaneamente o permanentemente, quando ricorrano uno o più dei seguenti motivi:

§     per scarichi, anche temporaneamente, non conformi ai limiti di cui all’Allegato 5/Tabella 3 del D. Lgs. n. 152/2006 o di accettabilità quali - quantitativi previsti nel provvedimento di autorizzazione allo scarico e tali da essere considerati pregiudizievoli per il buon funzionamento o  per l’integrità della fognatura e/o dell’impianto di depurazione, fatto salvo quanto riportato al successivo art. 15;

§     per immissioni di reflui che, pur essendo conformi ai limiti di accettabilità, provengano da insediamenti diversi da quelli previsti nella richiesta di autorizzazione;

§     per disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti;

§     per mancato o ritardato pagamento del canone di cui al successivo Titolo VIII, oltre il tempo massimo previsto nel contratto di servizio cui al precedente art. 4, comma 4.7.

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ART. 11

INSTALLAZIONE DI  CONTATORI

 

11.1. Tutte le Aziende collegate con le reti fognanti dell’Agglomerato sono tenute all’installazione ed al mantenimento in perfetto stato di funzionamento di strumenti di misura del volume delle acque prelevate (contatori) dalle varie fonti, quali e quante che siano le fonti di approvvigionamento idrico.

 

11.2. I contatori devono essere installati a cura e spesa dell’Azienda a seguito di verifica dell’idoneità tecnica dell’apparecchio da parte del Consorzio, che provvederà all’applicazione del sigillo di controllo.

Essi devono essere installati in posizione di facile accesso e resi disponibili alla lettura e ai controlli che il Consorzio riterrà opportuno effettuare per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del loro buon funzionamento.

 

11.3. Il Consorzio può imporre, a spese dell’Azienda, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

 

11.4. Le Aziende sono, altresì, tenute a segnalare al Consorzio guasti o blocchi dei contatori installati e provvedere tempestivamente, a loro cura e spesa, alle necessarie riparazioni e/o sostituzioni.

 

11.5. Il Consorzio potrà prescrivere l’installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi; le relative spese di installazione e gestione sono a carico dell’Azienda titolare dello scarico.

 

11.6. Tutti i soggetti fruitori hanno la facoltà di installare, a proprie cura e spesa, contatori per la misura dei volumi d’acqua conferiti alla fognatura nera.

In tal caso, il tipo e le modalità di installazione dovranno essere preventivamente approvati dal Consorzio che, ad installazione avvenuta, provvederà all’apposizione del sigillo di controllo.

Anche per queste apparecchiature vale quanto riportato ai precedenti commi 11.2, 11.3 e 11.4.

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ART. 12

 ACCERTAMENTI E CONTROLLI

 

12.1. Al fine di verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico, il Consorzio può predisporre, avvalendosi della collaborazione di laboratori universitari o di strutture pubbliche, campagne di indagini sugli scarichi immessi nelle reti fognanti.

 

12.2. Le spese delle dette campagne di indagini saranno a totale carico dell’Azienda titolare dello scarico oggetto di controllo.

 

ART. 13

 Trasferimento, disdetta DELLE AUTORIZZAZIONI

e LORO DECADENZA per cessazione di attività

 

13.1. Le autorizzazioni rilasciate ad una Azienda possono essere trasferite ad altra Azienda, previa rinuncia del titolare ed a richiesta dell’Azienda subentrante.

A quest’ultima si applica la disciplina di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

 

13.2. I contratti di servizio di cui al precedente art. 4, comma 4.7 non potranno mai intendersi risoluti per il fatto che l’insediamento si trasferisca ad altri proprietari o titolari.

Il legale Rappresentante originario sottoscrittore sarà responsabile verso il Consorzio degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e fino alla sua scadenza, a meno che il subentrante non assuma formalmente le relative obbligazioni.

 

14.3. La cessazione della attività aziendale comporta la decadenza dall’autorizzazione allo scarico  e dal contratto di servizio ed avverrà secondo le seguenti modalità:

§     comunicazione di cessazione dell’attività da parte dell’Azienda al Consorzio;

§     intercettazione dello o degli  scarichi da parte del Consorzio a spese dell’Azienda;

§     comunicazione del Consorzio all’Azienda della decadenza dall’autorizzazione e dal  contratto di servizio.

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TITOLO III

 

LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI E RELATIVI CONTROLLI

  

 

ART. 14

 SCARICHI AMMESSI

 

14.1. Ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni recate dagli artt. 101 e seguenti del D. L.gs. 03.04.2006, n. 152, tutti gli scarichi che recapitano nelle reti fognanti consortili devono rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5/Parte 3^ del detto D. Lgs. n. 152/2006.

In particolare, per le acque bianche valgono i limiti riportati nella colonna 4 della citata tabella (scarico in acque superficiali), mentre per lo scarico nella fognatura nera valgono i valori limite riportati nella colonna 5 della stessa tabella (scarico in rete fognaria).

 

14.2. In sede di autorizzazione il Consorzio può prescrivere limiti più restrittivi di quelli sopra richiamati allo scopo di garantire il corretto e sicuro funzionamento delle reti e dell’impianto di depurazione.

 

14.3. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie devono essere sempre sottoposti, prima della loro immissione in fognatura, a trattamenti di disinfezione.

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art. 15

 Disconformità temporanea e/o di emergenza

 

15.1. Il superamento occasionale non controllabile di tutti o di parte dei singoli inquinanti rispetto ai limiti tabellari sopra prescritti sarà trattato come evento eccezionale definito convenzionalmente disconformità temporanea e/o di emergenza.

Il soggetto titolare dello scarico è tenuto a vigilare costantemente sulla qualità dello scarico e a preavvisare, quando possibile, l’immissione nella rete fognante della punta di disconformità.

 

15.2. In sede di stipulazione del contratto di servizio e su richiesta del soggetto fruitore, il Consorzio concorderà apposita disciplina per il trattamento delle disconformità temporanee.

 

15.3. Le disconformità temporanee avranno un regime tariffario specifico i cui criteri saranno definiti dal Consorzio con la  precitata apposita disciplina.

ART. 16

 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

 

16.1. Il Consorzio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre alle Aziende, con provvedimento motivato, ed a loro cura e spese, l’installazione di eventuali sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella fognatura, per il raggiungimento dei valori limiti previsti dal precedente art. 14.

 

16.2. Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell’A.S.I.

 

16.3. Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dell’impianto di pretrattamento dovrà essere immediatamente comunicato al Consorzio.

La disattivazione per lavori di manutenzione deve essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con il Consorzio.

La disattivazione programmata o accidentale dell’impianto di pretrattamento costituiranno oggetto della disciplina delle così dette disconformità di cui al precedente art. 15.

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ART. 17

 DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI

 

17.1. I valori limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione.

 

17.2. È assolutamente e tassativamente vietato diluire gli scarichi con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque comunque prelevate o accumulate.

 

Art. 18

ACQUE DI LAVAGGIO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

 

18.1.      ogni Azienda dovrà adottare tutte le misure atte ad intercettare le acque di lavaggio e le acque di prima pioggia prima della loro immissione in fognatura.

 

18.2. In sede di autorizzazione, in relazione alle caratteristiche dell’attività del soggetto fruitore, il Consorzio darà le necessarie prescrizioni per l’ottemperanza alla superiore disposizione.

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Art. 19

CONTROLLO DEGLI SACRICHI

 

19.1. Il controllo degli scarichi sarà effettuato dal Consorzio con le modalità di cui agli articoli 128 e seguenti del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152.

 

19.2. Il controllo qualitativo degli scarichi sarà effettuato dal Consorzio, o da soggetto all’uopo formalmente delegato, con cadenza periodica trimestrale.

 

19.3. Qualora, in sede di controllo, si dovessero accertare difformità rispetto alle prescrizioni autorizzative, l’A.S.I. procederà a disporre i provvedimenti interdittivi di cui al successivo comma 19.5 o/e ad imporre le sanzioni secondo quanto previsto nel successivo Titolo VII.

 

19.4. L’A.R.P.A. quale soggetto istituzionalmente incaricato al controllo (art. 129 D.L.gs. n. 152/2006) provvederà a:

§     accertare il rispetto dei valori limite di emissione;

§     accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o  regolamentari;

§     accertare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

 

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

 

19.5.   In caso di violazioni e su segnalazione dell’A.R.P.A., il Consorzio, in relazione alla gravità delle infrazioni, potrà adottare i provvedimenti interdittivi secondo la seguente procedura:

§     diffida;

§     diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

§     revoca dell’autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni  imposte con la diffida e ove ricorrano reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

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ART. 20

Campionatori E RELATIVA GESTIONE

 

20.1. Per il prelievo dei campioni da sottoporre ad esame, il titolare dello scarico deve approntare prima dell’immissione nel collettore consortile, un pozzetto aventi le caratteristiche di cui agli allegati e secondo le prescrizioni delle norme tecniche di cui la delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977  all. 4.

20.2. Il soggetto titolare dello scarico è obbligato ad installare singoli campionatori per  ognuno dei tipi di scarico utilizzati.

20.3. La gestione dei campionatori è eseguita da tecnici dell’A.S.I. che si riserva di incaricare all’uopo formalmente altro soggetto.

Le modalità operative di gestione verranno indicate in dettaglio nel contratto di servizio.

 

20.4. È vietato al titolare dell’immissione di manomettere i campionatori ed i relativi pozzetti di ispezione.

 

20.5. Il prelievo dei campioni avverrà con una periodicità trimestrale, salvo che il Consorzio non stabilisca diversamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per particolari  scarichi.

 

20.6. È facoltà del Consorzio eseguire sui campioni prelevati dai campionatori automatici, caratterizzazioni analitiche utilizzando metodi ufficiali standard (IRSA, CNR, ARPA, ecc.) o comunque, con consenso delle parti, con metodi ritenuti idonei tecnicamente al fine di verificare la congruità tra le caratteristiche dell’immissione e i limiti di accettabilità.

 

20.7. I campioni prelevati saranno suddivisi in tre aliquote uguali, una per il Consorzio, una per il soggetto titolare dello scarico, e l’ultima sigillata e controfirmata dalle parti, da conservare a norma di legge dal Consorzio per eventuali analisi di revisione.

20.8. I campioni oggetto dell’accertamento saranno analizzati a cura di un Laboratorio Ufficiale, appositamente incaricato dal Consorzio, il quale comunicherà giorno e ora dell’inizio delle analisi al soggetto titolare dello scarico, affinché questi, ove lo ritenga, possa presenziare alle operazioni di analisi.

 

20.9. In caso di disaccordo sui risultati delle analisi, eventuali indagini di revisione saranno affidati dal Consorzio ai laboratori di analisi delle AUSL o ARPA , ai quali sono demandati le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo secondo quanto previsto dal D. L.gs  n. 152/2006, qualora non siano stati già interessati preliminarmente da una delle due parti.

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TITOLO IV

 

MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIO

 

 

 

ART. 21

 GENERALITà SULl’allacciAMENTO ALLE RETI FOGNANTI

 

 21.1. Il Consorzio, in sede di autorizzazione all’allacciamento alle reti fognanti, darà le prescrizioni esecutive per la realizzazione dello stesso, riservandosi la facoltà di controllare e verificare, sia in fase di esecuzione sia a lavori finiti, le opere di collegamento, allo scopo di accertarne la conformità alle previsioni del presente regolamento ed ai fini del rilascio dell’autorizzazione definitiva allo scarico.

Vale, a tal proposito, quanto riportato al precedente art. 10.

 

 21.2. È fatto assoluto divieto di installare by - pass  atti a consentire l’immissione dei liquami in fognatura a valle dei sistemi di controllo previsti nel precedente art. 20.

 

21.3. L’invio dei reflui tramite l’allacciamento potrà divenire operativo solo dopo la emanazione da parte del Consorzio, dell’autorizzazione allo scarico e della sottoscrizione del contratto di servizio.

 

Art. 22

 PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALL’ALLACCIAMENTO ALLE RETI FOGNANTI

 

22.1. Tutti gli allacciamenti alle reti fognanti dovranno essere realizzati in conformità al disegno tipico di cui allegato al presente regolamento.

In particolare, in corrispondenza di ogni pozzetto di collegamento alle reti consortili, dovrà essere realizzato un pozzetto atto a contenere un campionatore  automatico per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi ai fini dei controlli di competenza del Consorzio e/o delle Autorità preposte.

In sede di provvedimento autorizzativo, saranno prescritte le dimensioni minime non riportate nel tipico in funzione della quantità e della qualità dello scarico di ciascuna azienda.

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TITOLO V

 

GESTIONE DELLE RETI FOGNANTI E DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE

 

 

Art. 23

 GESTIONE E Interventi di manutenzione ordinaria  e straordinaria delle reti fognanti e dell’impianto di depurazione

 

23.1. La gestione tecnica ed amministrativa delle reti fognanti e dell’impianto di depurazione è a totale carico del Consorzio.

 

23.2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria interessanti le reti fognanti e l’impianto di depurazione a servizio dell’Agglomerato sono di esclusiva competenza del Consorzio che sosterrà le relative spese.

È fatto assoluto divieto a chiunque di effettuare interventi di qualsivoglia natura che interferiscano con l’esercizio ed il funzionamento delle reti.

 

23.3. Il Consorzio assume l’obbligo di mantenere costantemente in efficienza sia le reti che l’impianto e di informare tempestivamente i soggetti fruitori di eventuali inconvenienti e/o di avarie che possano mettere fuori servizio le reti o l’impianto o parti di essi o comprometterne, anche temporaneamente, il sicuro ed efficiente esercizio.

 

23.4.  Il Consorzio assume, altresì, l’obbligo di adottare ogni misura atta a limitare al minimo l’impiego di reattivi e di materiali di consumo nonché di energia per l’esercizio delle reti fognanti e dell’impianto di depurazione.

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TITOLO VI

 

CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTI MEZZI MOBILI

 

 

ART. 24

CONFERIMENTI AMMESSI


24.1. È ammesso lo scarico di liquami mediante mezzi mobili previa specifica autorizzazione del Consorzio su richiesta del soggetto titolare del liquame medesimo, il quale dovrà indicare le generalità del soggetto incaricato del trasporto.

Questi dovrà dimostrare di essere regolarmente autorizzato all’espletamento di detta attività

 

ART. 25

LUOGO DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARICO


25.1.
Lo scarico dei liquami mediante mezzi mobili potrà essere effettuato direttamente all'impianto di depurazione, oppure in pozzetti appositamente predisposti ed indicati dal Consorzio e seguito di autorizzazione formale del Consorzio stesso.

Tali pozzetti saranno dotati di lucchetto e tubo di accompagnamento.

Il Consorzio, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico - sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.

Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dall'ASI nelle ore prestabilite.

 

25.2. Ogni scarico potrà essere effettuato previo controllo analitico dello stesso inteso ad accertare la qualità dello stesso ed il rispetto dei valori limiti imposti dal presente regolamento.

 

ART. 26

CAUTELE PER LE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E TRASPORTO

 

26.1. I mezzi mobili impiegati per il trasporto ed il conferimento di reflui devono essere  dotati di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.

 

26.1. Nel caso di accidentale sversamento di liquami, la ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dal Consorzio.

 

26.2. Il canone che dovrà essere corrisposto per il conferimento di liquami mediante mezzi mobili sarà determinato dal Consorzio sulla base della quantità e della qualità del liquame con apposito provvedimento del Comitato Direttivo da emanarsi dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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TITOLO VII

 

REGIME SANZIONATORIO

 

 

 Art. 27

 SanzionI

 

26.1. La mancata osservanza delle norme del presente regolamento comportano l’applicazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 133, 134, 135 e 137 del  D. L.gs. n. 152/2006.

  

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TITOLO VIII

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

 

ART. 28

 GENERALITÀ SUI CANONI

 

28.1. Per i servizi di raccolta, allontanamento dei reflui e delle acque bianche nonché per il servizio di depurazione i soggetti fruitori sono tenuti al pagamento di un canone il cui scopo è quello di coprire i costi di gestione dell’intero sistema e di ricostituire le risorse necessarie al suo rinnovo.

 

28.2. I canoni saranno determinati con l’applicazione combinata delle tariffe nel seguito specificate, le quali, per il servizio di fognatura nera e per il servizio di depurazione, ciascun servizio, sono costituite da due parti: una dipendente dalle portate immesse in rete ed una dipendente dal volume annuo di refluo scaricato (tariffe binomie).

La prima parte copre i costi fissi del servizio, mentre l’altra parte copre i costi variabili di gestione del sistema.

Per il servizio di fognatura bianca, la tariffa sarà di tipo monomio.

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ART. 29

 TARIFFE

 

29.1. TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA NERA

 

La tariffa che sarà applicata per il servizio di fognatura nera al generico soggetto fruitore (indicato con il pedice i) è la seguente:

 

TFN,i = (AFN,i  +   BFN x VFN,iρi                 (29.1.1)

nella quale:

 

TFN,i   : tariffa del servizio di fognatura nera 

[(€ x (anno) -1]

AFN,i  : termine fisso    [(€ x (anno) -1]
BFN   : coefficiente di tariffa  [€ x m-3]
Vi     : volume annuo di refluo immesso in fognatura  [m3 x (anno) -1]
ρi     : coefficiente riduttivo  [adim.]

                                            

Il termine  AFN,i sarà determinato  con la seguente formula                                   

 

AFN,i =  CFFN x WFN,i x (WFNp) -1                         (29.1.2)

 

essendo :

 

CFFN :

costo fisso relativo alla fognatura nera  comprendente la  quota

annua di   ammortamento, gli  eventuali canoni concessori di

aree interessate nonché le spese fisse amministrative;  

 [(€ x (anno) -1]
WFN,i  : portata media  immessa in fognatura dal soggetto i     [m3 x s-1 ]
WFNp  : portata media di progetto della rete fognante [m3 x s-1 ]

                                                                                      

 

I parametri figuranti nelle superiori formule saranno determinati come segue.

 

CFFN

 

La quota annua di ammortamento della rete fognante nera sarà determinata applicando al costo di costruzione della detta rete un coefficiente calcolato con i seguenti dati:

- tempo di ammortamento: 30 anni;

- tasso nominale annuo convertibile: 5%;

 

L’ammontare dei canoni concessori saranno quelli applicati dall’Autorità Portuale di Messina.

 

Per quanto attiene, infine, le spese amministrative fisse, queste comprenderanno:

- il costo annuo di un Funzionario Direttivo D5 del ruolo tecnico;

- il 50% del canone annuo di noleggio a lungo termine di eventuali autovetture di servizio quando  

  destinante esclusivamente al servizio fognatura e depurazione.

 WFN,i

 

Questo dato sarà determinato sulla base del volume annuo scaricato Vi  nel modo seguente:

 - per le Aziende:

                        WFN,i =  VFN,i  x  (Dy x h x 3600)-1                     (29.1.3)            

 

Dy: numero delle giornate lavorative l’anno;

 

h =   6 ore , per le Aziende operanti su un solo turno giornaliero;

h = 12 ore, per le aziende operanti su due turni giornalieri;

h = 18 ore, per le aziende operanti su tre turni giornalieri;

 

- per i Comuni: 

 WFN,i =  VFN, i x (365 x h x 3600)-1 x 1,5        (29.1.5)

 h = 18 ore

 

Nel caso in cui il soggetto fruitore opti per l’installazione di contatori atti alla misura dei volumi delle acque nere scaricate e tale apparecchiatura consenta anche il rilevamento della portata, per il parametro WFN,i sarà assunto la media dei valori massimi della portata rilevati nell’arco di una settimana.   

 

WFNp

Questo parametro è posto pari a 0,1 [m3 x s -1]

 

BFN

Questo parametro rappresenta il costo medio annuale di gestione della fognatura nera [€ x m-3] e comprende i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete; esso sarà deliberato annualmente dal Consorzio.  

Vi   

per le Aziende, Vi sarà posto uguale al volume di acqua prelevata dalle fonti di  approvvigionamento idrico, salvo che l’azienda non dimostri diversamente;

 

per i Comuni, Vi  sarà posto uguale al 90 % del volume di acqua erogata dalla o dalle fonti di approvvigionamento idrico a servizio del Comune stesso. Nel caso in cui questo dato non sia disponibile, Vi  sarà determinato sulla base di una dotazione idrica giornaliera pro abitante di 150 [l x (abitante x giorno)-1

 

Nel caso in cui il soggetto fruitore opti per l’installazione di contatori atti alla misura dei volumi delle acque nere scaricate, Vi sarà il volume misurato. 

ρi            

- per le Aziende, ρi  sarà, senz’altro, assunto pari all’unità;

 - per i Comuni, ρi  sarà determinato con la seguente formula:

 

ρi = {Σ [LFN,i x (DFN,i)2]} x {Σ [LFNf x (DFNf)2)] -1}          (29.1.3)

 

nella quale:

 

LFN,i, DFN,i : sono rispettivamente la lunghezza ed il diametro, misurati in [m], del o dei tratti di fognatura, dal pozzetto di immissione fino all’impianto di depurazione, utilizzato o utilizzati dal Comune i

 

LFNf, DFNf : sono, rispettivamente, la lunghezza ed il diametro, misurati in [m], di tutti i tratti di fognatura della rete nera.

 

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29.2. TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA BIANCA

 

La tariffa che sarà applicata per il servizio di fognatura bianca al generico soggetto fruitore  è la seguente:

 

 TFB,i =  BFB x VFB,i                             (29.2.1)

 

 

Nella quale :

 

TFB,i : tariffa per il servizio di fognatura bianca   [(€ x (anno) -1]
BFB:  coefficiente di tariffa    [€ x m-3]
VFB,i : volume annuo di acqua immesso nella fognatura bianca dal soggetto i [m3 x (anno) -1]

 

I parametri figuranti nelle superiori formule saranno determinati come segue.

 

BFb

 

Questo parametro rappresenta il costo medio annuale di gestione della fognatura bianca [€ x m-3] e comprende la quota annua di ammortamento, determinata con gli stessi criteri esposti per la fognatura nera, i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete; questi ultimi saranno deliberati annualmente dal Consorzio.

Esso sarà rapportato al volume di acqua meteorica battente annualmente sulle superfici impermeabili [(mm  di pioggia x (anno)-1] dell’Agglomerato determinato come prodotto del valore medio annuo delle precipitazioni rilevato nella/e stazione/i pluviometrica prossima/e all’Agglomerato per la ΣSAZ(NP) estesa a tutte le superfici impermeabili dell’Agglomerato stesso.   

 

VFB,i 

 

Questo parametro sarà determinato come prodotto della superficie aziendale lorda impermeabile SAZ(NP) per il valore medio annuo delle precipitazioni atmosferiche rilevato nella/e stazione/i prossime all’Agglomerato [(mm  di pioggia x (anno)-1]

 

 

29.3.  TARIFFA PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE

 

La tariffa adottata per il servizio di depurazione è la seguente:

 

TD,i = AD,i + [ dp + K x (Qi x ds + Si x df) + da] x  VD,i                         (29.3.1)

 

nella quale :

 

TD,i  : tariffa per il servizio di depurazione [(€ x (anno) -1]
AD,i  :  termine fisso   [(€ x (anno) -1]
VD,i  : volume annuo di refluo immesso in fognatura  [m3 x (anno) -1]

 

AD,i = CFD x W FN,i x (W FN,p)-1              (29.3.2)

 

 nella quale:

 

CFD    :

costo fisso relativo all’impianto di depurazione  comprendente la  quota annua di ammortamento,  gli eventuali canoni concessori di aree interessate nonché le spese fisse  amministrative;

[(€ x (anno) -1]
WFN,i  : portata media  immessa in fognatura dal soggetto i

[m3 x s-1 ]

WFN,p  : portata media di progetto della rete fognante [m3 x s-1 ]
dp      : costo medio annuo dei trattamenti preliminari  [€ x m-3 ]
K      : coefficiente ≥ 1 [adim. ]
Q      : parametro di qualità del refluo riferito alla materia organica   [adim. ]
ds     : costo medio annuo dei trattamenti secondari [€ x m-3 ]
Si       : coefficiente di qualità del refluo riferito ai solidi sospesi  [adim. ]
df      : costo medio annuo del trattamento e smaltimento fanghi [€ x m-3 ]
da      :

costo medio  annuo  per  l’eliminazione di caratteristiche inquinanti

diverse da materiale in sospensione a da materiali riducenti  

[€ x m-3 ]

 

CFD

 

La quota annua di ammortamento dell’impianto di depurazione sarà determinata applicando al costo di costruzione del detto impianto un coefficiente calcolato con i seguenti dati:

- tempo di ammortamento: 30 anni;

- tasso annuo : 5%;

Per il primo biennio di applicazione del presente regolamento, sarà preso a base di calcolo il costo di costruzione dell’impianto nell’attuale assetto.

A partire dal terzo anno il costo di costruzione sarà aggiornato  - e di conseguenza la relativa quota di ammortamento - per tenere conto dei maggiori costi dei lavori di ammodernamento e potenziamento in corso di appalto.   

 

L’ammontare dei canoni concessori saranno quelli applicati dall’Autorità Portuale di Messina.

 

Per quanto attiene, infine, le spese amministrative fisse, queste comprenderanno:

- il costo annuo di due Funzionari Direttivi D5 del ruolo tecnico;

- il 50% del canone annuo di noleggio a lungo termine di eventuali autovetture di servizio quando  

  destinante esclusivamente al servizio fognatura e depurazione.

 

 VD,i 

 

Questo parametro sarà posto senz’altro uguale a VFN,i

 

VD,i = VFN,i

 

WFN,i  WFN,p  :                 per la determinazione di questi parametri si rinvia al comma 29.2.

 

Q

 

Questo parametro è pari al rapporto tra il COD del refluo, misurato dopo sedimentazione di un’ora a pH 7,  ed il COD  del liquame grezzo in ingresso all’impianto.

 

K

 

Coefficiente dipendente dal rapporto tra il COD e il BOD del refluo (COD/BOD)i

Esso sarà così determinato:

 

  (COD/BOD)I     ≤   2  K = 1,00
2  < (COD/BOD)i     i≤  4 K = 1 + 0,085 x [(COD/BOD)i - 2 ]
4  < (COD/BOD)i      ≤  5 K = 1 +  0,5  x [(COD/BOD)ì - 2 ]
  (COD/BOD)I      >  5     lo scarico sarà rifiutato

 

S

Questo parametro è pari al rapporto i materiali in sospensione totali del refluo, misurato, a PH 7,  in [ mg x l-1 ], e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all’impianto misurato in [ mg x l-1 ].

 

da

 

La determinazione di questo parametro, che tiene conto dei maggiori oneri per la depurazione relativi ai processi di denitro/nitro e di defosfatazione, é rinviata.

Per i primi due anni di validità del presente regolamento esso sarà assunto pari a zero.

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ART. 30

CANONI

 

30.1. I canoni che saranno applicati ai soggetti fruitori sono I seguenti:

 

CANONE PER IL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE (SFD)

 

Per le Aziende:

 

SFDì  = AFN,i  +  AD,i  +  [BFN + dp + K x (Qi x ds + Si x df) + da] x  VFN,I       (30.1.1)

 

Peri Comuni:

 

SFDì  = AFN,i x ρi +  AD,i  +  [BFN x ρi + dp + K x (Qi x ds + Si x df) + da] x  VFN,I     (30.1.2)

 

 

CANONE PER IL SERVIZIO FOGNATURA BIANCA (SFB)

 

SFD = BFB x VFB,I                                           (30.1.3)

 

 

 

ART. 31

MODALITÀ DI ADDEBITO

 

31.1.   Il canone del servizio di fognature e depurazione sarà addebitato a ciascuna azienda a mezzo fatture nelle quali saranno specificati l'onere unitario di bilancio e la superficie aziendale lorda o, i consumi d’acqua, posti a base del calcolo.

Le fatture saranno emesse con la seguente cadenza:

 

UU1ª FATTURA DI ACCONTO

 

Detta fattura sarà emessa ad approvazione del contributo calcolato in base all'onere unitario del bilancio di previsione.

L'importo fatturato sarà pari al 30% del Canone.

 

UU2ª FATTURA DI ACCONTO

 

Detta fattura sarà emessa tre mesi dopo l'emissione della fattura precedente.

L'importo fatturato sarà pari al 30% del canone dovuto.

 

UU3 ª  FATTURA DI SALDO

 

Detta fattura sarà emessa entro il primo bimestre dell’esercizio finanziario successivo all’anno di riferimento.

L’importo fatturato sarà pari alla differenza del canone meno gli acconti fatturati.

 

Qualora l'importo del canone annuo dovuto sia non superiore a € 500,00 al netto di I.V.A., l'addebito avverrà in unica soluzione con la fattura di saldo.

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ART. 32

 

PENALI PER RITARDATO PAGAMENTO

 

32.1.   Ogni azienda dovrà provvedere al pagamento delle fatture relative all'addebito del contributo entro quindici giorni dalla data di emissione, ed in ogni caso, entro e non oltre la data di scadenza indicata nella fattura stessa, pena l'applicazione della penale per ritardato pagamento da calcolarsi come segue:

-        dal sedicesimo e fino al sessantesimo giorno dalla data di scadenza: con l’applicazione degli interessi legali sulla  somma  dovuta;

-        dopo il sessantesimo giorno dalla data di scadenza, con l’applicazione degli interessi di  mora di cui  al D. Lgs. n. 231/2002 sulla  somma dovuta.

 

La penale come sopra determinata sarà addebitata nelle fatture successive a quelle per il cui pagamento è stato registrato ritardo.

 

32.2. In caso di mancato pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza, il Consorzio adotterà, comunque e senza alcun preavviso, tutti gli opportuni provvedimenti atti al recupero coattivo delle somme dovute con l’aggravio delle relative spese.

 

 

**********

 

  

 

TITOLO IX

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

ART. 33

 

SOGGETTI COLLEGATI ALLE RETI FOGNANTI DELL’AGGLOMERATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

 

33.1. Le disposizioni  del presente regolamento si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già allacciati alle reti.

Questi ultimi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno inoltrare nuova domanda corredata dei documenti di cui al precedente art.7.

In pendenza del completamento dell’istruttoria di tale nuova istanza e fino alla relativa comunicazione del Consorzio, l’allacciamento e lo scarico esistenti si intendono provvisoriamente autorizzati.

 

33.2. I soggetti  che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già collegate alle reti fognanti, dovranno  adeguare l’allacciamento alle norme del precitato Titolo III, ove ciò sia ritenuto necessario ad insindacabile giudizio del Consorzio.

Il collegamento o l’adeguamento dell’allacciamento già esistente alla reti fognanti, bianca e nera, saranno a totale carico e spese di ciascun soggetto.

 

33.3. L’adeguamento dell’allacciamento già esistente alle reti fognanti dovrà essere realizzato entro tre mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente Titolo II, salvo proroghe, per un periodo non superiore ad ulteriori mesi tre, che potranno essere concesse dal Consorzio su richiesta motivata dell’interessato.

In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo oltre il superiore termine, le opere di  adeguamento saranno eseguite dal Consorzio a spese del soggetto inadempiente, previa diffida, ferma restando la facoltà del Consorzio di denegare l’autorizzazione definitiva allo scarico o di sospenderne l’efficacia.

 

33.4. I collegamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere accettati dal Consorzio, anche se non perfettamente conformi al tipico di cui al Titolo III, purché ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Consorzio stesso.

In caso contrario, i soggetti fruitori, dovranno adeguare il collegamento alle prescrizioni che saranno impartite dall’ASI entro il termine di cui al precedente 32.2.

 

33.5.  I cantieri di lavoro operanti nell’Agglomerato, anche all’interno di Aziende insediate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno dichiarare formalmente la loro attività ai fini dei controlli di competenza del Consorzio relativi agli scarichi ed al loro recapito e per l’ottenimento dell’autorizzazione all’allacciamento alle reti fognanti.

A tale scopo, il legale Rappresentante della ditta titolare del cantiere è tenuto a richiedere al Consorzio l’autorizzazione all’allacciamento ed allo scarico nella o nelle reti fognanti, producendo relazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, riferente sui seguenti punti:

§ Azienda per la quale il cantiere è stato installato;

§ natura e tipo di lavorazioni effettuate o da effettuare;

§ natura e quantità di eventuali materie e manufatti da tenere in deposito durante l’attività del cantiere;

§ indicazione della superfici adibite a deposito;

§ indicazione di eventuali baracche per il ricovero ed i servizi delle maestranze (mense e servizi igienici) e modalità di collegamento alle reti fognanti consortili;

§ numero medio giornaliero di persone addette al cantiere;

§ numero di turni di lavoro nelle 24 ore e durata di ciascun turno di lavoro;

§ fonti di approvvigionamento idrico;

§ quantità di acqua prelevata giornalmente e relativo impiego.

 

In pendenza delle comunicazioni del Consorzio in esito alla richiesta di cui sopra, che saranno date entro trenta giorni dalla data di ricevimento, i cantieri si intendono provvisoriamente autorizzati all’attività. 

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ART. 34 

AZIENDE NON INSEDIATE NELL’AGGLOMERATO

 

34.1. Il Consorzio potrà autorizzare aziende non insediate nell’Agglomerato a fruire delle reti fognanti e dell’impianto di depurazione.

 

34.2. Le aziende interessate dovranno inoltrare  domanda al Consorzio corredandola dei documenti di cui al precedente art.7 e versare a copertura degli oneri di istruttoria la somma che sarà determinata dal Consorzio stesso.

 

 

Art. 35 

Entrata in vigore  e validità del Regolamento

 

35.1.Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione di apposito avviso agli Albi Pretori dei Comuni nel cui territorio ricade l’Agglomerato Industriale di Milazzo/Giammoro ed all’Albo della Provincia Regionale di Messina.

 

Art. 36 

Controversie E FORO COMPETENTE

 

36.1. Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente regolamento, che non possano trovare composizione in sede amministrativa,  sarà competente il Foro di Messina.

 

 

Art. 37

Rinvio

 

37.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle Leggi generali e speciali in materia di ambiente, igiene, salute e sicurezza  statali o/e  regionali.

 

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RIFERIMENTI LEGISLATIVI


 

A)      LEGISLAZIONE STATALE

 

• LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

• DELIBERA C.I.T.A.I. DEL 4 FEBBRAIO 1977.

• D.P.R. 24 MAGGIO 1977.

• DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 133;

• LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36;

• LEGGE 17 MAGGIO 1995, N. 172;

• DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22;

• DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152.

• DECRETO LEGISLATIVO 03 APRILE 2006, N. 152.

 

 

B)      LEGISLAZIONE REGIONALE

 

• LEGGE 18 GIUGNO 1977, N. 39 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

• LEGGE 15 MAGGIO 1986, N. 27 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

• LEGGE 15 MAGGIO 1991, N. 29;

• LEGGE 10 GENNAIO 1995, N. 10;

• LEGGE 10 AGOSTO 1995, N. 58;

• DECRETO ASSESSORIALE 20 GIUGNO 1990, N. 620;

• CIRCOLARE 30 OTTOBRE 1986, N. 4;

• CIRCOLARE 9 MARZO 1987, N. 9460;

• CIRCOLARE 18 OTTOBRE 1991, N. 63110;

• CIRCOLARE 13 MAGGIO 1994, N. 38334;

• CIRCOLARE 13 MARZO 1995, N. 5790;

• CIRCOLARE 26 MAGGIO 1997, N. 11840;

• CIRCOLARE 19 FEBBRAIO 1998, N. 3548;

• CIRCOLARE 4 APRILE 2002, N. 19906.

 

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