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INDICE
PREMESSA
Titolo
I DISPOSIZIONI
PRELIMINARI E GENERALI
ART.
1
SOGGETTI INTERESSATI AL PRESENTE REGOLAMENTO, AMBITO DI
VALIDITÀ
ART. 2
SCOPO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art.
3
definizioni
ART.4 SOGGETTI OBBLIGATI
ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO NELLE RETI FOGNANTI E
RELATIVE DISPOSIZIONI GENERALI AUTORIZZAZIONI E AUTORITÀ COMPETENTE
AL LORO RILASCIO, CONTRATTO DI SERVIZIO
ART.
5
OBBLIGHI E DIVIETI
TITOLO
II AUTORIZZAZIONI
ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO E RELATIVA
DISCIPLINA
ART.
6
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO
SCARICO
ART.
7
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO
ART.
8
ONERI ISTRUTTORIA
ART.
9
RILASCIO, DURATA E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART.
10
DINIEGO E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
ART.
11
INSTALLAZIONE DI CONTATORI
ART. 12
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
ART.
13
TRASFERIMENTO, DISDETTA DELL’AUTORIZZAZIONE E SUA DECADENZA PER
CESSAZIONE DI ATTIVITA’
TITOLO
III LIMITI DI
ACCETTABILITA’ DEGLI SCARICHI E RELATIVI CONTROLLI
ART.
14
SCARICHI AMMESSI
ART. 15
DISCONFORMITa’
TEMPORANEA E/O DI EMERGENZA
ART.
16
IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO
ART.
17
DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI
ART.
18
ACQUE DI LAVAGGIO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
ART.
19
CONTROLLO DEGLI SCARICHI
ART.
20
CAMPIONATORI E RELATIVA GESTIONE
TITOLO
IV
MODALITA’ TECNICHE DI ALlACCIO
ART. 21
GENERALITA’ SULL’ALLACCIAMENTO ALLE RETI FOGNANTI
ART.
22
PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALL’ALLACCIAMENTO ALLE RETI
FOGNANTI
TITOLO
V GESTIONE DELLE RETI
FOGNANTI E DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ART.
23 GESTIONE
E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI
FOGNANTI E DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
TITOLO
VI
CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI
ART. 24
CONFERIMENTI AMMESSI
ART. 25
LUOGO DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARICO
ART. 26
CAUTELE PER LE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E TRASPORTO
TITOLO
VII REGIME
SANZIONATORIO
ART. 27
SANZIONI
TITOLO
VIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ART.
28
GENERALITA’ SUI CANONI
ART.
29
TARIFFE
ART.
30
CANONI
ART. 31
MODALITA’ DI
ADDEBITO
TITOLO
IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
ART.
32 PENALI PER RITARDO
PAGAMENTO
ART.
33 SOGGETTI COLLEGATI ALLE RETI
FOGNANTI DELL’AGGLOMERATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DEL PRESENTE
REGOLAMENTO ENTRATA
IN VIGORE E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO
ART.
34
AZIENDE NON INSEDIATE NELL'AGGLOMERATO
ART.
35 ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA'
DEL REGOLAMENTO
ART.
36
CONTROVERSIE
ART.
37
RINVIO
RIFERIMENTI
LEGISLATIVI
L’Agglomerato Industriale di
Milazzo/Giammoro, ricadente nel territorio dei Comuni di
Torregrotta, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Pace del Mela,
San Filippo del Mela e Milazzo, è servito da reti separate atte a
raccogliere, convogliare ed allontanare le acque meteoriche nonché i
reflui provenienti dagli opifici ivi operanti.
La rete destinata
all’allontanamento delle acque nere consiste in un complesso di
condotte interrate di vario diametro posate con opportuna pendenza e
nelle quali, pertanto, il deflusso avviene per gravità.
In alcune sezioni sono
installate stazioni di sollevamento per il superamento di quote
inibitrici, equipaggiate con elettropompe
sommerse.
Le acque nere raccolte dalla
rete vengono convogliate ad un impianto di depurazione dal quale,
dopo trattamento, vengono, attualmente scaricate in mare.
Sono in corso di appalto lavori
di potenziamento ed ammodernamento dell’impianto che prevedono, fra
l’altro, in alternativa allo scarico in mare, il recupero
dell’effluente depurato ai fini della successiva distribuzione per
usi industriali.
Alla rete fognante nera e,
quindi, all’impianto di depurazione, sono, attualmente, collegati le
fognature urbane dei Comuni di San Pier Niceto, Condrò, San Filippo
del Mela, Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò.
Nel PARF (Programma di
Attuazione della Rete Fognante) dell’Agglomerato Industriale
di Milazzo/Giammoro, approvato dall’ARTA (Assessorato
Regionale per il Territorio e l’Ambiente) con provvedimento D.D.G. n.
1448 del 18.12.2006, è previsto il collegamento del Comune di
Monforte San Giorgio.
La raccolta e lo smaltimento
delle acque bianche sono realizzati con un sistema di
canalizzazioni, generalmente a cielo aperto, che recapitano le acque
convogliate in mare o direttamente o per il tramite di corsi d’acqua
superficiali correnti nell’Agglomerato.
Il presente regolamento, che fin
da ora sarà denominato con la sigla FODEP/ME, è stato
adottato a complemento del sopra citato PARF dell’Agglomerato
Industriale di Milazzo/Giammoro, in esecuzione delle disposizioni
recate dal relativo decreto di approvazione.
L’esercizio delle reti fognanti
e dell’impianto di depurazione, sopra sommariamente descritti,
persegue l’irrinunciabile finalità della salvaguardia dei corpi
idrici superficiali, delle acque sotterranee e del corpo idrico
ricettore degli scarichi che, come detto, è il mare.
Di conseguenza, la redazione del
presente regolamento, è stata informata, da una parte, all’esigenza
di disciplinare gli scarichi di ogni tipo da convogliare
obbligatoriamente nelle fognature e, dall’altra, all’obiettivo di
garantire le risorse necessarie alla gestione del
sistema.
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*************
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
PRELIMINARI E GENERALI
ART. 1
SOGGETTI
INTERESSATI AL PRESENTE REGOLAMENTO
AMBITO DI
VALIDITÀ
1.1.
I soggetti
interessati al presente regolamento sono i seguenti:
A)
il Consorzio
per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina, Ente
di Diritto Pubblico, che fin da ora, nel prosieguo e nei documenti
allegati sarà denominato semplicemente e indifferentemente Consorzio
o ASI;
B)
il Gestore
delle reti fognanti e dell’impianto di depurazione, ovvero il
soggetto che potrà essere incaricato dal Consorzio della gestione
delle reti e dell’impianto o che potrà subentrare al Consorzio nella
loro gestione per disposizione di legge;
C) i
soggetti fruitori delle reti e dell’impianto di depurazione, che,
nel seguito, potranno essere denominati semplicemente soggetti, e,
precisamente:
C.a) le aziende
operanti o che intendono insediarsi nell’Agglomerato Industriale
di Milazzo/Giammoro, che, nel presente testo, saranno
denominate semplicemente Azienda/e, indipendentemente dall’attività
svolta, dalla loro dimensione economica, dalla provenienza ed
estensione del terreno o dell’opificio nel quale esercitano
l’attività; tra queste si intendono, senz’altro, incluse, le aziende
concessionarie di rustici industriali siti nell’Agglomerato di
Milazzo/Giammoro;
C.b) i
Comuni collegati o collegandi alla rete fognante nera
dell’Agglomerato, che fin da ora, nel prosieguo e nei documenti
allegati saranno denominati semplicemente Comune/i;
C.c) i
cantieri di lavoro operanti nell’Agglomerato;
C.d) i soggetti
che, ai sensi del successivo Titolo VI, potranno essere autorizzati
dal Consorzio a conferire all’impianto di depurazione
reflui autotrasportati;
C.e) I soggetti
che, benché non insediati nell’Agglomerato, potranno essere
autorizzati dal Consorzio al collegamento alle reti ed all’impianto
alle condizioni del successivo art. 34.
1.2.
Ai fini
dell’applicazione del presente regolamento il Consorzio è anche il
Gestore delle reti e dell’impianto.
Pertanto, fatta
salva la possibilità di eventuali future variazioni,
che formeranno oggetto di formale comunicazione ai soggetti
fruitori, nel presente testo le dizioni Consorzio, ASI o Gestore
significano indifferentemente il Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale della Provincia di Messina.
1.3.
Il presente
regolamento è valido per l’Agglomerato Industriale di
Milazzo/Giammoro, denominato fin da ora semplicemente Agglomerato.
Esso supera e
sostituisce precedenti regolamenti e/o disposizioni relativi alla
stessa materia che, pertanto, cessano, di avere efficacia all’atto
della sua entrata in vigore.
La sua
estensione ad altri ambiti dovrà essere appositamente deliberata dal
Comitato Direttivo del Consorzio.
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ART. 2
SCOPO E OGGETTO
DEL REGOLAMENTO
2.1.
Il presente
regolamento ha lo scopo di:
§
stabilire la
disciplina per gli scarichi di ogni tipo che devono
obbligatoriamente recapitare nelle reti fognanti
dell’Agglomerato;
§
stabilire la
disciplina di eventuali conferimenti di liquami autotrasporti
all’impianto di depurazione;
§
stabilire, per
ogni soggetto fruitore della o delle reti fognanti e dell’impianto
di depurazione a servizio dell’Agglomerato, i criteri di
determinazione dei canoni dovuti per tale uso, nonché le modalità
dei relativi addebito e pagamento;
§
specificare gli
obblighi dei soggetti fruitori e del Gestore per l’uso e l’esercizio
delle reti e dell’impianto.
2.2.
Formano oggetto
del presente regolamento:
§
la definizione
del procedimento di autorizzazione del recapito degli scarichi di
qualsiasi tipo e natura nelle reti fognanti, bianca o nera, a
servizio dell’Agglomerato;
§
le norme
tecniche di allacciamento e/o collegamento alle reti;
§
la
specificazione delle modalità di controllo degli scarichi ai fini
della verifica di rispondenza delle loro caratteristiche ai limiti
di accettabilità imposti dalla legge o dall’autorizzazione di cui
sopra;
§
la
specificazione dei criteri per la determinazione dei canoni d’uso
delle reti e dell’impianto dovuti dai soggetti fruitori;
§
la
specificazione dei metodi di misura della quantità e della qualità
degli scarichi anche ai fini dell’applicazione dei detti
canoni.
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ART. 3
DEFINIZIONI
3.1.
Nel
presente regolamento e nei documenti allegati, i termini di seguito
riportati assumono il significato accanto a ciascuno di essi
specificato:
§
SCARICO/CHI,
REFLUO/I, ACQUE REFLUE: indicano
indifferentemente le acque provenienti da insediamenti nei quali si
svolgono attività umane.
A seconda del
tipo di insediamento, gli scarichi si distinguono
in:
§
SCARICO/CHI
DOMESTICO/I, REFLUO/I DOMESTICO/I, ACQUE REFLUE
DOMESTICHE: significano
indifferentemente le acque provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi ed attività di tipo domestico e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano;
§
SCARICO/CHI
INDUSTRIALE/I, REFLUO/I INDUSTRIALE/I, ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI:
significano indifferentemente qualsiasi tipo di acque,
distinte dalle acque bianche appresso definite, provenienti da
insediamenti in cui si svolgono attività industriali, e, cioè, di
trattamento e trasformazione di materie, commerciali o di servizi
alla produzione industriale e, comunque, diverse dalle attività
domestiche;
§
ACQUE
NERE: significa le
acque reflue domestiche o le acque reflue industriali o miscuglio di
esse;
§
ACQUE
BIANCHE: significa le
acque meteoriche;
§
RETE FOGNANTE
NERA, RETE NERA, FOGNATURA NERA: significano
indifferentemente il complesso di tubazioni, generalmente interrate,
pozzetti ed altri manufatti ed impianti di sollevamento atti alla
raccolta ed al convogliamento di scarichi di acque nere; nel
presente testo questi termini, se non seguiti da particolari
attributi, indicano, senz’altro, la rete nera a servizio
dell’Agglomerato;
§
RETE FOGNANTE
BIANCA, RETE BIANCA, FOGNATURA BIANCA: significano
indifferentemente il complesso di canalizzazioni e/o tubazioni
atte alla raccolta, al convogliamento ed all’allontanamento di acque
bianche; nel presente testo questi termini, se non seguiti da
particolari attributi, significano, senz’altro, la rete bianca a
servizio dell’Agglomerato;
§
RETE NERA
INTERNA: significa il
complesso di tubazioni, interrate o no, pozzetti ed altri manufatti
ed eventuali impianti di sollevamento realizzati all’interno
dell’area di competenza di ciascuna Azienda, e, pertanto, di
proprietà e nella gestione di questa, per la raccolta, il
convogliamento ed il conferimento alla rete nera dell’Agglomerato
delle acque reflue industriali;
§
RETE BIANCA
INTERNA: significa il
complesso di tubazioni, interrate o no, canalizzazioni, pozzetti ed
altri manufatti ed eventuali impianti di sollevamento realizzati
all’interno dell’area di competenza di ciascuna Azienda, e,
pertanto, di proprietà e nella gestione di questa, per la raccolta,
il convogliamento ed il conferimento alla rete bianca
dell’Agglomerato delle acque meteoriche;
§
BOD5:
(Biological
Oxigen Demand) acronimo
indicante la quantità di ossigeno, misurata in [mg x l-1],
necessaria per ossidare biologicamente (in 5 giorni a 20 °C) le sostanze
organiche presenti in un refluo;
§
COD: (Chemical Oxigen
Demand) acronimo
indicante la quantità di ossigeno, misurata in [mg x l-1],
necessaria per ossidare chimicamente le sostanze organiche presenti
in un refluo;
§
ACQUE DI
LAVAGGIO: acque
provenienti da operazioni di lavaggio di automezzi, apparecchiature
o manufatti in genere, quando tali operazioni vengano effettuate su
superfici impermeabili, oppure acque di lavaggio di aree o piazzali
impermeabili a servizio di insediamenti;
§
ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA: acque di
pioggia battente nei primi minuti di una precipitazione atmosferica;
convenzionalmente si assume che la quantità di tali acque
corrisponda a 5 mm di pioggia.
3.2.
Ai fini
dell’applicazione del presente regolamento rilevano le seguenti
ulteriori definizioni:
§
IMPIANTO DI
DEPURAZIONE, IMPIANTO: significano
indifferentemente l’impianto di depurazione a servizio
dell’Agglomerato Industriale di Milazzo/Giammoro - sia nell’attuale
assetto, che nell’assetto dopo la realizzazione di eventuali
progetti di ammodernamento e potenziamento - nel quale vengono
realizzati i processi epurativi dei reflui ad esso convogliati prima
dello scarico nel corpo ricettore finale (mare); nel presente testo
i reflui convogliati all’impianto potranno essere indicati
genericamente con il termine influente;
§
PROCESSO
EPURATIVO: significa
l’insieme delle operazioni fisiche e chimiche cui è sottoposto
l’influente dell’impianto di depurazione e consistenti in una serie
di trattamenti la cui realizzazione dà luogo ad una fase liquida,
indicata con il termine effluente, ed una fase solida indicata con
il termine fango o fanghi; i trattamenti sono sommariamente
descritti nel seguito;
§
TRATTAMENTO
PRIMARIO:
significa il complesso dei trattamenti di natura fisica
consistenti, essenzialmente e generalmente, nelle seguenti
operazioni: equalizzazione, dissabbiatura e
sedimentazione primaria;
§
TRATTAMENTO
SECONDARIO: significa il
complesso dei trattamenti di natura fisica e chimica consistenti,
essenzialmente e generalmente, nelle seguenti operazioni:
trattamento biologico, sedimentazione secondaria, mineralizzazione,
ispessimento, disidratazione ed essiccamento dei fanghi;
§
TRATTAMENTO
TERZIARIO: significa il
complesso delle operazioni fisiche e chimiche cui è sottoposto
l’effluente dell’impianto di depurazione anche ai fini della sua
eventuale riutilizzazione;
§
IMPIANTO DI
PRETRATTAMENTO: significa
l’eventuale impianto realizzato all’interno dell’area di una Azienda
- e, pertanto, nella proprietà e nella gestione di questa -,
destinato al trattamento dei reflui prima dello scarico nella rete
fognante consortile al fine di adeguarne le caratteristiche ai
limiti di immissione prescritti dalle norme e dal presente
regolamento;
§
INQUINAMENTO:
termine indicante l’introduzione diretta o indiretta, a seguito
di attività umana di qualsivoglia natura, di sostanze nell'acqua o
nel terreno che possano nuocere alla salute o alla qualità degli
ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri;
§
ABITANTI
EQUIVALENTI
(AE): unità di
misura convenzionale qui utilizzata per indicare il carico
inquinante di uno scarico; per convenzione 1 AE
corrisponde ad una portata giornaliera (carico idraulico) di
200 [l x (giorno)-1]
con BOD5 di 60 [mg x l-1 ]
e COD di 120 [mg x
l-1];
§
SAZ: acronimo
indicante la superficie aziendale lorda di ciascuna Azienda
insediata o insedianda nell’Agglomerato.
Ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, SAZ è pari all’area
della superficie risultante dagli atti pubblici di provenienza del
terreno occupato.
In ogni caso,
essa comprenderà l’area della superficie occupata da opifici,
edifici ed impianti, l’area della superficie destinata a piazzali
e/o parcheggi, l’area della superficie di proprietà o pertinenza
dell’Azienda non edificata o non edificabile per vincolo di piano
regolatore, l’area della superficie utilizzata a qualunque titolo
dall’Azienda ancorché non di sua proprietà (es.: concessione in uso da parte
del Consorzio, concessione demaniale o da parte di altro Ente
ecc.).
Per le Aziende
concessionarie di rustici industriali, SAZ è pari all’area della
superficie del rustico e della superficie di pertinenza.
Sempre ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, rileva la distinzione
tra l’area della superficie lorda aziendale impermeabile, che sarà
indicata con il simbolo SAZ(NP) , e l’area della
superficie aziendale lorda permeabile che sarà indicata con il
simbolo SAZ(P).
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ART. 4
SOGGETTI
OBBLIGATI ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO NELLE RETI
FOGNANTI E RELATIVE DISPOSIZIONI GENERALI
AUTORIZZAZIONI
E AUTORITÀ COMPETENTE AL LORO RILASCIO
CONTRATTO DI
SERVIZIO
4.1.
Tutte le
Aziende, nessuna esclusa, operanti nelle zone dell’Agglomerato
servite da reti di fognatura, bianca e nera, hanno l’obbligo di
collegarsi ad esse, previa formale autorizzazione del
Consorzio.
4.2.
Il collegamento
alle reti dovrà essere realizzato secondo le modalità e le
prescrizioni del presente regolamento ed, in particolare, in
conformità a quanto riportato nel successivo Titolo IV.
4.3. Le reti di
acque bianche e nere interne dovranno essere allacciate alle
fognature corrispondenti, previa verifica della loro idoneità da
parte del Consorzio ed eventuale adeguamento alle previsioni del
presente regolamento o alle altre prescrizioni che potranno essere
impartite dal Consorzio.
4.4.
Quando sia
tecnicamente impossibile sversare i reflui nelle reti consortili per
gravità, le Aziende sono tenute ad installare idonei impianti di
sollevamento la cui idoneità al servizio dovrà essere
preventivamente verificata dal Consorzio.
4.5. Al fine di
evitare l’inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi
idrici superficiali, è prescritto il
conferimento alle reti fognanti dei reflui dei cantieri di lavoro
operanti nell'Agglomerato.
Laddove
possibile e ove il cantiere interessi la manutenzione o la
costruzione di un opificio industriale, potranno essere utilizzati
gli allacciamenti esistenti o quelli che saranno realizzati per il
collegamento in via definitiva del costruendo
stabilimento.
4.6. I rapporti
conseguenti alle autorizzazioni all’allacciamento ed allo scarico
nelle reti fognanti consortili saranno disciplinati da apposito
contratto di servizio soggetto a registrazione da effettuarsi a cura
e spese dei soggetti autorizzati.
4.7.
Le disposizioni
dei precedenti commi valgono anche per i Comuni che intendono
collegare le proprie fognature alla rete fognante nera
consortile.
4.8. L’autorità
competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico è il
Presidente del Consorzio o Dirigente o Funzionario all’uopo
espressamente e formalmente delegato.
I contratti di
servizio disciplinanti i rapporti tra il Consorzio ed i soggetti
fruitori per l’uso delle reti fognanti e dell’impianto di
depurazione saranno sottoscritti per il Consorzio dal Direttore
Generale.
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ART. 5
OBBLIGHI
E DIVIETI
5.1. Nella zone
dell’Agglomerato servite da reti fognanti, bianca e nera, non sono
ammessi scarichi di acque bianche o nere aventi recapito diverso
dalle rispettive reti.
5.2.
Sono
tassativamente vietati lo sversamento nel terreno di scarichi o di
acque comunque accumulate o il loro recapito nel
sottosuolo.
Di conseguenza,
è fatto obbligo alle aziende di rendere impermeabile le superfici
del terreno di loro competenza ed, al contempo, è fatto loro divieto
di adibire le superfici permeabili a deposito, anche temporaneo, di
materiali e/o manufatti, di materie prime, di prodotti o di
sottoprodotti del ciclo di lavorazione che a contatto con acqua
possano provocare fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di
sostanze inquinanti potenzialmente nocive al terreno o alle acque
sotterranee.
E’, altresì,
assolutamente vietato effettuare operazioni di lavaggio di
automezzi, di apparecchiature, di manufatti e di materie in genere
su terreni permeabili.
5.3.
È
tassativamente vietato immettere nelle reti fognanti sostanze che
possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette, nonché
gli altri insediamenti allacciati.
In particolare,
è tassativamente vietata l’immissione di sostanze infiammabili,
esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che
possano aderire alle pareti delle condotte o possano provocare
depositi ed ostruzioni delle stesse (ad es.: immondizie, stracci,
letame, scarti di macellazione, di cucina, di lavorazione della
frutta e verdura o altre materie solide).
Le spese degli
interventi di pulizia, di riparazione e/o sostituzione conseguenti
alle immissioni sopra vietate saranno a carico del o dei soggetti
trasgressori, ferma restando l’applicazioni delle sanzioni previste
nel successivo Titolo VII.
5.4.
Per tutta
l’area dell’Agglomerato si applica il divieto di cui all’art. 108
del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152.
5.5.
Il Consorzio
procederà alla revoca dell’autorizzazione allo scarico dei soggetti
che violassero una o più delle precedenti disposizioni.
5.6.
Tutti i
soggetti collegati o che intendano recapitare i propri scarichi
nelle reti fognanti consortili sono tenuti a rispettare i criteri
generali per un corretto e razionale uso dell’acqua di cui allegato
2 della delibera C.I.T.A.I. 04.02.1977, nonché la normativa
integrativa e di attuazione, di cui al punto d) dell’art. 2 della L.
10.05.1976, n. 319 e
s.m.i.
In particolare
essi dovranno:
§
attuare scelte
razionali dell’approvvigionamento idrico in relazione ai differenti
impieghi, diversificandone, ove possibile, le fonti per garantire a
ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista
della qualità;
§
limitare
progressivamente l’impiego di acqua di falda o di sorgente,
utilizzando ove e allorquando disponibili, approvvigionamenti
alternativi ugualmente validi;
§
limitare il
consumo di acqua di falda per i processi di raffreddamento previsti
dal ciclo di lavorazione, tramite il suo riciclo o, dove possibile,
il suo impiego per altri usi;
§
controllare
costantemente la funzionalità delle reti di scarico;
§
provvedere, per
quanto possibile, al recupero o al riutilizzo, anche parziale, delle
acque usate;
§
adottare tutte
le misure atte ad evitare l’inquinamento, anche accidentale, delle
acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete
idrografica;
§
predisporre,
sulle reti interne, adeguati sistemi di sicurezza atti ad ovviare
tempestivamente all’inconveniente di una accidentale messa fuori
servizio dell’impianto di depurazione
L’adeguamento
ai criteri di cui al presente comma dovrà essere attuato
progressivamente e, comunque, entro due anni dall’entrata in vigore
del presente regolamento.
Il Consorzio si
riserva la facoltà di verificare l’ottemperanza alle disposizioni
del presente comma.
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*************
TITOLO
II
AUTORIZZAZIONI
ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO E RELATIVA
DISCIPLINA
ART. 6
DOMANDA
DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO
6.1.
Tutte le
Aziende ed i Comuni sono tenuti a richiedere al Consorzio
l’autorizzazione all’allacciamento ed allo scarico nelle reti
fognanti.
6.2.
Le Aziende non
ancora insediate nell’Agglomerato o che abbiano in programma
l’ampliamento dell’attività dovranno presentare la richiesta prima
dell’inoltro della domanda di concessione edificatoria al Comune
territorialmente competente.
ART. 7
DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO ED
ALLO SCARICO
7.1.
Le Aziende
dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione all’allacciamento ed
allo scarico nelle reti fognanti allegando, in duplice copia, la
seguente documentazione:
§ planimetria
generale del terreno di pertinenza aziendale, in scala 1:500, nella
quale devono essere, chiaramente ed inequivocabilmente, indicate
l’estensione della superficie aziendale lorda (SAZ) così come
definita al precedente art. 3, comma 3.2, l’estensione della
superficie coperta da costruzioni ed impianti, l’estensione della
superficie non coperta ed impermeabile, l’estensione della
superficie coperta o non coperta e permeabile;
§ planimetria, in
scala 1:100, delle reti fognanti interne, bianca e nera,
con indicazione della lunghezza, diametro e profondità di posa delle
condotte, dei canali a cielo aperto, nonché del o dei pozzetti di
immissione nelle rispettive reti consortili;
§ planimetria e
sezioni, in scala 1:50, dei pozzetti di raccolta dei reflui subito a
monte delle immissioni nelle reti consortili, bianca e nera;
§ disegni
dettagliati, in scala 1:50, di eventuali impianti di sollevamento,
di cui al precedente art. 4, comma 4.5, qualora gli stessi si
rendessero necessari per assicurare l’allontanamento delle acque sia
bianche che nere;
§ relazione
illustrativa nella quale, facendo riferimento agli elaborati di cui
sopra, vengano fornite almeno le seguenti indicazioni:
§ area
complessiva della proprietà (SAZ);
§ area delle
superfici coperte;
§ area delle
superfici impermeabili;
§ area delle
superfici permeabili;
§ area delle
superfici occupate da edifici e relativa cubatura;
§ area delle
superfici occupate da impianti;
§ area delle
superfici destinate a parcheggio di automezzi;
§ area delle
superfici destinate a verde;
§ la tipologia
dello scarico e relative caratteristiche chimico-fisiche presunte in
sede progettuale;
§ caratteristiche
del o degli eventuali impianti di sollevamento di cui al precedente
art. 4, comma 4.4, con indicazione del tipo e della portata della o
delle pompe installate nonché dei relativi dispositivi di emergenza;
§ descrizione del
processo produttivo o del ciclo di lavorazione con indicazione delle
materie prime, dei semilavorati impiegati e dei prodotti finiti;
§ numero dei
turni lavorativi al giorno e numero delle giornate lavorative
all’anno;
§ indicazione
delle fonti di approvvigionamento idrico, dei prelievi medi
orari e dei volumi medi prelevati annualmente;
§ volumi annui di
acque nere scaricate;
§ volumi annui di
acque bianche scaricate;
§ descrizione
dell’eventuale impianto di pretrattamento;
§ le allegate
schede tecniche da compilare in ogni loro parte.
Tutti gli
elaborati di cui sopra, comprese le schede tecniche, dovranno essere
sottoscritti dal legale Rappresentante dell’Azienda, il quale dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 28.12.2000, n.445, la veridicità delle
informazioni e dei dati con essi forniti.
7.2. I Comuni
dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione all’allacciamento ed
allo scarico allegando, in duplice copia, la seguente
documentazione:
§ relazione
tecnica riferente sulla fognatura comunale con indicazione della
tipologia della stessa (se mista o separata);
§ numero degli
abitanti, risultanti dal censimento più recente, collegati alla
fognatura comunale;
§ presenza di
scarichi in fognatura comunale provenienti da attività industriali o
artigianali e comunque diverse da quelle domestiche;
§ indicazione
delle eventuali misure adottate per inibire l’immissione in
fognatura di scarichi vietati ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs.
152/2006;
§ planimetria e
sezioni, in scala 1:50 del o dei pozzetti di immissione nella o
nelle reti consortili;
§ caratteristiche
del o degli eventuali impianti di sollevamento di cui al precedente
art. 4, comma 4.4, con indicazione del tipo e della portata della o
delle pompe installate nonché dei relativi dispositivi di emergenza;
§ volumi di acqua
erogata dall’acquedotto o dagli acquedotti a servizio del Comune e
volumi di acqua fatturati;
§ nel caso di
Comune con rete fognante mista, area della superficie comunale
tributaria di acque meteoriche alla fognatura;
§ copia del
regolamento comunale del servizio di fognatura e
depurazione;
§ le allegate
schede tecniche compilate in
ogni loro parte interessante il Comune richiedente .
Tutti gli
elaborati di cui sopra, comprese le schede tecniche, dovranno essere
firmati dal Sindaco o dal Funzionario Comunale responsabile di
settore, il quale dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità,
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la
veridicità delle informazioni e dei dati con essi
forniti.
7.3.
I cantieri di
lavoro da installare nell’area dell’Agglomerato dovranno richiedere
ed ottenere dal Consorzio formale autorizzazione all’inizio
dell’attività.
Il Consorzio,
entro trenta giorni dalla domanda, comunicherà la relativa decisione
con indicazione delle prescrizioni minime atte a garantire la
salvaguardia ambientale.
Il legale
Rappresentante della ditta titolare del cantiere è tenuto a
corredare la domanda con una relazione, sottoscritta ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, riferente sui seguenti
punti:
§ Azienda per la
quale il cantiere andrà installato;
§ natura e tipo
di lavorazioni da effettuare;
§ natura e
quantità di eventuali materie e manufatti da tenere in deposito
durante l’attività del cantiere;
§ indicazione
delle eventuali superfici da adibire a deposito;
§ indicazione di
eventuali baracche per il ricovero di mezzi e per i servizi delle
maestranze (es.:
mense e servizi igienici);
§ numero medio
giornaliero di persone addette al cantiere;
§ numero di turni
di lavoro nelle 24 ore e durata di ciascun turno di lavoro;
§ fonti di
approvvigionamento idrico previste;
§ previsione
della quantità giornaliera di acqua da prelevare e del relativo
impiego.
Valutate le
superiori informazioni, il Consorzio deciderà se e come il cantiere
debba collegarsi alla o alle reti fognanti ed il relativo
canone.
L’attività
potrà iniziare solo dopo le comunicazioni del Consorzio in esito
alla richiesta.
7.4. Il Consorzio
si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti di cui ai commi
precedenti ulteriori elaborati o informazioni, rilievi e
documentazione di vario tipo e di svolgere eventuali ulteriori
indagini anche dopo l’avvenuta autorizzazione allo
scarico.
7.5.
Unitamente alle
richieste di cui sopra, tutti i soggetti dovranno versare al
Consorzio, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità
della domanda, le somme a copertura degli oneri di istruttoria come
determinate al successivo art. 8.
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ART. 8
ONERI DI
ISTRUTTORIA
8.1. Le spese
occorrenti per l’istruttoria delle domande di autorizzazione
all’allacciamento ed allo scarico nelle reti fognanti e, cioè,
quelle necessarie per l’analisi della documentazione,
l’effettuazione di eventuali sopralluoghi e rilievi e per gli
accertamenti ed i controlli analitici sono a carico del
richiedente.
8.2. La somma, al
netto di I.V.A. (che sarà computata con
l’applicazione dell’aliquota del 10 %), che il
richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale
condizione di procedibilità della domanda, viene determinata come
segue:
§
per le Aziende,
in base alla superficie aziendale lorda SAZ:
| |
SAZ ≤
|
2.500 m2
|
€
100,00 |
(Euro
cento/00) |
| 2.500
m2 < |
SAZ ≤
|
5.000
m2 |
€
150,00 |
(Euro
centocinquanta/00) |
| 5.000
m2
< |
SAZ ≤
|
10.000
m2 |
€
200,00 |
(Euro
duecento/00) |
| 10.000
m2 < |
SAZ
≤ |
20.000
m2 |
€
300,00 |
(Euro
trecento/00) |
| 20.000 m2
< |
SAZ
≤ |
50.000
m2 |
€
500,00 |
(Euro
cinquecento/00) |
| |
SAZ
> |
50.000
m2 |
€
700,00
|
(Euro
settecento/00) |
§
per i
Comuni:
€
0,20/ab
(Euro zero e
centesimi venti per ogni abitante)
§
per i cantieri
di
lavoro
€
25,00/add.
(Euro
venticinque/00 per addetto)
§
tutti gli altri
soggetti di cui al precedente art. 1 lett C), la somma sarà
determinata dal Consorzio di volta in volta.
8.3.
Completata
l’istruttoria, il Consorzio provvederà alla liquidazione definitiva
delle spese sostenute che il richiedente, a fronte di analitica
rendicontazione, sarà tenuto a rimborsare prima del rilascio
dell’autorizzazione.
8.4. La somma di
cui al comma 8.2 potrà essere aggiornata dal Consorzio, con cadenza
biennale, con apposita deliberazione del Comitato
Direttivo.
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ART. 9
RILASCIO,
DURATA E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI
9.1.
L’autorizzazione all’allacciamento sarà rilasciata entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda.
L’autorizzazione
all’allacciamento conterrà tutte le indicazioni e le prescrizioni
tecniche per la realizzazione del collegamento con le reti fognanti
consortili o, nel caso di collegamenti esistenti, per l’adeguamento
alle previsioni del presente regolamento.
9.2.
Entro lo stesso
termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda
sarà rilasciata l’autorizzazione allo scarico.
Quest’ultima
sarà rilasciata in forma provvisoria e per un massimo di tre mesi, e
solo dopo l’accertamento analitico dello scarico, in forma
definitiva.
In ogni caso,
l’autorizzazione avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione della
contratto di servizio di cui all’art. 4, comma 4.7.
9.3. Le
autorizzazioni avranno validità quadriennale e non sono
automaticamente rinnovabili.
Pertanto, alla
scadenza dovranno essere rilasciate ex novo.
9.4.
Le richieste di rinnovo devono essere presentate sei mesi prima
della scadenza della precedente autorizzazione nelle forme, alle
condizioni e con la produzione della documentazione di cui al
precedente art. 7.
9.5.
I soggetti che
non intendono rinnovare l’autorizzazione devono darne comunicazione
formale al Consorzio, sei mesi prima della cessazione.
A seguito di
tale comunicazione, alla scadenza, il Consorzio provvederà, a spese
dell’Azienda, alla intercettazione dello o degli
scarichi.
La mancata
richiesta di rinnovo dell’autorizzazione o la mancata comunicazione
di disdetta, sarà, senz’altro, considerata come intenzione di non
rinnovare l’autorizzazione e, pertanto, il Consorzio, alla scadenza,
provvederà, previo avviso, alla intercettazione dello o degli
scarichi, a spese dell’Azienda.
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ART. 10
DINIEGO E
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
10.1.
L’autorizzazione definitiva allo scarico potrà essere denegata
quando ricorrano uno o più dei seguenti motivi:
§
per mancata
realizzazione delle opere di allacciamento;
§
per
realizzazione delle opere di allacciamento in difformità alle
prescrizioni del presente regolamento e/o alle altre eventualmente
date in sede di relativa autorizzazione;
§
per
quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con le portata
delle rispettive reti fognanti consortili e/o con il carico
idraulico dell’impianto di depurazione;
§
per acque
reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente
regolamento e riportati nell’Allegato 5/Tabella 3 del D.
Lgs. 03.04.2006, n. 152.
10.2.
L’autorizzazione
allo scarico può essere revocata, temporaneamente o permanentemente,
quando ricorrano uno o più dei seguenti motivi:
§
per scarichi,
anche temporaneamente, non conformi ai limiti di cui all’Allegato
5/Tabella 3 del D. Lgs. n. 152/2006 o di accettabilità quali -
quantitativi previsti nel provvedimento di autorizzazione allo
scarico e tali da essere considerati pregiudizievoli per il buon
funzionamento o per l’integrità della fognatura e/o
dell’impianto di depurazione, fatto salvo quanto riportato al
successivo art. 15;
§
per immissioni
di reflui che, pur essendo conformi ai limiti di accettabilità,
provengano da insediamenti diversi da quelli previsti nella
richiesta di autorizzazione;
§
per
disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti;
§
per mancato o
ritardato pagamento del canone di cui al successivo Titolo VIII,
oltre il tempo massimo previsto nel contratto di servizio cui al
precedente art. 4, comma
4.7.
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ART. 11
INSTALLAZIONE
DI CONTATORI
11.1.
Tutte le
Aziende collegate con le reti fognanti dell’Agglomerato sono tenute
all’installazione ed al mantenimento in perfetto stato di
funzionamento di strumenti di misura del volume delle acque
prelevate (contatori) dalle varie fonti, quali e quante che siano le
fonti di approvvigionamento idrico.
11.2.
I contatori
devono essere installati a cura e spesa dell’Azienda a seguito di
verifica dell’idoneità tecnica dell’apparecchio da parte del
Consorzio, che provvederà all’applicazione del sigillo di
controllo.
Essi devono
essere installati in posizione di facile accesso e resi disponibili
alla lettura e ai controlli che il Consorzio riterrà opportuno
effettuare per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e
del loro buon funzionamento.
11.3. Il Consorzio
può imporre, a spese dell’Azienda, una diversa collocazione del
contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla
lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.
11.4.
Le Aziende
sono, altresì, tenute a segnalare al Consorzio guasti o blocchi dei
contatori installati e provvedere tempestivamente, a loro cura e
spesa, alle necessarie riparazioni e/o sostituzioni.
11.5.
Il Consorzio
potrà prescrivere l’installazione di strumenti per il controllo
automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi; le relative
spese di installazione e gestione sono a carico dell’Azienda
titolare dello scarico.
11.6.
Tutti i
soggetti fruitori hanno la facoltà di installare, a
proprie cura e spesa, contatori per la misura dei volumi d’acqua
conferiti alla fognatura nera.
In tal caso, il
tipo e le modalità di installazione dovranno essere preventivamente
approvati dal Consorzio che, ad installazione avvenuta, provvederà
all’apposizione del sigillo di controllo.
Anche per
queste apparecchiature vale quanto riportato ai precedenti commi
11.2, 11.3 e 11.4.
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ART. 12
ACCERTAMENTI
E CONTROLLI
12.1. Al fine di
verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le
prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico, il
Consorzio può predisporre, avvalendosi della collaborazione di
laboratori universitari o di strutture pubbliche, campagne di
indagini sugli scarichi immessi nelle reti fognanti.
12.2.
Le spese delle
dette campagne di indagini saranno a totale carico dell’Azienda
titolare dello scarico oggetto di controllo.
ART. 13
Trasferimento,
disdetta DELLE AUTORIZZAZIONI
e
LORO DECADENZA per cessazione di attività
13.1.
Le
autorizzazioni rilasciate ad una Azienda possono essere trasferite
ad altra Azienda, previa rinuncia del titolare ed a richiesta
dell’Azienda subentrante.
A quest’ultima
si applica la disciplina di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12.
13.2. I contratti di
servizio di cui al precedente art. 4, comma 4.7 non potranno mai
intendersi risoluti per il fatto che l’insediamento si trasferisca
ad altri proprietari o titolari.
Il legale
Rappresentante originario sottoscrittore sarà responsabile verso il
Consorzio degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e fino
alla sua scadenza, a meno che il subentrante non assuma formalmente
le relative obbligazioni.
14.3. La cessazione
della attività aziendale comporta la decadenza dall’autorizzazione
allo scarico e dal contratto di servizio ed avverrà secondo le
seguenti modalità:
§
comunicazione
di cessazione dell’attività da parte dell’Azienda al
Consorzio;
§
intercettazione
dello o degli scarichi da parte del Consorzio a spese
dell’Azienda;
§
comunicazione
del Consorzio all’Azienda della decadenza dall’autorizzazione e dal
contratto di servizio.
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*************
TITOLO
III
LIMITI
DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI E RELATIVI CONTROLLI
ART. 14
SCARICHI
AMMESSI
14.1. Ai sensi e per
gli effetti delle prescrizioni recate dagli artt. 101 e seguenti del
D. L.gs. 03.04.2006, n. 152, tutti gli scarichi che recapitano nelle
reti fognanti consortili devono rispettare i valori limite previsti
nell’Allegato 5/Parte 3^ del detto D. Lgs. n. 152/2006.
In particolare,
per le acque bianche valgono i limiti riportati nella colonna 4
della citata tabella (scarico in acque superficiali), mentre per lo
scarico nella fognatura nera valgono i valori limite riportati nella
colonna 5 della stessa tabella (scarico in rete
fognaria).
14.2. In sede di
autorizzazione il Consorzio può prescrivere limiti più restrittivi
di quelli sopra richiamati allo scopo di garantire il corretto e
sicuro funzionamento delle reti e dell’impianto di
depurazione.
14.3.
Gli scarichi
provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie devono
essere sempre sottoposti, prima della loro immissione in fognatura,
a trattamenti di disinfezione.
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art. 15
Disconformità
temporanea e/o di emergenza
15.1. Il superamento
occasionale non controllabile di tutti o di parte dei singoli
inquinanti rispetto ai limiti tabellari sopra prescritti sarà
trattato come evento eccezionale definito convenzionalmente
disconformità temporanea e/o di emergenza.
Il soggetto
titolare dello scarico è tenuto a vigilare costantemente sulla
qualità dello scarico e a preavvisare, quando possibile,
l’immissione nella rete fognante della punta di
disconformità.
15.2. In sede di
stipulazione del contratto di servizio e su richiesta del soggetto
fruitore, il Consorzio concorderà apposita disciplina per il
trattamento delle disconformità temporanee.
15.3. Le
disconformità temporanee avranno un regime tariffario specifico i
cui criteri saranno definiti dal Consorzio con la precitata
apposita disciplina.
ART. 16
IMPIANTI
DI PRETRATTAMENTO
16.1.
Il
Consorzio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre alle
Aziende, con provvedimento motivato, ed a loro cura e spese,
l’installazione di eventuali sistemi di pretrattamento degli
scarichi prima della loro immissione nella fognatura, per il
raggiungimento dei valori limiti previsti dal precedente art.
14.
16.2.
Gli impianti di
pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli
insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed
efficienti secondo le prescrizioni dell’A.S.I.
16.3. Ogni
disattivazione o fermo, anche accidentale, dell’impianto di
pretrattamento dovrà essere immediatamente comunicato al Consorzio.
La
disattivazione per lavori di manutenzione deve essere
preventivamente concordata nei tempi e nei modi con il
Consorzio.
La
disattivazione programmata o accidentale dell’impianto di
pretrattamento costituiranno oggetto della disciplina delle così
dette disconformità di cui al precedente art. 15.
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ART. 17
DIVIETO
DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI
17.1.
I valori limiti
di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in
alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione.
17.2. È
assolutamente e tassativamente vietato diluire gli scarichi con
acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque comunque prelevate
o accumulate.
Art. 18
ACQUE
DI LAVAGGIO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
18.1.
ogni Azienda
dovrà adottare tutte le misure atte ad intercettare le acque di
lavaggio e le acque di prima pioggia prima della loro immissione in
fognatura.
18.2. In sede di
autorizzazione, in relazione alle caratteristiche dell’attività del
soggetto fruitore, il Consorzio darà le necessarie prescrizioni per
l’ottemperanza alla superiore disposizione.
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Art. 19
CONTROLLO
DEGLI SACRICHI
19.1.
Il controllo
degli scarichi sarà effettuato dal Consorzio con le modalità di cui
agli articoli 128 e seguenti del D. Lgs. 03.04.2006, n.
152.
19.2. Il controllo
qualitativo degli scarichi sarà effettuato dal Consorzio, o da
soggetto all’uopo formalmente delegato, con cadenza periodica
trimestrale.
19.3. Qualora, in
sede di controllo, si dovessero accertare difformità rispetto alle
prescrizioni autorizzative, l’A.S.I. procederà a disporre i
provvedimenti interdittivi di cui al successivo comma 19.5 o/e ad
imporre le sanzioni secondo quanto previsto nel successivo Titolo
VII.
19.4. L’A.R.P.A.
quale soggetto istituzionalmente incaricato al controllo
(art. 129 D.L.gs.
n. 152/2006) provvederà
a:
§
accertare il
rispetto dei valori limite di emissione;
§
accertare il
rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzativi o regolamentari;
§
accertare le
condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi.
Il titolare
dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a
consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo
scarico.
19.5.
In caso di
violazioni e su segnalazione dell’A.R.P.A., il Consorzio, in
relazione alla gravità delle infrazioni, potrà adottare i
provvedimenti interdittivi secondo la seguente procedura:
§
diffida;
§
diffida e
contestuale sospensione dell’autorizzazione, ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per
l’ambiente;
§
revoca
dell’autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e ove ricorrano reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute
pubblica e per l’ambiente.
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ART. 20
Campionatori
E RELATIVA GESTIONE
20.1. Per il
prelievo dei campioni da sottoporre ad esame, il titolare dello
scarico deve approntare prima dell’immissione nel collettore
consortile, un pozzetto aventi le caratteristiche di cui agli
allegati e secondo le prescrizioni delle norme tecniche di cui la
delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 all. 4.
20.2. Il soggetto
titolare dello scarico è obbligato ad installare singoli
campionatori per ognuno dei tipi di scarico
utilizzati.
20.3. La gestione
dei campionatori è eseguita da tecnici dell’A.S.I. che si riserva di
incaricare all’uopo formalmente altro soggetto.
Le modalità
operative di gestione verranno indicate in dettaglio nel contratto
di servizio.
20.4. È vietato al
titolare dell’immissione di manomettere i campionatori ed i relativi
pozzetti di ispezione.
20.5. Il prelievo
dei campioni avverrà con una periodicità trimestrale, salvo che il
Consorzio non stabilisca diversamente nei casi in cui ciò si
rendesse necessario per particolari scarichi.
20.6. È facoltà del
Consorzio eseguire sui campioni prelevati dai campionatori
automatici, caratterizzazioni analitiche utilizzando metodi
ufficiali standard (IRSA, CNR, ARPA, ecc.) o comunque, con consenso
delle parti, con metodi ritenuti idonei tecnicamente al fine di
verificare la congruità tra le caratteristiche dell’immissione e i
limiti di accettabilità.
20.7. I campioni
prelevati saranno suddivisi in tre aliquote uguali, una per il
Consorzio, una per il soggetto titolare dello scarico, e l’ultima
sigillata e controfirmata dalle parti, da conservare a norma di
legge dal Consorzio per eventuali analisi di revisione.
20.8. I campioni
oggetto dell’accertamento saranno analizzati a cura di un
Laboratorio Ufficiale, appositamente incaricato dal Consorzio, il
quale comunicherà giorno e ora dell’inizio delle analisi al soggetto
titolare dello scarico, affinché questi, ove lo ritenga, possa
presenziare alle operazioni di analisi.
20.9. In caso di
disaccordo sui risultati delle analisi, eventuali indagini di
revisione saranno affidati dal Consorzio ai laboratori di analisi
delle AUSL o ARPA , ai quali sono demandati le funzioni tecniche di
vigilanza e di controllo secondo quanto previsto dal D. L.gs
n. 152/2006, qualora non siano stati già interessati preliminarmente
da una delle due parti.
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*************
TITOLO
IV
MODALITÀ
TECNICHE DI ALLACCIO
ART. 21
GENERALITà
SULl’allacciAMENTO ALLE RETI FOGNANTI
21.1.
Il Consorzio, in sede di autorizzazione all’allacciamento alle reti
fognanti, darà le prescrizioni esecutive per la realizzazione dello
stesso, riservandosi la facoltà di controllare e verificare, sia in
fase di esecuzione sia a lavori finiti, le opere di collegamento,
allo scopo di accertarne la conformità alle previsioni del presente
regolamento ed ai fini del rilascio dell’autorizzazione definitiva
allo scarico.
Vale, a tal
proposito, quanto riportato al precedente art. 10.
21.2.
È fatto assoluto divieto di installare by - pass atti a
consentire l’immissione dei liquami in fognatura a valle dei sistemi
di controllo previsti nel precedente art. 20.
21.3. L’invio dei
reflui tramite l’allacciamento potrà divenire operativo solo dopo la
emanazione da parte del Consorzio, dell’autorizzazione allo scarico
e della sottoscrizione del contratto di servizio.
Art. 22
PRESCRIZIONI
TECNICHE RELATIVE ALL’ALLACCIAMENTO ALLE RETI
FOGNANTI
22.1.
Tutti gli
allacciamenti alle reti fognanti dovranno essere realizzati in
conformità al disegno tipico di cui allegato al presente
regolamento.
In particolare,
in corrispondenza di ogni pozzetto di collegamento alle reti
consortili, dovrà essere realizzato un pozzetto atto a contenere un
campionatore automatico per il prelievo di campioni da
sottoporre ad analisi ai fini dei controlli di competenza del
Consorzio e/o delle Autorità preposte.
In sede di
provvedimento autorizzativo, saranno prescritte le dimensioni minime
non riportate nel tipico in funzione della quantità e della qualità
dello scarico di ciascuna azienda.
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*************
TITOLO
V
GESTIONE
DELLE RETI FOGNANTI E DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Art. 23
GESTIONE
E Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
reti fognanti e dell’impianto di depurazione
23.1. La gestione
tecnica ed amministrativa delle reti fognanti e dell’impianto di
depurazione è a totale carico del Consorzio.
23.2.
Gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria interessanti le reti
fognanti e l’impianto di depurazione a servizio dell’Agglomerato
sono di esclusiva competenza del Consorzio che sosterrà le relative
spese.
È fatto
assoluto divieto a chiunque di effettuare interventi di qualsivoglia
natura che interferiscano con l’esercizio ed il funzionamento delle
reti.
23.3. Il Consorzio
assume l’obbligo di mantenere costantemente in efficienza sia le
reti che l’impianto e di informare tempestivamente i soggetti
fruitori di eventuali inconvenienti e/o di avarie che possano
mettere fuori servizio le reti o l’impianto o parti di essi o
comprometterne, anche temporaneamente, il sicuro ed efficiente
esercizio.
23.4.
Il Consorzio
assume, altresì, l’obbligo di adottare ogni misura atta a limitare
al minimo l’impiego di reattivi e di materiali di consumo nonché di
energia per l’esercizio delle reti fognanti e dell’impianto di
depurazione.
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*************
TITOLO
VI
CONFERIMENTO
DI LIQUAMI MEDIANTI MEZZI MOBILI
ART. 24
CONFERIMENTI
AMMESSI
24.1.
È ammesso lo scarico di liquami mediante mezzi mobili previa
specifica autorizzazione del Consorzio su richiesta del soggetto
titolare del liquame medesimo, il quale dovrà indicare le generalità
del soggetto incaricato del trasporto.
Questi
dovrà dimostrare di essere regolarmente autorizzato all’espletamento
di detta attività
ART. 25
LUOGO
DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARICO
25.1.
Lo scarico dei
liquami mediante mezzi mobili potrà essere effettuato direttamente
all'impianto di depurazione, oppure in pozzetti appositamente
predisposti ed indicati dal Consorzio e seguito di autorizzazione
formale del Consorzio stesso.
Tali pozzetti
saranno dotati di lucchetto e tubo di accompagnamento.
Il Consorzio,
al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico -
sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo
scarico.
Lo scarico
dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dall'ASI nelle
ore prestabilite.
25.2.
Ogni
scarico potrà essere effettuato previo controllo analitico dello
stesso inteso ad accertare la qualità dello stesso ed il rispetto
dei valori limiti imposti dal presente regolamento.
ART. 26
CAUTELE
PER LE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E TRASPORTO
26.1.
I
mezzi mobili impiegati per il trasporto ed il conferimento di reflui
devono essere dotati di idonea attrezzatura di pronto
intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla
fuoriuscita accidentale del liquame.
26.1.
Nel
caso di accidentale sversamento di liquami, la ditta incaricata del
trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di
bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite
dal Consorzio.
26.2.
Il canone che dovrà essere corrisposto per il conferimento di
liquami mediante mezzi mobili sarà determinato dal Consorzio sulla
base della quantità e della qualità del liquame con apposito
provvedimento del Comitato Direttivo da emanarsi dopo sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
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*************
TITOLO
VII
REGIME
SANZIONATORIO
Art. 27
SanzionI
26.1. La mancata
osservanza delle norme del presente regolamento comportano
l’applicazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 133, 134,
135 e 137 del D. L.gs. n. 152/2006.
*************
TITOLO
VIII
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
ART. 28
GENERALITÀ
SUI CANONI
28.1.
Per i servizi
di raccolta, allontanamento dei reflui e delle acque bianche nonché
per il servizio di depurazione i soggetti fruitori sono tenuti al
pagamento di un canone il cui scopo è quello di coprire i costi di
gestione dell’intero sistema e di ricostituire le risorse necessarie
al suo rinnovo.
28.2.
I canoni
saranno determinati con l’applicazione combinata delle tariffe nel
seguito specificate, le quali, per il servizio di fognatura nera e
per il servizio di depurazione, ciascun servizio, sono costituite da
due parti: una dipendente dalle portate immesse in rete ed una
dipendente dal volume annuo di refluo scaricato (tariffe
binomie).
La prima parte
copre i costi fissi del servizio, mentre l’altra parte copre i costi
variabili di gestione del sistema.
Per il servizio
di fognatura bianca, la tariffa sarà di tipo monomio.
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ART. 29
TARIFFE
29.1.
TARIFFA PER IL
SERVIZIO DI FOGNATURA NERA
La tariffa che
sarà applicata per il servizio di fognatura nera al generico
soggetto fruitore (indicato con il pedice
i) è
la seguente:
TFN,i
= (AFN,i + BFN x
VFN,i) x
ρi
(29.1.1)
nella
quale:
| TFN,i
: |
tariffa del
servizio di fognatura nera |
[(€
x
(anno)
-1] |
| AFN,i
: |
termine
fisso |
[(€
x
(anno)
-1] |
| BFN
: |
coefficiente
di tariffa |
[€
x
m-3] |
| Vi
: |
volume
annuo di refluo immesso in fognatura |
[m3 x
(anno)
-1] |
| ρi
: |
coefficiente
riduttivo |
[adim.] |
Il termine
AFN,i sarà
determinato con la seguente formula
AFN,i
= CFFN x
WFN,i x
(WFNp) -1
(29.1.2)
essendo
:
| CFFN
:
|
costo fisso
relativo alla fognatura nera comprendente la
quota
annua di
ammortamento, gli eventuali canoni concessori
di
aree
interessate nonché le spese fisse
amministrative; |
[(€
x
(anno)
-1] |
| WFN,i
:
|
portata
media immessa in fognatura dal soggetto i
|
[m3
x s-1
] |
| WFNp
: |
portata
media di progetto della rete fognante |
[m3
x s-1
] |
I parametri
figuranti nelle superiori formule saranno determinati come
segue.
CFFN
La quota annua di
ammortamento della rete fognante nera sarà determinata applicando al
costo di costruzione della detta rete un coefficiente calcolato con
i seguenti dati:
- tempo di
ammortamento: 30 anni;
- tasso nominale
annuo convertibile: 5%;
L’ammontare dei
canoni concessori saranno quelli applicati dall’Autorità Portuale di
Messina.
Per quanto
attiene, infine, le spese amministrative fisse, queste
comprenderanno:
- il costo annuo
di un Funzionario Direttivo D5 del ruolo tecnico;
- il 50% del
canone annuo di noleggio a lungo termine di eventuali autovetture di
servizio quando
destinante
esclusivamente al servizio fognatura e depurazione.
WFN,i
Questo dato sarà
determinato sulla base del volume annuo scaricato Vi
nel modo seguente:
- per le
Aziende:
WFN,i
= VFN,i x
(Dy x h x
3600)-1
(29.1.3)
Dy:
numero delle
giornate lavorative l’anno;
h = 6
ore , per le Aziende operanti su un solo turno
giornaliero;
h = 12 ore, per
le aziende operanti su due turni giornalieri;
h = 18 ore, per
le aziende operanti su tre turni giornalieri;
- per i
Comuni:
WFN,i
= VFN, i x (365
x h x
3600)-1 x 1,5
(29.1.5)
h = 18
ore
Nel caso in cui
il soggetto fruitore opti per l’installazione di contatori atti alla
misura dei volumi delle acque nere scaricate e tale apparecchiatura
consenta anche il rilevamento della portata, per il parametro
WFN,i sarà assunto la media dei valori massimi della
portata rilevati nell’arco di una settimana.
WFNp
Questo parametro
è posto pari a 0,1 [m3 x s
-1]
BFN
Questo parametro
rappresenta il costo medio annuale di gestione della fognatura nera
[€ x m-3]
e comprende i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria
della rete; esso sarà deliberato annualmente dal Consorzio.
Vi
per le Aziende,
Vi sarà posto uguale al volume di acqua prelevata dalle
fonti di approvvigionamento idrico, salvo che l’azienda non
dimostri diversamente;
per i Comuni,
Vi sarà posto uguale al 90 % del volume di acqua
erogata dalla o dalle fonti di approvvigionamento idrico a servizio
del Comune stesso. Nel caso in cui questo dato non sia disponibile,
Vi sarà determinato sulla base di una dotazione
idrica giornaliera pro abitante di 150 [l x (abitante
x
giorno)-1]
Nel caso in cui
il soggetto fruitore opti per l’installazione di contatori atti alla
misura dei volumi delle acque nere scaricate, Vi sarà il
volume misurato.
ρi
- per le Aziende,
ρi sarà, senz’altro, assunto pari
all’unità;
- per i
Comuni, ρi sarà determinato con la
seguente formula:
ρi =
{Σ [LFN,i x
(DFN,i)2]} x {Σ [LFNf
x
(DFNf)2)]
-1}
(29.1.3)
nella
quale:
LFN,i,
DFN,i : sono
rispettivamente la lunghezza ed il diametro, misurati in [m], del o
dei tratti di fognatura, dal pozzetto di immissione fino
all’impianto di depurazione, utilizzato o utilizzati dal Comune i
LFNf,
DFNf : sono,
rispettivamente, la lunghezza ed il diametro, misurati in [m], di
tutti i tratti di fognatura della rete nera.
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29.2.
TARIFFA PER IL
SERVIZIO DI FOGNATURA BIANCA
La tariffa che
sarà applicata per il servizio di fognatura bianca al generico
soggetto fruitore è la seguente:
TFB,i
= BFB x
VFB,i
(29.2.1)
Nella quale
:
| TFB,i
: |
tariffa per
il servizio di fognatura bianca |
[(€
x
(anno)
-1] |
| BFB: |
coefficiente
di tariffa |
[€
x
m-3] |
| VFB,i
: |
volume
annuo di acqua immesso nella fognatura bianca dal
soggetto i |
[m3 x
(anno)
-1] |
I parametri
figuranti nelle superiori formule saranno determinati come
segue.
BFb
Questo parametro
rappresenta il costo medio annuale di gestione della fognatura
bianca [€ x m-3]
e comprende la quota annua di ammortamento, determinata con gli
stessi criteri esposti per la fognatura nera, i costi per la
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete; questi ultimi
saranno deliberati annualmente dal Consorzio.
Esso sarà
rapportato al volume di acqua meteorica battente annualmente sulle
superfici impermeabili [(mm di pioggia x (anno)-1]
dell’Agglomerato determinato come prodotto del valore medio annuo
delle precipitazioni rilevato nella/e stazione/i pluviometrica
prossima/e all’Agglomerato per la ΣSAZ(NP) estesa a tutte
le superfici impermeabili dell’Agglomerato stesso.
VFB,i
Questo parametro
sarà determinato come prodotto della superficie aziendale lorda
impermeabile SAZ(NP) per il valore medio annuo delle
precipitazioni atmosferiche rilevato nella/e stazione/i prossime
all’Agglomerato [(mm di pioggia x (anno)-1]
29.3.
TARIFFA
PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE
La tariffa
adottata per il servizio di depurazione è la seguente:
TD,i
= AD,i + [ dp
+ K x (Qi
x ds
+ Si x df)
+ da] x
VD,i
(29.3.1)
nella quale
:
| TD,i
: |
tariffa per
il servizio di depurazione |
[(€
x
(anno)
-1] |
| AD,i
: |
termine
fisso |
[(€
x
(anno)
-1] |
| VD,i
: |
volume
annuo di refluo immesso in fognatura |
[m3 x
(anno)
-1] |
AD,i
= CFD x W FN,i
x (W
FN,p)-1
(29.3.2)
nella
quale:
| CFD
: |
costo fisso
relativo all’impianto di depurazione comprendente
la quota annua di ammortamento, gli eventuali
canoni concessori di aree interessate nonché le spese
fisse amministrative; |
[(€
x
(anno)
-1] |
| WFN,i
: |
portata
media immessa in fognatura dal soggetto i |
[m3
x s-1
] |
| WFN,p
: |
portata
media di progetto della rete fognante |
[m3
x s-1
] |
| dp
: |
costo
medio annuo dei trattamenti preliminari |
[€
x m-3
] |
| K
: |
coefficiente
≥ 1 |
[adim.
] |
| Q
: |
parametro
di qualità del refluo riferito alla materia
organica |
[adim.
] |
| ds
: |
costo medio
annuo dei trattamenti secondari |
[€
x m-3
] |
| Si
: |
coefficiente
di qualità del refluo riferito ai solidi sospesi
|
[adim.
] |
| df
: |
costo medio
annuo del trattamento e smaltimento fanghi |
[€
x m-3
] |
| da
: |
costo
medio annuo per l’eliminazione di
caratteristiche inquinanti
diverse
da materiale in sospensione a da materiali riducenti
|
[€
x m-3
] |
CFD
La quota annua di
ammortamento dell’impianto di depurazione sarà determinata
applicando al costo di costruzione del detto impianto un
coefficiente calcolato con i seguenti dati:
- tempo di
ammortamento: 30 anni;
- tasso annuo :
5%;
Per il primo
biennio di applicazione del presente regolamento, sarà preso a base
di calcolo il costo di costruzione dell’impianto nell’attuale
assetto.
A partire dal
terzo anno il costo di costruzione sarà aggiornato - e di
conseguenza la relativa quota di ammortamento - per tenere conto dei
maggiori costi dei lavori di ammodernamento e potenziamento in corso
di appalto.
L’ammontare dei
canoni concessori saranno quelli applicati dall’Autorità Portuale di
Messina.
Per quanto
attiene, infine, le spese amministrative fisse, queste
comprenderanno:
- il costo annuo
di due Funzionari Direttivi D5 del ruolo tecnico;
- il 50% del
canone annuo di noleggio a lungo termine di eventuali autovetture di
servizio quando
destinante
esclusivamente al servizio fognatura e depurazione.
VD,i
Questo
parametro sarà posto senz’altro uguale a VFN,i
VD,i
= VFN,i
WFN,i
WFN,p :
per la determinazione di questi parametri si rinvia al comma
29.2.
Q
Questo
parametro è pari al rapporto tra il COD del refluo, misurato dopo
sedimentazione di un’ora a pH 7, ed il COD del liquame
grezzo in ingresso all’impianto.
K
Coefficiente
dipendente dal rapporto tra il COD e il BOD del refluo
(COD/BOD)i
Esso sarà così
determinato:
| |
(COD/BOD)I
≤ 2 |
K =
1,00 |
| 2
< |
(COD/BOD)i
i≤ 4 |
K = 1
+
0,085 x
[(COD/BOD)i - 2 ] |
| 4
< |
(COD/BOD)i
≤ 5 |
K = 1
+ 0,5
x
[(COD/BOD)ì - 2 ] |
| |
(COD/BOD)I
> 5
|
lo scarico
sarà rifiutato |
S
Questo parametro
è pari al rapporto i materiali in sospensione totali del refluo,
misurato, a PH 7, in [ mg x l-1 ],
e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale
affluente all’impianto misurato in [ mg x l-1
].
da
La
determinazione di questo parametro, che tiene conto dei maggiori
oneri per la depurazione relativi ai processi di denitro/nitro e di
defosfatazione, é rinviata.
Per i primi due
anni di validità del presente regolamento esso sarà assunto pari a
zero.
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ART. 30
CANONI
30.1.
I canoni che
saranno applicati ai soggetti fruitori sono I seguenti:
CANONE PER IL
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE (SFD)
Per le
Aziende:
SFDì
= AFN,i + AD,i +
[BFN
+ dp + K x (Qi
x ds
+ Si x df)
+ da] x
VFN,I (30.1.1)
Peri
Comuni:
SFDì
= AFN,i x ρi
+ AD,i + [BFN
x ρi
+
dp + K x (Qi
x ds
+ Si x df)
+ da] x
VFN,I (30.1.2)
CANONE PER IL
SERVIZIO FOGNATURA BIANCA (SFB)
SFD =
BFB
x
VFB,I
(30.1.3)
ART. 31
MODALITÀ DI
ADDEBITO
31.1.
Il
canone del servizio di fognature e depurazione sarà addebitato a
ciascuna azienda a mezzo fatture nelle quali saranno specificati
l'onere unitario di bilancio e la superficie aziendale lorda o, i
consumi d’acqua, posti a base del calcolo.
Le
fatture saranno emesse con la seguente cadenza:
UU1ª
FATTURA DI ACCONTO
Detta
fattura sarà emessa ad approvazione del contributo calcolato in base
all'onere unitario del bilancio
di previsione.
L'importo
fatturato sarà pari al 30% del Canone.
UU2ª
FATTURA DI ACCONTO
Detta
fattura sarà emessa tre mesi dopo l'emissione della fattura
precedente.
L'importo
fatturato sarà pari al 30% del canone dovuto.
UU3 ª FATTURA DI
SALDO
Detta
fattura sarà emessa entro il primo bimestre dell’esercizio
finanziario successivo all’anno di riferimento.
L’importo
fatturato sarà pari alla differenza del canone meno gli acconti
fatturati.
Qualora
l'importo del canone annuo dovuto sia non superiore a € 500,00 al
netto di I.V.A., l'addebito avverrà in unica soluzione con la
fattura di saldo.
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ART. 32
PENALI PER
RITARDATO PAGAMENTO
32.1.
Ogni
azienda dovrà provvedere al pagamento delle fatture relative
all'addebito del contributo
entro quindici giorni dalla data di emissione, ed in ogni caso,
entro e non oltre la data di
scadenza indicata nella fattura stessa, pena l'applicazione della
penale per ritardato pagamento da calcolarsi come
segue:
-
dal
sedicesimo e fino al sessantesimo giorno dalla data di scadenza:
con l’applicazione degli
interessi legali sulla somma dovuta;
-
dopo
il sessantesimo giorno dalla data di scadenza, con l’applicazione degli interessi di
mora di cui al D. Lgs. n. 231/2002 sulla somma
dovuta.
La
penale come sopra determinata sarà addebitata nelle fatture
successive a quelle per il cui
pagamento è stato registrato ritardo.
32.2.
In caso di
mancato pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di
scadenza, il Consorzio adotterà, comunque e senza alcun preavviso,
tutti gli opportuni provvedimenti atti al recupero coattivo delle
somme dovute con l’aggravio delle relative spese.
**********
TITOLO
IX
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
ART. 33
SOGGETTI
COLLEGATI ALLE RETI FOGNANTI DELL’AGGLOMERATO ALLA DATA DI ENTRATA
IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
33.1. Le
disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai
soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, risultano già allacciati alle reti.
Questi ultimi,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, dovranno inoltrare nuova domanda corredata dei
documenti di cui al precedente art.7.
In pendenza del
completamento dell’istruttoria di tale nuova istanza e fino alla
relativa comunicazione del Consorzio, l’allacciamento e lo scarico
esistenti si intendono provvisoriamente autorizzati.
33.2. I soggetti
che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
siano già collegate alle reti fognanti, dovranno adeguare
l’allacciamento alle norme del precitato Titolo III, ove ciò sia
ritenuto necessario ad insindacabile giudizio del
Consorzio.
Il collegamento
o l’adeguamento dell’allacciamento già esistente alla reti fognanti,
bianca e nera, saranno a totale carico e spese di ciascun
soggetto.
33.3.
L’adeguamento
dell’allacciamento già esistente alle reti fognanti dovrà essere
realizzato entro tre mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione
di cui al precedente Titolo II, salvo proroghe, per un periodo non
superiore ad ulteriori mesi tre, che potranno essere concesse dal
Consorzio su richiesta motivata dell’interessato.
In caso di
inerzia o di ingiustificato ritardo oltre il superiore termine, le
opere di adeguamento saranno eseguite dal Consorzio a spese
del soggetto inadempiente, previa diffida, ferma restando la facoltà
del Consorzio di denegare l’autorizzazione definitiva allo scarico o
di sospenderne l’efficacia.
33.4.
I collegamenti
esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento
potranno essere accettati dal Consorzio, anche se non perfettamente
conformi al tipico di cui al Titolo III, purché ritenuti idonei ad
insindacabile giudizio del Consorzio stesso.
In caso
contrario, i soggetti fruitori, dovranno adeguare il collegamento
alle prescrizioni che saranno impartite dall’ASI entro il termine di
cui al precedente 32.2.
33.5.
I cantieri di
lavoro operanti nell’Agglomerato, anche all’interno di Aziende
insediate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
dovranno dichiarare formalmente la loro attività ai fini dei
controlli di competenza del Consorzio relativi agli scarichi ed al
loro recapito e per l’ottenimento dell’autorizzazione
all’allacciamento alle reti fognanti.
A tale scopo,
il legale Rappresentante della ditta titolare del cantiere è tenuto
a richiedere al Consorzio l’autorizzazione all’allacciamento ed allo
scarico nella o nelle reti fognanti, producendo relazione,
sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,
riferente sui seguenti punti:
§ Azienda per la
quale il cantiere è stato installato;
§ natura e tipo
di lavorazioni effettuate o da effettuare;
§ natura e
quantità di eventuali materie e manufatti da tenere in deposito
durante l’attività del cantiere;
§ indicazione
della superfici adibite a deposito;
§ indicazione di
eventuali baracche per il ricovero ed i servizi delle maestranze
(mense e servizi igienici) e modalità di collegamento alle reti
fognanti consortili;
§ numero medio
giornaliero di persone addette al cantiere;
§ numero di turni
di lavoro nelle 24 ore e durata di ciascun turno di lavoro;
§ fonti di
approvvigionamento idrico;
§ quantità di
acqua prelevata giornalmente e relativo impiego.
In pendenza
delle comunicazioni del Consorzio in esito alla richiesta di cui
sopra, che saranno date entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, i cantieri si intendono provvisoriamente autorizzati
all’attività.
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ART. 34
AZIENDE NON
INSEDIATE NELL’AGGLOMERATO
34.1. Il Consorzio
potrà autorizzare aziende non insediate nell’Agglomerato a fruire
delle reti fognanti e dell’impianto di depurazione.
34.2. Le aziende
interessate dovranno inoltrare domanda al Consorzio
corredandola dei documenti di cui al precedente art.7 e versare a
copertura degli oneri di istruttoria la somma che sarà determinata
dal Consorzio stesso.
Art. 35
Entrata
in vigore e validità del Regolamento
35.1.Il presente
Regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla
pubblicazione di apposito avviso agli Albi Pretori dei Comuni nel
cui territorio ricade l’Agglomerato Industriale di Milazzo/Giammoro
ed all’Albo della Provincia Regionale di Messina.
Art. 36
Controversie
E FORO COMPETENTE
36.1. Per tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione del presente regolamento, che
non possano trovare composizione in sede amministrativa, sarà
competente il Foro di Messina.
Art. 37
Rinvio
37.1. Per quanto non
espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le
disposizioni previste dalle Leggi generali e speciali in materia di
ambiente, igiene, salute e sicurezza statali o/e
regionali.
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI
A)
LEGISLAZIONE
STATALE
• LEGGE 10 MAGGIO
1976, N. 319 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
• DELIBERA
C.I.T.A.I. DEL 4 FEBBRAIO 1977.
• D.P.R. 24 MAGGIO
1977.
• DECRETO
LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 133;
• LEGGE 5 GENNAIO
1994, N. 36;
• LEGGE 17 MAGGIO
1995, N. 172;
• DECRETO
LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22;
• DECRETO
LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152.
• DECRETO
LEGISLATIVO 03 APRILE 2006, N. 152.
B)
LEGISLAZIONE
REGIONALE
• LEGGE 18 GIUGNO
1977, N. 39 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
• LEGGE 15 MAGGIO
1986, N. 27 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
• LEGGE 15 MAGGIO
1991, N. 29;
• LEGGE 10 GENNAIO
1995, N. 10;
• LEGGE 10 AGOSTO
1995, N. 58;
• DECRETO
ASSESSORIALE 20 GIUGNO 1990, N. 620;
• CIRCOLARE 30
OTTOBRE 1986, N. 4;
• CIRCOLARE 9
MARZO 1987, N. 9460;
• CIRCOLARE 18
OTTOBRE 1991, N. 63110;
• CIRCOLARE 13
MAGGIO 1994, N. 38334;
• CIRCOLARE 13
MARZO 1995, N. 5790;
• CIRCOLARE 26
MAGGIO 1997, N. 11840;
• CIRCOLARE 19
FEBBRAIO 1998, N. 3548;
• CIRCOLARE 4
APRILE 2002, N. 19906.
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