REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI PRE-INSEGNE

INDUSTRIALI, INSEGNE E CARTELLONI PUBBLICITARI

 

  adottato con deliberazione commissariale n. 46 del 13 Settembre 2005  e modificato

con deliberazione commissariale n. 30 del 12 Settembre 2006

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI PRE - INSEGNE INDUSTRIALI, INSEGNE E CARTELLONI PUBBLICITARI

 

ART. 1

 (Oggetto)

 

II presente regolamento disciplina la collocazione nell'ambito degli Agglomerati Industriali e Artigianali di proprietà del Consorzio ASI di Messina, di cartelli indicatori, insegne e cartelli pubblicitari.

Ai fini della distinzione tra insegne e cartelloni pubblicitari, viene individuata come insegna l'affissione che abbia una iscrizione o raffigurazione a carattere permanente che eserciti la funzione di identificare il luogo dell'esercizio dell'attività produttiva ed economica a cui si riferisce, mentre costituisce pubblicità quando, (se pur abbia carattere permanente), sia diretta unicamente a fare propaganda di merci, prodotti o esercizi.

 

ART. 2
(Generalità)

 

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono generare confusione con i segnali stradali o segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose non devono avere sagome di disco o di triangolo; i disegni in essi contenuti devono essere tali da evitare confusioni, visti da distanza con i cartelli segnalatori di pericolo, di prescrizione e di indicazione; la predominanza dei colori e delle loro combinazioni dovrà essere nettamente diversa da quella usata per i suddetti segnali.

L'uso del colore rosso, di regola da evitare, dovrà essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi di fabbrica e non potrà superare comunque 1/5 dell'intera superficie dell'insegna, cartello o mezzo pubblicitario, e non dovrà avere caratteristiche rifrangenti né essere reso luminoso.

 

ART. 3
(Collocazione al di fuori degli Agglomerati)

 

Fuori dagli agglomerati industriali e/o artigianali i cartelli da collocarsi lungo le strade consortili non devono superare la superficie di tre metri quadrati con una lunghezza massima di metri 2,00; non devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal confine della carreggiata; non devono essere collocati a distanza minore di duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i segnali stessi ed in corrispondenza delle curve, incroci, sulle rocce e pareti rocciose.

 

ART. 4
(Agglomerato Industriale e Artigianale)

 

Le iscrizioni, le insegne, i cartelli, e simili dovranno essere per collocazione, forma, colore e dimensione in armonia con l'aspetto esterno del fabbricato cui vengono applicati, ed ove occorra disegnati con gusto e decorati con eleganza.

Le insegne degli opifici che si trovano sul fronte di un medesimo fabbricato dovranno essere disposte in ordine e armonia, e dovranno essere collocate in aderenza al muro senza alcuna inclinazione. Non potranno nascondere né interrompere alcuna linea di ricorrenza, né alcun partito architettonico del fabbricato cui vengono applicati, e neppure nascondere i contorni di porte e finestre, le iscrizioni stradali, i numeri anagrafici. Non sarà permessa l'applicazione di cartelli sporgenti sugli angoli dei fabbricati, e delle vie principali.

 

ART. 5
(Cartelli indicatori)

 

Le pre - insegne industriali devono essere delle dimensioni di ml 1,20 x 0,25 poste su palo tubolare metallico dell'altezza fuori terra di ml. 3,20.

La tabella avrà fondo nero e la scritta gialla.

Dette pre - insegne, recanti il nome della ditta, dovranno essere predisposte negli incroci delle strade principali collocate sui marciapiedi, a distanza di cm 30 dal ciglio del marciapiede, mediante infissione del palo.

Qualora si dovesse ravvisare la necessità di indicare più ditte, è possibile la sovrapposizione delle pre - insegne, da collocare con le modalità di cui sopra, ma con struttura portante costituita da due pali.

 

ART. 6
(Insegne murali)

 

Le dimensioni delle insegne murali sono così stabilite:

- la lunghezza dell'insegna potrà al massimo raggiungere la concorrenza del fronte dato dagli accessi e dalle finestre dei locali interessati;

- l'altezza dell'insegna non potrà essere maggiore di cm. 80;

- lo sporto non potrà essere maggiore di cm. 10 dal vivo della muratura.

 

ART. 7
(Insegne a bandiera)

 

Le insegne a bandiera, in relazione all'ampiezza della sede stradale antistante, sono così regolamentate:

a) per le strade fino a metri sei di larghezza le insegne potranno avere sporto pari a cm. 30 con altezza compresa tra mt. 3,00 e mt. 4,30;

b) per strade superiori a metri sei di larghezza le insegne potranno avere sporto di cm. 45 con altezza compresa tra mt. 3,00 e mt. 4,30; ove l'altezza superi mt. 4,30 lo sporto potrà essere spinto sino a cm. 75.

In nessun caso lo sporto potrà superare il fronte del marciapiede sottostente od investire la sede del traffico veicolare..

 

ART. 8

(Insegne su pali)

 

Le insegne su pali potranno essere collocate in marciapiedi aventi una larghezza superiore a mt. 1,50 e dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- il palo dovrà collocarsi alla distanza di cm. 30 dal ciglio del marciapiede ad altezza superiore a metri tre ed avere altezza propria non superiore a cm. 80 e larghezza non superiore a mt. 1,00; in nessun caso potrà investire la sede veicolare.

 

ART. 9
(Cartelli pubblicitari)

 

E' vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari in corrispondenza di curve ed incroci.

I cartelli pubblicitari possono avere sede in spazi murali ed in spazi idoneamente predisposti su montanti metallici, in siti appositamente deliberati dall'Amministrazione consortile, previa la presentazione di uno studio particolareggiato riguardante le dimensioni,  colori,  materiali , inserimento nell'ambiente circostanti.  I cartelli pubblicitari dovranno essere oggetto di periodici lavori di manutenzione da eseguirsi a cura della ditta titolare. Per cartelli pubblicitari posti su spazi murali, su spazi idoneamente predisposti su montanti metallici o su pareti di fabbricati, con superficie inferiori a mq.6,00, la ditta titolare dovrà versare a questo Consorzio l'importi pari ad € 200,00 (duecento/00) annui; per cartelli pubblicitari posti su spazi murali, su spazi idoneamente predisposti su montanti metallici o su pareti di fabbricati, aventi superficie compresa tra mq.6,00 e mq.12,00, la ditta titolare dovrà versare a questo Consorzio l'importo pari ad € 300,00 (trecento/00) annui; per cartelli pubblicitari posti su spazi murali, su spazi idoneamente predisposti su montanti metallici o su pareti di fabbricati, aventi superficie compresa tra mq.12,00 e mq.30,00. la ditta titolare dovrà versare a questo Consorzio l'importo pari ad € 400,00 (quattrocento/00) annui: per cartelli pubblicitari posti su spazi murali, su spazi idoneamente predisposti su montanti metallici o su pareti di fabbricati, aventi superficie superiore a mq.30,00, la ditta titolare dovrà versare a questo Consorzio l'importo pari ad € 600,00 (seicento/00) annui."

 

ART. 10

(Materiali)

 

I materiali da impiegarsi per le insegne su palo ed i cartelli pubblicitari dovranno essere infrangibili.

I circuiti e le apparecchiature elettriche da impiegarsi dovranno essere rispondenti alle norme C.E.I., e uniti di certificazione rilasciata ai sensi della legge 46/90.

 

ART. 11
(Autorizzazione)

 

Le insegne ed i cartelli pubblicitari da collocarsi  negli agglomerati e siti di pertinenza e proprietà       consortile, sono soggette alla autorizzazione dell'ente, da rilasciarsi previo parere dell'Ufficio Tecnico consortile.

Le autorizzazioni hanno la validità di un anno dalla data di rilascio, entro il quale periodo dovranno essere completati i lavori autorizzati. Su istanza della ditta l'autorizzazione può essere rinnovata. Su semplice richiesta dell'Amministrazione per esigenze estetiche o di decoro urbano, le insegne ed i cartelli autorizzati dovranno essere rimossi a cura e spese delle ditte interessate, ripristinando lo stato dei luoghi nello stato in cui si trovava in epoca antecedente la collocazione.

  

ART. 12
(Documentazione da allegare all'istanza)

 

Le istanze in bollo rivolte all'Amministrazione per la collocazione di insegne e cartelli pubblicitari dovranno essere corredate della seguente documentazione:

a) relazione tecnica sulle modalità di esecuzione e materiali da impiegare;

b) corografia e planimetria non inferiore a scala 1:2000 della zona interessata, con individuazione della sede dell'insegna o del cartello estesa alle sedi stradali circostanti, riportante l'indicazione delle eventuali insegne o cartelli preesistenti;

c) particolare in scala 1:200 dell'insegna o cartello da collocare.

  

ART. 13
(Rinvio ad altre norme)

 

Per la collocazione dei cartelloni pubblicitari e per le insegne rimangono salve tutte le norme e i relativi regolamenti comunali sulla pubblicità, oltre che le norme del Codice della Strada.