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REGOLAMENTO
PER LA COLLOCAZIONE DI PRE - INSEGNE INDUSTRIALI, INSEGNE E CARTELLONI
PUBBLICITARI
ART.
1
(Oggetto)
II
presente regolamento disciplina la collocazione nell'ambito
degli Agglomerati Industriali e Artigianali di
proprietà
del Consorzio ASI di Messina, di cartelli indicatori, insegne e
cartelli pubblicitari.
Ai
fini della distinzione tra insegne e cartelloni pubblicitari, viene
individuata come
insegna l'affissione che abbia una
iscrizione o raffigurazione a carattere permanente che eserciti la
funzione di identificare
il luogo dell'esercizio dell'attività
produttiva ed economica a cui si riferisce, mentre costituisce
pubblicità quando,
(se pur abbia carattere permanente),
sia diretta unicamente a fare propaganda di merci, prodotti o
esercizi.
ART.
2 (Generalità)
Sono
vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le
sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che
per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono generare
confusione con i segnali stradali o segnalazioni luminose di
circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le
sorgenti luminose che producono abbagliamento.
Le
insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti
luminose non devono avere sagome di disco o di triangolo; i disegni
in essi contenuti devono essere tali da evitare confusioni, visti da
distanza con i cartelli segnalatori di pericolo, di prescrizione e
di indicazione; la predominanza dei colori e delle loro combinazioni
dovrà essere nettamente diversa da quella usata per i suddetti
segnali.
L'uso
del colore rosso, di regola da evitare, dovrà essere limitato
esclusivamente alla riproduzione di marchi di fabbrica e non potrà
superare comunque 1/5 dell'intera superficie dell'insegna, cartello
o mezzo pubblicitario, e non dovrà avere caratteristiche rifrangenti
né essere reso luminoso.
ART.
3 (Collocazione al di fuori degli
Agglomerati)
Fuori
dagli agglomerati industriali e/o artigianali i cartelli da
collocarsi lungo le strade consortili non devono superare la
superficie di tre metri quadrati con una lunghezza massima di metri
2,00; non devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal
confine della carreggiata; non devono essere collocati a distanza
minore di duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri
dopo i segnali stessi ed in corrispondenza delle curve, incroci,
sulle rocce e pareti rocciose.
ART.
4 (Agglomerato Industriale e Artigianale)
Le
iscrizioni, le insegne, i cartelli, e simili dovranno essere per
collocazione, forma, colore e dimensione in armonia con l'aspetto
esterno del fabbricato cui vengono applicati, ed ove occorra
disegnati con gusto e decorati con eleganza.
Le
insegne degli opifici che si trovano sul fronte di un medesimo
fabbricato dovranno essere disposte in ordine e armonia, e dovranno
essere collocate in aderenza al muro senza alcuna inclinazione. Non
potranno nascondere né interrompere alcuna linea di ricorrenza, né
alcun partito architettonico del fabbricato cui vengono applicati, e
neppure nascondere i contorni di porte e finestre, le iscrizioni
stradali, i numeri anagrafici. Non sarà permessa l'applicazione di
cartelli sporgenti sugli angoli dei fabbricati, e delle vie
principali.
ART.
5 (Cartelli
indicatori)
Le
pre -
insegne
industriali devono essere delle dimensioni di ml 1,20 x 0,25 poste
su palo tubolare metallico dell'altezza
fuori terra di ml. 3,20.
La
tabella avrà fondo nero e la scritta gialla.
Dette
pre -
insegne, recanti
il nome della ditta, dovranno essere predisposte negli incroci delle
strade principali collocate sui
marciapiedi, a distanza di cm 30 dal ciglio del marciapiede,
mediante infissione del palo.
Qualora
si dovesse ravvisare la necessità di indicare più ditte, è possibile
la sovrapposizione delle pre - insegne, da collocare con le modalità di cui
sopra, ma con struttura portante costituita da due
pali.
ART.
6 (Insegne
murali)
Le
dimensioni delle insegne murali sono così stabilite:
-
la lunghezza dell'insegna potrà al massimo raggiungere la
concorrenza del fronte dato dagli accessi e dalle finestre
dei locali interessati;
-
l'altezza
dell'insegna non potrà essere maggiore di cm. 80;
-
lo
sporto non potrà essere maggiore di cm. 10 dal vivo della
muratura.
ART.
7 (Insegne
a bandiera)
Le
insegne a bandiera, in relazione all'ampiezza della sede stradale
antistante, sono così regolamentate:
a)
per le strade fino a metri sei di larghezza le insegne potranno
avere sporto pari a cm. 30 con altezza compresa
tra mt. 3,00 e mt. 4,30;
b)
per strade superiori a metri sei di larghezza le insegne potranno
avere sporto di cm. 45 con altezza compresa
tra mt. 3,00 e mt. 4,30; ove l'altezza superi mt. 4,30 lo sporto
potrà essere spinto sino a cm. 75.
In
nessun caso lo sporto potrà superare il fronte del marciapiede
sottostente od investire la sede del traffico veicolare..
ART.
8
(Insegne su
pali)
Le
insegne su pali potranno essere collocate in marciapiedi aventi una
larghezza superiore a mt. 1,50 e dovranno rispondere
ai seguenti requisiti:
-
il palo dovrà collocarsi alla distanza di cm. 30 dal ciglio del
marciapiede ad altezza superiore a metri tre ed avere altezza
propria non superiore a cm. 80 e larghezza non superiore a mt. 1,00;
in nessun caso potrà investire la sede veicolare.
ART.
9 (Cartelli pubblicitari)
E' vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari in corrispondenza
di curve ed incroci.
I cartelli pubblicitari possono avere sede in spazi murali ed in
spazi idoneamente predisposti su montanti metallici, in siti
appositamente deliberati dall'Amministrazione consortile, previa la
presentazione di uno studio particolareggiato riguardante le
dimensioni, colori, materiali , inserimento
nell'ambiente circostanti. I cartelli pubblicitari dovranno
essere oggetto di periodici lavori di manutenzione da eseguirsi a
cura della ditta titolare. Per cartelli pubblicitari posti su spazi
murali, su spazi idoneamente predisposti su montanti metallici o su
pareti di fabbricati, con superficie inferiori a mq.6,00, la ditta
titolare dovrà versare a questo Consorzio l'importi pari ad € 200,00
(duecento/00) annui; per cartelli pubblicitari posti su spazi
murali, su spazi idoneamente predisposti su montanti metallici o su
pareti di fabbricati, aventi superficie compresa tra mq.6,00 e
mq.12,00, la ditta titolare dovrà versare a questo Consorzio
l'importo pari ad € 300,00 (trecento/00) annui; per cartelli
pubblicitari posti su spazi murali, su spazi idoneamente predisposti
su montanti metallici o su pareti di fabbricati, aventi superficie
compresa tra mq.12,00 e mq.30,00. la ditta titolare dovrà versare a
questo Consorzio l'importo pari ad € 400,00 (quattrocento/00) annui:
per cartelli pubblicitari posti su spazi murali, su spazi
idoneamente predisposti su montanti metallici o su pareti di
fabbricati, aventi superficie superiore a mq.30,00, la ditta
titolare dovrà versare a questo Consorzio l'importo pari ad € 600,00
(seicento/00) annui."
ART. 10
(Materiali)
I
materiali da impiegarsi per le insegne su palo ed i cartelli
pubblicitari dovranno essere infrangibili.
I
circuiti e le apparecchiature elettriche da impiegarsi dovranno
essere rispondenti alle norme C.E.I.,
e
uniti di certificazione
rilasciata ai sensi della legge 46/90.
ART.
11 (Autorizzazione)
Le
insegne ed i cartelli pubblicitari da collocarsi negli
agglomerati e siti di pertinenza e
proprietà consortile, sono
soggette
alla autorizzazione dell'ente, da rilasciarsi previo parere
dell'Ufficio Tecnico consortile.
Le
autorizzazioni hanno la validità di un anno dalla data di rilascio,
entro il quale periodo dovranno essere completati
i lavori autorizzati. Su istanza della ditta l'autorizzazione può
essere rinnovata. Su
semplice richiesta dell'Amministrazione per esigenze estetiche o di
decoro urbano, le insegne ed i cartelli autorizzati
dovranno essere rimossi a cura e spese delle ditte interessate,
ripristinando lo stato dei luoghi nello stato in cui si trovava in
epoca antecedente la collocazione.
ART.
12 (Documentazione da allegare all'istanza)
Le
istanze in bollo rivolte all'Amministrazione per la collocazione di
insegne e cartelli pubblicitari dovranno essere corredate della
seguente documentazione:
a)
relazione tecnica sulle modalità di esecuzione e materiali da
impiegare;
b)
corografia e planimetria non inferiore a scala 1:2000 della zona
interessata, con individuazione della sede dell'insegna
o del cartello estesa alle sedi stradali circostanti, riportante
l'indicazione delle eventuali insegne
o cartelli preesistenti;
c)
particolare in scala 1:200 dell'insegna o cartello da
collocare.
ART.
13 (Rinvio ad altre norme)
Per
la collocazione dei cartelloni pubblicitari e per le insegne
rimangono salve tutte le norme e i relativi regolamenti
comunali sulla pubblicità, oltre che le norme del Codice
della Strada.
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