|
*Regolamento
per la gestione delle infrastrutture Consortili
Modalità di riparto e di addebito
alle ditte insediate
(adottato con deliberazione commissariale
C.S. 13.02.2007, n. 03/07) |
CAPO
1 °
GENERALITA'
E DEFINIZIONI
Art.
1 |
|
Art.
2 |
Art.
3 |
Art.
4 |
Art.
5 |
CAPO
2°
CRITERI
DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE E DI DETERMINAZIONE DEI
CONTRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE
CAPO
3°
ADDEBITO
E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
CAPO
4°
DISPOSIZIONI
FINALI
CAPO
1°
GENERALITÀ
E DEFINIZIONI
ART. 1
SCOPO E CAMPO
DI APPLICAZIONE
1.1.
Il presente
regolamento, indicato con la sigla GESTINF/ME, ha lo scopo di
stabilire i criteri di determinazione delle spese e le modalità di
ripartizione e di addebito, alle aziende insediate negli Agglomerati
Industriali, dei contributi annui per la gestione delle
infrastrutture consortili di interesse ed uso comune, per gli
effetti dell’art. 29, lett. d) della L.R. 04/01/1984, n. 1 e
s.m.i..
1.2.
Esso è valido in tutta l’Area Industriale di Messina definita al
successivo art. 2.
Restano
esclusi dall’applicazione del presente regolamento gli Agglomerati
Industriali denominati ZIR (Zona Industriale Regionale)
e ZIS (Zona Industriale Statale), compresi entro il
territorio urbano del Comune di Messina e per i quali sarà adottato
apposito regolamento.
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ART. 2
AREA
INDUSTRIALE - AGGLOMERATI INDUSTRIALI
2.1.
Ai
fini dell’applicazione del presente regolamento, per Area
Industriale di Messina si intende l’Area di competenza del
Consorzio, così come definita dal Piano Regolatore Territoriale -
P.R.G.I.- , comprendente i seguenti Agglomerati
Industriali:
ME/A1:
Agglomerato Industriale di Milazzo, ricadente nel territorio dei
Comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Pace del
Mela, San Pier Niceto, Monforte San Giorgio,
Torregrotta e Valdina;
ME/A2:
Agglomerato Industriale di Patti, ricadente nel territorio del
Comune di Patti;
ME/A3:
Agglomerato Industriale di Barcellona Pozzo di Gotto,
ricadente nel territorio del Comune di Barcellona
P.G.;
ME/A4:
Agglomerato Industriale di San Piero Patti, ricadente nel
territorio del Comune di San Piero Patti;
ME/A5:
Area Artigianale di Larderia, ricadente nel territorio del
Comune di Messina.
ART. 3
INFRASTRUTTURE
DI INTERESSE ED USO COMUNE
3.1.
Ai
fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono
infrastrutture di interesse ed
uso comune, nel seguito indicate semplicemente infrastrutture,
le seguenti opere:
A)
strade
interne od esterne agli Agglomerati, anche aperte al pubblico
traffico, comunque pervenute nella gestione del Consorzio e per il
cui esercizio il Consorzio sostiene spese;
B)
canali
chiusi ed a cielo aperto, interni od esterni agli Agglomerati,
comunque pervenuti nella gestione del Consorzio e per la cui
gestione il Consorzio sostiene spese, in quanto utilizzati per
l'allontanamento delle acque meteoriche e/o usate degli Agglomerati
Industriali;
C)
impianti
elettrici di pubblica illuminazione, interni od esterni agli
Agglomerati, comunque pervenuti nella gestione del Consorzio e per
il cui esercizio il Consorzio sostiene spese;
D)
reti
di fognatura;
E)
impianti
di depurazione comunque pervenuti nella gestione del Consorzio e da
questo condotti in esercizio anche per il trattamento di acque
reflue non provenienti dagli Agglomerati
Industriali;
F)
impianti
di eduzione, accumulo, trattamento e distribuzione, alle aziende
insediate negli Agglomerati Industriali, di acqua per uso potabile
ed industriale;
G)
reti
e raccordi ferroviari e relativi piazzali di sosta e di
manovra.
Ai
sensi degli artt. 3 e 32 della L.R. 04/01/1984, n. 1, la gestione
delle dette infrastrutture costituisce attività istituzionale del
Consorzio.
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ART. 4
SPESE DI
GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE - CONTO DEI SERVIZI
4.1.
Ai
fini dell'applicazione del presente regolamento, le spese ovvero i
costi di gestione delle infrastrutture da computare sono quelli
discendenti dagli appostamenti dei competenti capitoli delle
uscite del bilancio consortile e afferenti alle seguenti attività,
prestazioni e forniture:
| a)
per quanto attiene alle infrastrutture di cui al precedente
art. 3, lett. A) e B) -
(strade e
canali):
b) per quanto concerne le
infrastrutture di cui
al precedente art. 3, lett. C) -
(impianti di pubblica
illuminazione):
c)
per
quanto concerne gli impianti di cui al precedente art. 3,
lett. D) - (reti di fognatura):
d)
per
quanto concerne gli impianti di cui al precedente art. 3,
lett. E) - (impianti di
depurazione):
-
esercizio
e conduzione degli impianti, ivi compresi il consumo di
energia elettrica e di reattivi, l’effettuazione di analisi
e controlli sull’influente e sull’effluente anche da parte
di Enti e/o Istituzioni a ciò preposti;
-
rilevamento
delle portate e controlli qualitativi sui reflui conferiti
agli impianti;
e)
per
quanto attiene agli impianti di cui al precedente art. 3,
lett. F) - (impianti di eduzione,
accumulo, trattamento e distribuzione di acqua
potabile ed
industriale):
-
manutenzione
ordinaria degli impianti e delle reti;
-
consumi
di energia elettrica occorrente per l’eduzione di acqua da
pozzi trivellati e/o per il pompaggio dell’acqua nelle reti
di distribuzione;
-
effettuazione
di analisi e controlli sull’acqua
distribuita;
-
rilevamento
dei consumi;
-
eventuale
acquisto di acqua;
-
manutenzione
straordinaria;
f)
per
quanto concerne, infine, l’infrastruttura di cui al precedente
art. 3, lett. G) - (reti e raccordi
ferroviari):
-
manutenzione
ordinaria delle reti, dei raccordi e dei piazzali di sosta e
manovra ivi compresa quella degli impianti a
servizio;
-
operazioni
di manovra;
-
manutenzione
straordinaria reti, raccordi e piazzali di sosta e manovra e
degli impianti a
servizio. |
La
manutenzione ordinaria comprende tutte le attività, prestazioni e
forniture necessarie per mantenere in stato di efficienza e
funzionalità le infrastrutture ed, in definitiva, per garantirne
l’esercizio.
Per
manutenzione straordinaria si intende il complesso delle attività,
prestazioni e forniture realizzate per il parziale rinnovo o
sostituzione delle infrastrutture esistenti o per migliorarne
l'efficienza, la capacità e la funzionalità o, infine, per
l’esecuzione di interventi necessari all'adeguamento delle
infrastrutture alle norme di esercizio e
sicurezza.
4.2.
Tra le spese di gestione vanno incluse l’ammontare di
eventuali premi assicurativi per la copertura delle responsabilità
civile derivante dalla gestione delle infrastrutture e dei danni,
per furti e/o atti vandalici, procurati alle infrastrutture ad opera
di ignoti, la spesa per vigilanza delle infrastrutture e degli
impianti, i costi per il personale diretto, nonché, in quota, i
costi indiretti, ed, infine, l’ammontare di eventuali canoni annui
pagati dal Consorzio ad altri Enti e/o Istituzioni per l’esercizio
delle infrastrutture e/o degli impianti.
4.3.
Le superiori
spese saranno riportate in appositi elaborati, relativi alla
gestione delle infrastrutture di cui al precedente art. 3,
denominati Conto dei Servizi - CdSJ, essendo il pedice j
indicativo dell’infrastruttura cui si riferisce il conto
-.
Detti
elaborati saranno allegati al bilancio consortile di previsione, ed
alle eventuali relative variazioni, nonché al bilancio consuntivo di
ciascun esercizio finanziario.
Per l’attività
di gestione di ciascuna infrastruttura (attività genericamente
denominata servizio), il
relativo Conto porgerà il costo pieno - CPJ -, che sarà
posto a base del calcolo degli oneri a carico delle aziende, e
l’ammontare del contributo a valere sul bilancio regionale -
CRJ - previsto dall’art. 29, lett. d) della L.R.
04/01/1984, n. 1 e s.m.i..
4.4. Le
spese di manutenzione straordinaria, in quanto relative ad opere ad
utilità pluriennale, saranno computate nel Conto dei Servizi con
l’applicazione di un coefficiente di ammortamento contabile che
terrà conto della vita attesa degli interventi e che sarà stabilito
in base alla natura degli interventi stessi.
4.5.
Sia le spese per manutenzione ordinaria, che quelle per manutenzione
straordinaria non saranno incluse nel Conto dei Servizi, e,
pertanto, non saranno computate ai fini della determinazione del
costo pieno di gestione, se alla loro copertura il Consorzio
provvede con appositi finanziamenti in conto capitale concessi dalla
Regione Siciliana o da altri Enti e/o Istituzioni regionali e/o
extraregionali.
Nel
caso in cui detti finanziamenti non coprano l’intera spesa, nel
Conto dei Servizi sarà appostata solo l’aliquota a carico del
bilancio consortile.
Ove,
infine, la copertura avvenga con provviste finanziarie concesse
dalla Regione Siciliana o da altri Enti e/o Istituzioni regionali
e/o extraregionali a titolo di anticipazione, la spesa sarà inclusa
nel Conto dei Servizi gravata degli eventuali interessi.
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ART. 5
AZIENDE -
SUPERFICIE AZIENDALE LORDA
5.1.
Ai fini
dell'applicazione del presente regolamento, si intendono aziende
insediate negli Agglomerati e, pertanto, destinatarie dell'addebito
dei contributi alle spese per la gestione delle infrastrutture, le
seguenti aziende:
a)
tutte le
aziende che occupano terreno ricadente negli Agglomerati e sul quale
svolgano attività di produzione e/o di servizio o altra attività,
qualunque essa sia, indipendentemente dalla provenienza del
terreno;
b)
tutte le
aziende che svolgano attività in rustici industriali concessi dal
Consorzio;
c)
tutte
le aziende assegnatarie di rustici o di terreni ricadenti negli
Agglomerati e concessi dal Consorzio;
5.2.
Per
l'applicazione del presente regolamento, rileva l'area della
superficie lorda occupata da ciascuna azienda che sarà indicata con
il simbolo
SAZ
Detta
grandezza sarà così determinata:
a)
per
le aziende di cui alla precedente lett. a) e c), SAZ è pari all'area
della superficie risultante dagli atti pubblici di provenienza del
terreno occupato.
In
ogni caso SAZ comprenderà:
-
area
della superficie occupata da opifici, edifici ed
impianti;
-
l’area
della superficie destinata a piazzali e/o
parcheggi;
-
l’area
della superficie di proprietà o pertinenza dell'azienda non
edificata o non edificabile per vincolo di Piano Regolatore;
b)
per
le aziende di cui alla precedente lett. b), SAZ è pari all'area
della superficie del rustico e della superficie di
pertinenza.
CAPO
2°
RIPARTIZIONE
DELLE SPESE DI GESTIONE E DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI A
CARICO DELLE AZIENDE - CONTRIBUTO
REGIONALE
ART. 6
ONERI
UNITARI DI BILANCIO
6.1.
Il
contributo per la gestione delle infrastrutture posto a carico di
ciascuna azisarà
commisurato all'area della superficie lorda aziendale SAZ e sarà
determinato come specificato al successivo art. 7 in base agli oneri
unitari di bilancio di seguito definiti.
ONERE
UNITARIO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE, (OUB)JP
Detto
parametro sarà calcolato con la seguente formula:
(OUB)JP
= CPJP
x [
∑(SAZ x MM/12)
] -1
(6.1.A)
nella
quale:
CPJP
è
il costo pieno relativo alla gestione dell’infrastruttura j desunto
dal Conto dei Servizi allegato al bilancio di previsione
consortile;
SAZ
è
la superficie aziendale lorda definita al precedente art. 5;
MM
è il numero di mesi di esercizio durante l’anno determinato con i
criteri di cui al successivo art.7.
ONERE
UNITARIO DEL BILANCIO CONSUNTIVO, (OUB)JC
Detto
parametro sarà calcolato con la seguente formula:
(OUB)JC
= CPJC x [ ∑(SAZ
x MM/12)
] -1
(6.1.B)
nella
quale:
CPJC
é
il costo pieno relativo alla gestione dell’infrastruttura j desunto
dal Conto dei Servizi allegato al bilancio consuntivo
consortile;
SAZ
è
la superficie aziendale lorda definita al precedente art. 5;
MM
è il numero di mesi di esercizio durante l’anno determinato con i
criteri di cui al successivo art.7.
6.2.
Gli
oneri unitari di bilancio sono determinati a cura del Comitato
Direttivo con apposita deliberazione ad approvazione avvenuta dei
bilanci di previsione e consuntivo.
Parimenti,
il Comitato Direttivo provvede all'aggiornamento dell'onere unitario
del bilancio di previsione in conseguenza di eventuali variazioni o
assestamenti.
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ART. 7
CONTRIBUTI
A CARICO DELLE AZIENDE
7.1. Il
contributo annuo alle spese di gestione delle infrastrutture posto a
carico di ciascuna azienda, indicato genericamente con il simbolo
CGI, sarà determinato con la seguente formula:
CGIJX
= (OUB)JX x SAZ
x
MM/12
(7.1)
nella
quale:
pedici J, X
indicano rispettivamente l’infrastruttura ed il bilancio di
riferimento - (X = P: bilancio di
previsione; X = C: bilancio consuntivo)
SAZ
è la superficie aziendale lorda definita al precedente art.
5;
MM
è il numero di mesi di esercizio durante
l’anno.
7.2. Il
parametro MM sarà determinato come segue:
-
per
le aziende in esercizio: numero effettivo dei mesi di esercizio
durante l’anno;
-
per le
aziende insediande su terreni concessi dal Consorzio:
numero di mesi, o frazione di
mese superiore a 15 giorni, contati a partire
dalla data di inizio lavori di cui all’art.17 del REGOLAMENTO PER L’INSEDIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELLE AREE
DI COMPETENZA DEL
CONSORZIO ASI DI
MESSINA.;
-
per
le aziende insediande nell’Area Industriale su terreni non
concessi dal Consorzio: numero di mesi, o frazione di mese
superiore a 15 giorni, contati a partire dalla data di
inizio dell’attività di costruzione specificata nel provvedimento
consortile autorizzativo dell’insediamento;
-
per
le aziende in esercizio in rustici industriali concessi dal
Consorzio: numero effettivo dei mesi di
esercizio durante l’anno;
-
per
le aziende insediande in rustici industriali concessi dal
Consorzio: numero di mesi, o frazione di mese
superiore a 15 giorni, contati a partire dalla data di
inizio dell’attività specificata nel provvedimento consortile di
concessione.
ART. 8
RIPARTIZIONE E
ADDEBITO DEGLI ONERI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE
8.1
Per l’impianto
di depurazione in esercizio nell’agglomerato di Milazzo - ME/A1 -,
si applica, fino ad eventuale modifica e/o integrazione, il
regolamento approvato con deliberazione Commissariale 30/11/2005, n.
51, fermo restando che, anche per questa infrastruttura, va redatto
apposito Conto dei Servizi includendo le spese di cui al precedente
art. 4.
8.2. Per l’impianto
di depurazione in esercizio nell’Area Artigianale Messina/Larderia -
ME/A5 -, ferma restando l’inclusione delle spese di cui al
precedente art. 4 nel relativo Conto dei Servizi, l’addebito alle
aziende fruitrici degli oneri di gestione avverrà in ragione dei
consumi d’acqua di ciascuna azienda e sarà determinato con la
seguente formula:
CGIX
= CPX x CI
x (∑CI)-1
(8.2)
nella
quale:
CGIX
è il contributo
a carico di ciascuna azienda;
CPX
è
il costo pieno di gestione desunto dal Conto dei Servizi relativo
all’impianto (X = P: conto previsionale; X =
C: conto consuntivo)
CI
è il consumo d’acqua rilevato di ciascuna
azienda.
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CAPO
3°
ADDEBITO
E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
ART. 9
ADDEBITO
DEL CONTRIBUTO
9.1.
Il
contributo di cui al precedente art. 7 sarà addebitato a ciascuna
azienda a mezzo fatture nelle quali saranno specificati l'onere
unitario di bilancio e la superficie aziendale lorda o, per il caso
di cui al precedente art. 8, comma 8.2, i consumi d’acqua, posti a
base del calcolo del contributo.
Le
fatture saranno emesse con la seguente cadenza:
1ª
FATTURA DI ACCONTO
Detta
fattura sarà emessa ad approvazione del contributo calcolato in base
all'onere unitario del bilancio
di previsione.
L'importo
fatturato sarà pari al 30% del contributo dovuto.
2ª
FATTURA DI ACCONTO
Detta
fattura sarà emessa tre mesi dopo l'emissione della fattura
precedente.
L'importo
fatturato sarà pari al 30% del contributo dovuto aggiornato in
accordo a variazioni o assestamenti del bilancio di previsione
eventualmente intervenuti ed approvati.
3 ª FATTURA DI
SALDO
Detta
fattura sarà emessa ad approvazione del bilancio
consuntivo.
L’importo
fatturato sarà pari alla differenza del contributo a consuntivo meno
gli acconti fatturati.
Ove
l’importo a consuntivo dovesse essere inferiore agli importi
fatturati con la 1ª e 2ª fattura di acconto, la differenza sarà
restituita a cura del Consorzio a ciascuna azienda a mezzo di
assegno circolare N.T. che sarà emesso entro giorni 30 (trenta)
dall’approvazione del bilancio consuntivo.
In
tal caso. l’azienda emetterà fattura per il relativo
importo.
9.2.
Qualora
l'importo del contributo annuo dovuto sia non superiore a € 500,00
al netto di I.V.A., l'addebito avverrà in unica soluzione con la
fattura di saldo.
ART. 10
PAGAMENTO
DEL CONTRIBUTO - PENALE PER RITARDATO
PAGAMENTO
10.1.
Ogni
azienda dovrà provvedere al pagamento delle fatture relative
all'addebito del
contributo
entro quindici giorni dalla data di emissione, ed in ogni caso,
entro e non oltre la data di
scadenza indicata nella fattura stessa, pena l'applicazione della
penale per ritardato pagamento da calcolarsi come
segue:
§
dal
sedicesimo e fino al sessantesimo giorno dalla data di scadenza:
con l’applicazione degli
interessi legali sulla somma dovuta;
§
dopo
il sessantesimo giorno dalla data di scadenza, con l’applicazione degli interessi
di mora di cui al D. Lgs. n. 231/2002 sulla
somma dovuta.
§
La
penale come sopra determinata sarà addebitata nelle fatture
successive a quelle per il cui
pagamento è stato registrato ritardo.
10.2.
In caso di mancato pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data
di scadenza, il Consorzio adotterà, comunque e senza alcun
preavviso, tutti gli opportuni provvedimenti atti al recupero
coattivo delle somme dovute con l’aggravio delle relative
spese.
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ART. 11
CONTRIBUTO
REGIONALE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLE
INFRASTRUTTURE
11.1.
Il Consorzio
richiederà annualmente all’Assessorato Regionale Industria, per
ciascun servizio operato, il contributo CRJ previsto
dall’art. 29, lett.d) della L.R. 04/012/1984, n. 1 e
s.m.i..
Detto
contributo opera a beneficio delle aziende insediate negli
Agglomerati Industriali, e, pertanto, esso sarà ripartito alle
aziende medesime con gli stessi criteri di ripartizione delle spese
ed a queste erogato, a mezzo di assegno circolare N.T., entro 30
(trenta) giorni dalla data di accreditamento al Consorzio da parte
dell’Assessorato Regionale all’Industria
ART. 12
ISTITUZIONI
ED ENTI PUBBLICI FRUITRICI DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE
12.1.
Le modalità di addebito dei contributi di cui al presente
regolamento si applicano anche alle Istituzioni ed Enti pubblici che
fruiscano degli impianti di depurazione degli Agglomerati ME/A1 e
ME/A5, fermo restando che essi rimangono, in ogni caso, esclusi
dalla ripartizione del contributo regionale di cui al precedente
art. 11.
ART. 13
AZIENDE NON
INSEDIATE NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI
13.1.
Il Consorzio potrà autorizzare aziende non insediate negli
Agglomerati Industriali a fruire delle infrastrutture
consortili.
In
tal caso, i relativi rapporti saranno disciplinati con apposita
convenzione, da approvarsi a cura del Comitato Direttivo, nella
quale saranno stabilite le modalità di determinazione e di addebito
dei contributi alle spese di gestione.
Dette
aziende rimarranno comunque escluse dal contributo di cui al
precedente art. 11.
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CAPO
4°
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
ART.
14
CANALI
CHIUSI ED A CIELO APERTO
14.1. Le spese
afferenti alla gestione dell’infrastruttura di cui al precedente
art. 3, lett. B) (canali chiusi ed a cielo
aperto) saranno incluse
nel Conto dei Servizi relativo alla gestione delle strade
(art. 3, lett
A)).
ART. 15
RETI DI
FOGNATURA - IMPIANTI DI DEPURAZIONE - IMPIANTI E RETI DI
DISTRIBUZIONE ACQUA - RETI E RACCORDI
FERROVIARI
15.1.
Fermo
restando quanto riportato al precedente art. 4 lett. c), apposito
regolamento da emanarsi disciplinerà le modalità di immissione e di
misura della portata dei reflui nelle reti di fognatura consortile,
nonché le caratteristiche qualitative dei reflui conferibili. Fino
all’adozione di detto regolamento, le spese di gestione delle reti
di fognatura saranno incluse nel Conto dei Servizi degli impianti di
depurazione.
15.2.
Le
disposizioni di cui ai precedenti art. 4, comma 4.1, lett. d) e art.
8, commi 8.1 e 8.2, si applicano fino alla emanazione di appositi
regolamenti di gestione degli impianti di depurazione
consortili.
15.3.
Fermo restando
quanto riportato al precedente art. 4, comma 4.1, lett. e)
relativamente alle spese di gestione dell’infrastruttura di cui
all’art. 3 lett. F) (impianti di eduzione, accumulo,
trattamento e distribuzione di acqua potabile ed
industriale), l’addebito dei
canoni sarà stabilito da apposito regolamento da
emanarsi.
15.4.
La
gestione dell’infrastruttura di cui al precedente art. 3, lett. G)
(reti e raccordi
ferroviari) sarà
disciplinata da apposito regolamento da
emanarsi.
ART. 16
CONTROVERSIE
- FORO COMPETENTE
16.1.
Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente
regolamento sarà competente esclusivamente il Foro di
Messina.
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IL DIRETTORE
GENERALE
Dr. Ing. Serafino
Bruca |
IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dr. Ing. Venerando lo Conti
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