*Regolamento per la gestione delle infrastrutture Consortili

Modalità di riparto e di addebito alle ditte insediate

(adottato con deliberazione  commissariale C.S. 13.02.2007, n. 03/07)

CAPO 1 °

GENERALITA' E DEFINIZIONI 

 

 CAPO 2°

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE E DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE 

 

CAPO 3°

ADDEBITO E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

 

 

CAPO 4°

DISPOSIZIONI FINALI 

 

CAPO 1°
GENERALITÀ E DEFINIZIONI

ART.  1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente regolamento, indicato con la sigla GESTINF/ME, ha lo scopo di stabilire i criteri di determinazione delle spese e le modalità di ripartizione e di addebito, alle aziende insediate negli Agglomerati Industriali, dei contributi annui per la gestione delle infrastrutture consortili di interesse ed uso comune, per gli effetti dell’art. 29, lett. d) della L.R. 04/01/1984,  n. 1 e s.m.i..

1.2. Esso è valido in tutta l’Area Industriale di Messina definita al successivo art. 2.

Restano esclusi dall’applicazione del presente regolamento gli Agglomerati Industriali denominati ZIR (Zona Industriale Regionale)  e  ZIS  (Zona Industriale Statale), compresi entro il territorio urbano del Comune di Messina e per i quali sarà adottato apposito regolamento.

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ART.  2

 AREA INDUSTRIALE - AGGLOMERATI INDUSTRIALI

2.1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per Area Industriale di Messina si intende l’Area di competenza del Consorzio, così come definita dal Piano Regolatore Territoriale - P.R.G.I.- , comprendente i seguenti Agglomerati Industriali:

ME/A1: Agglomerato Industriale di Milazzo, ricadente nel territorio dei Comuni di Milazzo, San  Filippo del Mela, Pace  del  Mela, San  Pier Niceto, Monforte San  Giorgio, Torregrotta  e Valdina;

ME/A2:  Agglomerato Industriale di Patti, ricadente nel territorio del Comune di Patti;

ME/A3:  Agglomerato Industriale di Barcellona Pozzo di Gotto, ricadente nel territorio del Comune di Barcellona P.G.;

ME/A4:  Agglomerato Industriale di San Piero Patti, ricadente nel territorio del Comune di San Piero Patti;

ME/A5:  Area Artigianale di Larderia, ricadente nel territorio del Comune di Messina.

 

ART.  3

 INFRASTRUTTURE DI INTERESSE ED USO COMUNE

3.1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono infrastrutture di interesse ed uso comune, nel seguito indicate semplicemente infrastrutture, le seguenti opere:

A)      strade interne od esterne agli Agglomerati, anche aperte al pubblico traffico, comunque pervenute nella gestione del Consorzio e per il cui esercizio il Consorzio sostiene spese;

B)      canali chiusi ed a cielo aperto, interni od esterni agli Agglomerati, comunque pervenuti nella gestione del Consorzio e per la cui gestione il Consorzio sostiene spese, in quanto utilizzati per l'allontanamento delle acque meteoriche e/o usate degli Agglomerati Industriali;

C)      impianti elettrici di pubblica illuminazione, interni od esterni agli Agglomerati, comunque pervenuti nella gestione del Consorzio e per il cui esercizio il Consorzio sostiene spese;

D)      reti di fognatura;

E)      impianti di depurazione comunque pervenuti nella gestione del Consorzio e da questo condotti in esercizio anche per il trattamento di acque reflue non provenienti dagli Agglomerati Industriali;

F)      impianti di eduzione, accumulo, trattamento e distribuzione, alle aziende insediate negli Agglomerati Industriali, di acqua per uso potabile ed industriale;

G)     reti e raccordi ferroviari e relativi piazzali di sosta e di manovra.

Ai sensi degli artt. 3 e 32 della L.R. 04/01/1984, n. 1, la gestione delle dette infrastrutture costituisce attività istituzionale del Consorzio.

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ART.  4

SPESE DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE - CONTO DEI SERVIZI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le spese ovvero i costi di gestione delle infrastrutture da computare sono quelli discendenti dagli appostamenti dei  competenti capitoli delle uscite del bilancio consortile e afferenti alle seguenti attività, prestazioni e forniture:

a) per quanto attiene alle infrastrutture di cui al precedente art. 3, lett. A) e B)  -  (strade e canali):
  •   manutenzione ordinaria;

  • manutenzione straordinaria

b) per quanto concerne le infrastrutture di cui al precedente art. 3,  lett. C)  -  (impianti di pubblica illuminazione):

  •   manutenzione ordinaria;

  • consumi di energia elettrica occorrente per l’esercizio degli impianti;

  • manutenzione straordinaria;

c) per quanto concerne gli impianti di cui al precedente art. 3, lett. D) -  (reti di fognatura):

  • manutenzione ordinaria; 

  • manutenzione straordinaria;

d)  per quanto concerne gli impianti di cui al precedente art. 3, lett. E)  -  (impianti di depurazione):

  • esercizio e conduzione degli impianti, ivi compresi il consumo di energia elettrica e di reattivi, l’effettuazione di analisi e controlli sull’influente e sull’effluente anche da parte di Enti e/o Istituzioni a ciò preposti;

  • rilevamento delle portate e controlli qualitativi sui reflui conferiti agli impianti;

e)  per quanto attiene agli impianti di cui al precedente art. 3,  lett. F) - (impianti di eduzione, accumulo, trattamento e distribuzione di acqua potabile ed industriale):

  • manutenzione ordinaria degli impianti e delle reti;

  • consumi di energia elettrica occorrente per l’eduzione di acqua da pozzi trivellati e/o per il pompaggio dell’acqua nelle reti di distribuzione; 

  • effettuazione di analisi e controlli sull’acqua distribuita;

  • rilevamento dei consumi;

  • eventuale acquisto di acqua;

  • manutenzione straordinaria;

f)             per quanto concerne, infine, l’infrastruttura di cui al precedente art. 3, lett. G)  -  (reti e raccordi ferroviari):

  • manutenzione ordinaria delle reti, dei raccordi e dei piazzali di sosta e manovra ivi compresa quella degli impianti a servizio;

  • operazioni di manovra;

  • manutenzione straordinaria reti, raccordi e piazzali di sosta e manovra e degli impianti a servizio.

La manutenzione ordinaria comprende tutte le attività, prestazioni e forniture necessarie per mantenere in stato di efficienza e funzionalità le infrastrutture ed, in definitiva, per garantirne l’esercizio.

Per manutenzione straordinaria si intende il complesso delle attività, prestazioni e forniture realizzate per il parziale rinnovo o sostituzione delle infrastrutture esistenti o per migliorarne l'efficienza, la capacità e la funzionalità o, infine, per l’esecuzione di interventi necessari all'adeguamento delle infrastrutture alle norme di esercizio e sicurezza.

4.2.  Tra le spese di gestione vanno incluse l’ammontare di eventuali premi assicurativi per la copertura delle responsabilità civile derivante dalla gestione delle infrastrutture e dei danni, per furti e/o atti vandalici, procurati alle infrastrutture ad opera di ignoti, la spesa per vigilanza delle infrastrutture e degli impianti, i costi per il personale diretto, nonché, in quota, i costi indiretti, ed, infine, l’ammontare di eventuali canoni annui pagati dal Consorzio ad altri Enti e/o Istituzioni per l’esercizio delle infrastrutture e/o degli impianti.

4.3. Le superiori spese saranno riportate in appositi elaborati, relativi alla gestione delle infrastrutture di cui al precedente art. 3, denominati Conto dei Servizi - CdSJ, essendo il pedice j indicativo dell’infrastruttura cui si riferisce il conto -.

Detti elaborati saranno allegati al bilancio consortile di previsione, ed alle eventuali relative variazioni, nonché al bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario.

Per l’attività di gestione di ciascuna infrastruttura (attività genericamente denominata servizio), il relativo Conto porgerà il costo pieno - CPJ -, che sarà posto a base del calcolo degli oneri a carico delle aziende, e l’ammontare del contributo a valere sul bilancio regionale - CRJ - previsto dall’art. 29, lett. d) della L.R. 04/01/1984, n. 1 e s.m.i..

4.4. Le spese di manutenzione straordinaria, in quanto relative ad opere ad utilità pluriennale, saranno computate nel Conto dei Servizi con l’applicazione di un coefficiente di ammortamento contabile che terrà conto della vita attesa degli interventi e che sarà stabilito in base alla natura degli interventi stessi.

4.5. Sia le spese per manutenzione ordinaria, che quelle per manutenzione straordinaria non saranno incluse nel Conto dei Servizi, e, pertanto, non saranno computate ai fini della determinazione del costo pieno di gestione, se alla loro copertura il Consorzio provvede con appositi finanziamenti in conto capitale concessi dalla Regione Siciliana o da altri Enti e/o Istituzioni regionali e/o extraregionali.

Nel caso in cui detti finanziamenti non coprano l’intera spesa, nel Conto dei Servizi sarà appostata solo l’aliquota a carico del bilancio consortile.

Ove, infine, la copertura avvenga con provviste finanziarie concesse dalla Regione Siciliana o da altri Enti e/o Istituzioni regionali e/o extraregionali a titolo di anticipazione, la spesa sarà inclusa nel Conto dei Servizi gravata degli eventuali interessi.  

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ART.  5

 AZIENDE - SUPERFICIE AZIENDALE LORDA

 5.1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono aziende insediate negli Agglomerati e, pertanto, destinatarie dell'addebito dei contributi alle spese per la gestione delle infrastrutture, le seguenti aziende:

a)     tutte le aziende che occupano terreno ricadente negli Agglomerati e sul quale svolgano attività di produzione e/o di servizio o altra attività, qualunque essa sia, indipendentemente dalla provenienza del terreno;

b)     tutte le aziende che svolgano attività in rustici industriali concessi dal Consorzio;

c)     tutte le aziende assegnatarie di rustici o di terreni ricadenti negli Agglomerati e concessi dal Consorzio;

5.2. Per l'applicazione del presente regolamento, rileva l'area della superficie lorda occupata da ciascuna azienda che sarà indicata con il simbolo SAZ                                                   

Detta grandezza sarà così determinata:

a)     per le aziende di cui alla precedente lett. a) e c), SAZ è pari all'area della superficie risultante dagli atti pubblici di provenienza del terreno occupato.

In ogni caso SAZ comprenderà:

  • area della superficie occupata da opifici, edifici ed impianti;

  • l’area della superficie destinata a piazzali e/o parcheggi;

  • l’area della superficie di proprietà o pertinenza dell'azienda non edificata o non edificabile per  vincolo di Piano Regolatore;    

b)     per le aziende di cui alla precedente lett. b), SAZ è pari all'area della superficie del rustico e della superficie di pertinenza.

 

CAPO 2°

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE E DETERMINAZIONE DEI  CONTRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE  -  CONTRIBUTO REGIONALE

 

ART. 6

 ONERI UNITARI DI BILANCIO

6.1. Il contributo per la gestione delle infrastrutture posto a carico di ciascuna azisarà commisurato all'area della superficie lorda aziendale SAZ e sarà determinato come specificato al successivo art. 7 in base agli oneri unitari di bilancio di seguito definiti.

ONERE UNITARIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE, (OUB)JP

 Detto parametro sarà calcolato con la seguente formula:

 (OUB)JP    =  CPJP  x  [ ∑(SAZ  x  MM/12) ] -1           (6.1.A)

nella quale:

CPJP è il costo pieno relativo alla gestione dell’infrastruttura j desunto dal Conto dei Servizi allegato al bilancio di previsione consortile;

SAZ  è la superficie aziendale lorda definita al precedente art. 5;

MM  è il numero di mesi di esercizio durante l’anno determinato con i criteri di  cui al successivo art.7.

 ONERE UNITARIO DEL BILANCIO CONSUNTIVO, (OUB)JC

 Detto parametro sarà calcolato con la seguente formula:

 (OUB)JC  =  CPJC  x  [ ∑(SAZ  x  MM/12) ] -1                    (6.1.B)

nella quale:

CPJC  é il costo pieno relativo alla gestione dell’infrastruttura j desunto dal  Conto dei Servizi allegato al bilancio consuntivo consortile;

SAZ   è la superficie aziendale lorda definita al precedente art. 5;

MM   è il numero di mesi di esercizio durante l’anno determinato con i criteri di cui al successivo art.7.

6.2. Gli oneri unitari di bilancio sono determinati a cura del Comitato Direttivo con apposita deliberazione ad approvazione avvenuta dei bilanci di previsione e consuntivo.

Parimenti, il Comitato Direttivo provvede all'aggiornamento dell'onere unitario del bilancio di previsione in conseguenza di eventuali variazioni o assestamenti.

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  ART. 7

 CONTRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE

 7.1. Il contributo annuo alle spese di gestione delle infrastrutture posto a carico di ciascuna azienda, indicato genericamente con il simbolo CGI, sarà determinato con la seguente formula:

 CGIJX   = (OUB)JX  x  SAZ  x  MM/12                         (7.1) 

 nella quale:

pedici J, X  indicano rispettivamente l’infrastruttura ed il bilancio di riferimento - (X = P: bilancio di previsione; X = C: bilancio consuntivo)

SAZ      è la superficie aziendale lorda definita al precedente art. 5;

MM       è il numero di mesi di esercizio durante l’anno.

7.2.  Il parametro MM sarà determinato come segue:

  •  per le aziende in esercizio: numero effettivo dei mesi di esercizio durante l’anno;

  •  per le aziende insediande su terreni concessi  dal  Consorzio:  numero  di  mesi, o  frazione  di  mese  superiore a 15 giorni, contati  a  partire dalla data di inizio lavori di cui all’art.17 del REGOLAMENTO PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ  NELL’AMBITO  DELLE  AREE   DI   COMPETENZA   DEL  CONSORZIO  ASI  DI    MESSINA.;

  •    per le aziende insediande nell’Area Industriale su terreni non concessi dal Consorzio: numero di mesi, o frazione di mese superiore a 15 giorni, contati a  partire  dalla data di inizio dell’attività di costruzione specificata nel provvedimento consortile autorizzativo dell’insediamento;

  •    per le aziende in esercizio in rustici industriali concessi dal Consorzio: numero  effettivo  dei  mesi  di esercizio durante l’anno;

  •  per le aziende insediande in rustici industriali concessi dal Consorzio:  numero di  mesi, o frazione di mese superiore a 15 giorni, contati  a partire dalla  data di inizio dell’attività specificata nel provvedimento consortile di concessione.

   ART.  8 

RIPARTIZIONE E ADDEBITO DEGLI ONERI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

 

8.1  Per l’impianto di depurazione in esercizio nell’agglomerato di Milazzo - ME/A1 -, si applica, fino ad eventuale modifica e/o integrazione, il regolamento approvato con deliberazione Commissariale 30/11/2005, n. 51, fermo restando che, anche per questa infrastruttura, va redatto apposito Conto dei Servizi includendo le spese di cui al precedente art. 4.

8.2. Per l’impianto di depurazione in esercizio nell’Area Artigianale Messina/Larderia - ME/A5 -, ferma restando l’inclusione delle spese di cui al precedente art. 4 nel relativo Conto dei Servizi, l’addebito alle aziende fruitrici degli oneri di gestione avverrà in ragione dei consumi d’acqua di ciascuna azienda e sarà determinato con la seguente formula:

 CGIX  =  CPX  x  CI  x   (∑CI)-1                                (8.2)

nella quale:

CGIX    è il contributo a carico di ciascuna azienda;

CPX     è il costo pieno di gestione desunto dal Conto dei Servizi relativo  all’impianto (X = P: conto previsionale; X = C: conto consuntivo

CI      è il consumo d’acqua rilevato di ciascuna azienda.

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CAPO 3°
ADDEBITO E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

 ART.  9

 ADDEBITO DEL CONTRIBUTO

9.1. Il contributo di cui al precedente art. 7 sarà addebitato a ciascuna azienda a mezzo fatture nelle quali saranno specificati l'onere unitario di bilancio e la superficie aziendale lorda o, per il caso di cui al precedente art. 8, comma 8.2, i consumi d’acqua, posti a base del calcolo del contributo.

Le fatture saranno emesse con la seguente cadenza:

1ª FATTURA DI ACCONTO

Detta fattura sarà emessa ad approvazione del contributo calcolato in base all'onere unitario del bilancio di previsione.

L'importo fatturato sarà pari al 30% del contributo dovuto.

2ª FATTURA DI ACCONTO

Detta fattura sarà emessa tre mesi dopo l'emissione della fattura precedente.

L'importo fatturato sarà pari al 30% del contributo dovuto aggiornato in accordo a variazioni o assestamenti del bilancio di previsione eventualmente intervenuti ed approvati.

3 ª  FATTURA DI SALDO

Detta fattura sarà emessa ad approvazione del bilancio consuntivo.

L’importo fatturato sarà pari alla differenza del contributo a consuntivo meno gli acconti fatturati.

 

Ove l’importo a consuntivo dovesse essere inferiore agli importi fatturati con la 1ª e 2ª fattura di acconto, la differenza sarà restituita a cura del Consorzio a ciascuna azienda a mezzo di assegno circolare N.T. che sarà emesso entro giorni 30 (trenta) dall’approvazione del bilancio consuntivo.

In tal caso. l’azienda emetterà fattura per il relativo importo.

9.2. Qualora l'importo del contributo annuo dovuto sia non superiore a € 500,00 al netto di I.V.A., l'addebito avverrà in unica soluzione con la fattura di saldo.

  

ART. 10

 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO - PENALE PER RITARDATO PAGAMENTO

 10.1. Ogni azienda dovrà provvedere al pagamento delle fatture relative all'addebito del contributo entro quindici giorni dalla data di emissione, ed in ogni caso, entro e non oltre la data di scadenza indicata nella fattura stessa, pena l'applicazione della penale per ritardato pagamento da calcolarsi come segue:

§  dal sedicesimo e fino al sessantesimo giorno dalla data di scadenza: con l’applicazione degli interessi legali sulla  somma  dovuta;    

§  dopo il sessantesimo giorno dalla data di scadenza, con l’applicazione degli  interessi  di  mora di cui  al D. Lgs. n. 231/2002 sulla  somma dovuta.

§   

La penale come sopra determinata sarà addebitata nelle fatture successive a quelle per il cui pagamento è stato registrato ritardo.

 

10.2. In caso di mancato pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza, il Consorzio adotterà, comunque e senza alcun preavviso, tutti gli opportuni provvedimenti atti al recupero coattivo delle somme dovute con l’aggravio delle relative spese.

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ART. 11

 CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE

11.1. Il Consorzio richiederà annualmente all’Assessorato Regionale Industria, per ciascun servizio operato, il contributo CRJ previsto dall’art. 29, lett.d) della L.R. 04/012/1984, n. 1 e s.m.i..

Detto contributo opera a beneficio delle aziende insediate negli Agglomerati Industriali, e, pertanto, esso sarà ripartito alle aziende medesime con gli stessi criteri di ripartizione delle spese ed a queste erogato, a mezzo di assegno circolare N.T., entro 30 (trenta) giorni dalla data di accreditamento al Consorzio da parte dell’Assessorato Regionale all’Industria

 

ART. 12

 ISTITUZIONI ED ENTI PUBBLICI FRUITRICI  DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

12.1. Le modalità di addebito dei contributi di cui al presente regolamento si applicano anche alle Istituzioni ed Enti pubblici che fruiscano degli impianti di depurazione degli Agglomerati ME/A1 e ME/A5, fermo restando che essi rimangono, in ogni caso, esclusi dalla ripartizione del contributo regionale di cui al precedente art. 11.

 ART. 13

AZIENDE NON INSEDIATE NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI

13.1. Il Consorzio potrà autorizzare aziende non insediate negli Agglomerati Industriali a fruire delle infrastrutture consortili.

In tal caso, i relativi rapporti saranno disciplinati con apposita convenzione, da approvarsi a cura del Comitato Direttivo, nella quale saranno stabilite le modalità di determinazione e di addebito dei contributi alle spese di gestione.

Dette aziende rimarranno comunque escluse dal contributo di cui al precedente art. 11.

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 CAPO 4°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 ART. 14

 CANALI CHIUSI ED A CIELO APERTO

14.1. Le spese afferenti alla gestione dell’infrastruttura di cui al precedente art. 3, lett. B) (canali chiusi ed a cielo aperto) saranno incluse nel Conto dei Servizi relativo alla gestione delle strade (art. 3, lett A)).

 

ART.  15

 RETI DI FOGNATURA - IMPIANTI DI DEPURAZIONE - IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA - RETI E RACCORDI FERROVIARI

 

15.1. Fermo restando quanto riportato al precedente art. 4 lett. c), apposito regolamento da emanarsi disciplinerà le modalità di immissione e di misura della portata dei reflui nelle reti di fognatura consortile, nonché le caratteristiche qualitative dei reflui conferibili. Fino all’adozione di detto regolamento, le spese di gestione delle reti di fognatura saranno incluse nel Conto dei Servizi degli impianti di depurazione.

15.2. Le disposizioni di cui ai precedenti art. 4, comma 4.1, lett. d) e art. 8, commi 8.1 e 8.2, si applicano fino alla emanazione di appositi regolamenti di gestione degli impianti di depurazione consortili.

15.3. Fermo restando quanto riportato al precedente art. 4, comma 4.1, lett. e) relativamente alle spese di gestione dell’infrastruttura di cui all’art. 3 lett. F) (impianti di eduzione, accumulo, trattamento e distribuzione  di acqua potabile ed industriale), l’addebito dei canoni sarà stabilito da apposito regolamento da emanarsi.

15.4. La gestione dell’infrastruttura di cui al precedente art. 3, lett. G) (reti e raccordi ferroviari) sarà disciplinata da apposito regolamento da emanarsi.

      

ART. 16

 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

16.1. Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente regolamento sarà competente esclusivamente il Foro di Messina.

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IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Ing. Serafino Bruca

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Ing. Venerando lo Conti