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GUIDA
ALL'AUTOCERTIFICAZIONE
1
Che cosa è l’autocertificazione?
E' una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio
interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei
rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici
servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso
all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo.
Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli
atti notori.
1) Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?
L'art. 46 del T.U. D.p.r. 445/2000" prevede i casi in cui si può
ricorrere all'autocertificazione:
-
La
data e luogo di nascita
-
La
residenza
-
La
cittadinanza
-
Il
godimento dei diritti politici
-
Lo
stato di celibe, coniugato o vedovo
-
Lo
stato di famiglia
-
L'esistenza in vita
-
La
nascita del figlio
-
Il
decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
-
La
posizione agli effetti degli obblighi militari
-
L'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A.
-
Titoli di studio acquisiti
-
Qualifiche professionali
-
Esami sostenuti universitari e di stato
-
Titoli di specializzazione
-
Titoli di abilitazione
-
Titoli di formazione
-
Titoli di aggiornamento
-
Titoli di qualificazione tecnica
-
Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di
benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
-
Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare
-
Codice fiscale
-
Partita IVA
-
Qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
-
Stato di disoccupazione
-
Qualità di pensionato e categoria di pensione
-
Qualità di studente
-
Qualità di casalinga
-
Qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili
-
Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo
-
Adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelle di cui
all'art.77 del D.P.R. 237/64 come modificato dall'art.22 della
L.958/86
-
Assenza di condanne penali
-
Qualità di vivenza a carico
-
Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile
2) Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori? Art.
47 dpr. 445/2000
-
L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all’articolo 38.
-
La
dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
-
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti
non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
-
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.
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2
Che
cosa si intende per documento di identità?
Il documento, quale mezzo di identificazione della persona, è ai sensi
dell’art.288 del R.D. 6 maggio 1940, n.635 (Approvazione del regolamento
per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di
pubblica sicurezza), la carta di identità. Tale documento viene
rilasciato al compimento dei 15 anni.
Tuttavia, ai sensi dell’art.35 D.P.R. 445/200, sono equipollenti alla
carta di identità:
-
il
passaporto,
-
la
patente di guida,
-
la
patente nautica,
-
il
libretto di pensione,
-
il
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
-
il
porto d’armi,
-
le
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o
di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione
dello Stato.
Per i minori di anni 15,
si considera documento di identità, il certificato di nascita con
fotografia dichiarato valido dalla Polizia (Questura).
Tale documento consente l’espatrio ad un minore e solo a tale
circostanza è limitata la sua efficacia (Accordo europeo sul regime
della circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio
d’Europa – Parigi 13 dicembre 1957).
Tuttavia, ai sensi degli art.292 e 293 del R.D.635/40, come ribadito
nella circolare del Ministero dell’Interno M.I.A.C.E.L. n.3 del 14 marzo
1995, "l’identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e
militari dello Stato può essere dimostrata con l’esibizione della
tessera che viene rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza a
prescindere dall’età dei figli".
3
Quale
è la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di
atti notori?
Art. 41 D.R.P. 445/2000
-
I
certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti
stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno
validità illimitata
-
Le
restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio se disposizioni di legge o regolamenti non prevedono una
validità superiore.
-
I
certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli
estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono
ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o
esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel
caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le
informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli
atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una
volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la
facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 76 d.p.r. 445/2000.
-
Le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà per i casi suindicati dall'art.
46 e 47 D.R.P. 445/2000 hanno la stessa validità temporale
degli atti che sostituiscono (art. 48 D.P.R. 445/200)
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4
Come
si può fare l'autocertificazione?
Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:
-
scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva
responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato) o
compilando dichiarazioni sostitutive;
-
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica.
-
Le
istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se
sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è
identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di
identità elettronica.
Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
-
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti
non espressamente indicati nell'articolo 46 d.p.r. 445/2000 sono
comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. (art 47 dpr 445/2000)
-
Le
istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da
produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà
è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59.
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Come si presenta una copia autentica di un documento?
Art. 18 D.P.R. 445/2000 Copie Autentiche
1. Le
copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere
ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione
fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente
prodotte in luogo degli originali.
2.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal
quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al
quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale
scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale
autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del
rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il
timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più
fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun
foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si
applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20.
3. Nei
casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai
gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento,
l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito
dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia
autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
6
Dove reperire i moduli per l'autocertificazione?
Presso le amministrazioni che sono tenute a procedere alla revisione
della modulistica per l'autocertificazione e per le istanze, inserendovi
il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 della D.R.P.
445/2000 (art.48 co.2 e 3 D.P.R. 445/2000). Qualora i moduli non fossero
disponibili è sempre possibile autocertificare su carta semplice.
Il Consorzio A.S.I. offre ai proprio utenti la possibilità di scaricare
i moduli per l'autocertificazione direttamente da Internet.
Esistono due versioni dei moduli: una in formato .doc compilabile con pc
provvisto del programma relativo ed uno in formato .pdf da stampare e
compilare sono manualmente.
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7
Quando l'autocertificazione non è ammessa?
Art. 49 D.R.P. 445/2000
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I
certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE,
di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento,
salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti
i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche
ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei
propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla
pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di
base con validità per l'intero anno scolastico.
8
Quali
sono i casi in cui le amministrazioni non devono più chiedere i
certificati al cittadini?
Dal 7 marzo 2001 le amministrazioni pubbliche e i
gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati
concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati
all’art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che
comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o
certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad
acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da
parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato (art. 43 D.P.R 445/2000).
Art. 44 D.P.R. 445/2000:
1. Gli
estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i
procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove
formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle
autorità consolari italiane all’estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di
fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono
provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia
indispensabile.
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Che succede per coloro che non sanno o non possono firmare
una dichiarazione?
L'amministrazione dovrà accertare l'identità del dichiarante e
menzionare la causa dell'impedimento a sottoscrivere la dichiarazione
(art. 4 D.P.R. 445/2000)
10
Le modalità previste di autocertificazione si applicano anche ai
cittadini stranieri?
-
Per
i cittadini della comunità europea si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini italiani (art.3 D.P.R. 445/2000).
-
I
cittadini extra comunitari residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui al co.1 solo qualora si tratti di
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero (art.3
D.P.R. 445/2000).
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Quali sono le sanzioni per i cittadini?
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle
autocertificazioni sono tenute ad effettuare i controlli necessari. Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76 D.P.R. .455/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni
non veritiere (art.75 co.3 D.P.R. 445/2000).
12
Quali sono le iniziative per la corretta applicazione delle norme in
materia di autocertificazione?
-
Le
amministrazioni procedono, attraverso controlli a campione, a
verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
-
Gli
uffici di controllo interno delle amministrazioni accertano
la corretta applicazione delle norme sull'autocertificazione.
-
Le
Prefetture sensibilizzano e promuovono l'applicazione del
regolamento con l'ausilio dei comitati provinciali della pubblica
amministrazione.
-
L'
Ispettorato di controllo istituito presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica controlla il rispetto delle norme
sull'autocertificazione.
-
L'osservatorio
permanente sull'applicazione della D.P.R. 445/2000 presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce pareri su specifici
quesiti e problematiche
13
Quali sono le sanzioni previste per gli impiegati che non accettano
l'autocertificazione?
L'impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio
nei seguenti casi:
-
quando non accetta l'autocertificazione nei casi consentiti (art.74
L.445/2000);
-
quando non accetta la dichiarazione sostitutiva, nei casi
consentiti, in luogo della produzione di atti di notorietà (art.74
L.445/2000);
-
la
richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai
sensi dell’articolo 43, ci sia l’obbligo del dipendente di accettare
la dichiarazione sostitutiva. (art.74 L.445/2000);
-
il
rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione
di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un
documento di riconoscimento (art.74 L.445/2000);
-
la
richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali
di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di
assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita
(art.74 L.445/2000);
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14
Quali sono i principali riferimenti normativi?
-
Legge 4 gennaio 1968, n. 15
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme"
-
Legge 7 agosto 1990, n. 241
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti"
-
Legge 31 dicembre 1996, n. 675
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali"
-
Legge 15 maggio 1997, n.127
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo"
-
Legge 16 giugno 1998, n. 191
"Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.59, e 15
maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni, Disposizioni in materia di edilizia scolastica"
-
D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403
"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative"
-
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio
1999
"Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n.403. Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 2 75 del 24 novembre 1998"
-
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 dicembre
1998
"Modulistica per iscrizioni alunni - Applicazione Legge 15 maggio
1997 n.127, Legge 16 giugno 1998 n. 191 e D.P.R. 20 ottobre 1998,
n.403"
-
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 gennaio
1999
"Circolare ministeriale n. 489 del 22.12.1998 - Modulistica per
iscrizioni alunni - Precisazioni e chiarimenti."
-
Circolare del Ministero dell'Interno del 2 febbraio 1999
"Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403,
recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative"
-
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999
"Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle
certificazioni amministrative"
-
D.P.R. 445 del 28 dicembere 2000
"IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
15
Quali sono le disposizioni normative abrogate?
-
L'art.27 della L.15/68 che escludeva l'autocertificazione per i
documenti necessari alla presentazione del matrimonio e per i
concorsi per le carriere statali;
-
L'art.77 ultimo comma D.P.R.n.237/64 come modificato dall'art.22
della L.958/86 che escludeva l'autocertificazione della situazione
relativa agli obblighi militari valida anche ai fini dei pubblici
concorsi;
-
L'art.24 della L.114/77 che escludeva l'utilizzo
dell'autocertificazione della situazione reddituale o economica
anche ai casi in cui viene utilizzata ai fini di concessioni di
benefici e vantaggi tributari previsti da leggi speciali;
-
L'art.3 della L.15/68 ed il D.P.R. n.130/94 che elimina le
dichiarazioni temporaneamente sostitutive;
-
L'art.20 della L.15/68 che elimina la necessità di testimoni nei
casi di impedimento del singolo a ricorrere all'autocertificazione;
-
L'art.26, penultimo comma della L.15/68 che elimina l'ammonimento
orale del pubblico ufficiale, la cui formula ora è inserita nei
moduli predisposti dalle amministrazioni.
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